1° Documento Riservato: Definizione agevolata enti locali. Nota di approfondimento IFEL/ANCI

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Allegato alla nota IFEL lo schema di approfondimento per fornire le indicazioni operative alle amministrazioni locali

DI ANDREA AMANTEA | 5 FEBBRAIO 2026

La Fondazione IFEL/ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento con la quale fornisce istruzioni operative ai Comuni sulla definizione agevolata delle proprie entrate patrimoniali e tributarie attivabile su base volontaria, come da previsioni di cui ai commi 102110 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026. Alla nota di approfondimento è allegato uno schema-tipo di regolamento articolato in cinque sezioni, destinata a fornire alle amministrazioni locali le necessarie indicazioni operative.

La definizione agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, oltre a prevedere una nuova rottamazione delle cartelle per i carichi affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere una definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, attivabile su base volontaria con apposito regolamento.

In virtù delle previsioni di cui al comma 102:

Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 2353 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni (…).

La formulazione letteraria della norma sulla definizione agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali, consente di affermare che la stessa può essere attivata sia laddove a monte sia prevista una rottamazione “nazionale” per i carichi affidati all’ADER, sia nei casi in cui non ci sia una norma statale che prevede una pace fiscale.

Inoltre, non è dirimente ai fini dell’attivazione della sanatoria il fatto che:

  • l’attività di riscossione sia svolta in proprio dall’ente,
  • ovvero sia svolta tramite società in house o affidata a terzi in forza dell’art. 52, comma 5, lett b) del D.Lgs. n. 446/1997,
  • fatto salvo quanto diremo per i carichi affidati all’ADER.
Definizione agevolata entrate locali
Soggetti interessatiEnti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) che non si affidano ad ADER per la riscossione.
Autonomia dell’enteA seconda della tipologia di entrate oggetto di definizione agevolata potranno essere ridotte o azzerate le somme relative a:
interessi
sanzioni,
oneri della riscossione.
Perimetro oggettivo dei carichi ammessi alla sanatoriaOggetto di atti di accertamento definitivi o ingiunzioni fiscali,
ancora non oggetto di accertamento;
in contenzioso,
in riscossione coattiva,
riferiti a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate.
Termine minimo per il pagamento somme in sanatoria60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale.
Autonomia attivazione sanatoriaLa sanatoria per come è impostata la norma, sembrerebbe attivabile da parte dei suddetti soggetti in qualsiasi momento non dovendo per forza essere collegata ad una sanatoria nazionale. Nei fatti si tratta di uno strumento di gestione delle entrate locali a disposizione in maniera permanente. In tal senso si è espressa anche l’IFEL nella nota a breve analizzata.
Carichi esclusiIRAPcompartecipazioni e alcune addizionali a tributi erariali (Addizionale regionale, comunale, ecc.).
Principi normativiLa decisione di deliberare la definizione agevolata deve avvenire in osservanza dei principi di cui agli artt. 2353 e 119Cost., nonché in osservanza delle norme di cui allo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000).
Principi operativiLe Leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata:
sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.

In data 27 gennaio, la Fondazione IFEL/ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento con la quale fornisce istruzioni operative specifiche ai Comuni sulla definizione agevolata delle proprie entrate patrimoniali e tributarie attivabile su base volontaria come da previsioni di cui ai commi 102110 della Legge n. 199/2025 qui in esame.

Alla nota di approfondimento è allegato uno schema-tipo di regolamento articolato in cinque sezioni, destinata a fornire alle amministrazioni locali le necessarie indicazioni interpretative e applicative.

La definizione agevolata per gli enti locali. Le indicazioni dell’IFEL

Uno dei principali chiarimenti forniti dalla Fondazione IFEL/ANCI ha ad oggetto il perimetro oggettivo dei carichi ammessi alla sanatoria attivabili dai Comuni su base volontaria.

Nello specifico, la definizione agevolata tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 102110 della Manovra, può essere attivata rispetto a carichi:

  • oggetto di atti di accertamento definitivi,
  • ancora non oggetto di accertamento, con risparmio in capo al contribuente in termini di sanzioni e interessi che sarebbero comunque dovuti anche nell’ambito del ravvedimento operoso ordinario,
  • in contenzioso,
  • in riscossione coattiva,
  • riferiti a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate.

L’ente ha un’ampia autonomia nel definire i carichi da ammettere alla pace fiscale, potendo o meno regolare tutte o solo parte delle ipotesi sopra elencate (nota IFEL).

La definizione agevolata potrà riguardare tanto i carichi di natura tributaria (IMU, TARI, ecc.) tanto quelli di natura patrimoniale.

Più nello specifico, per le entrate patrimoniali, la sanatoria è ammessa:

  • per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico, quali il Canone Unico Patrimoniale (CUP), le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione,
  • sia di diritto privato, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione.

In tale caso però la pace fiscale può prevedere solo l’abbattimento degli interessi.

Rispetto al CUP, in attesa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decidano sulla natura tributaria o patrimoniale del CUP o delle sue varie componenti (diffusione messaggi pubblicitari, occupazione suolo pubblico e canone mercatale), attesa la natura eterogenea degli istituti accorpati nel canone unico patrimoniale:

  • è comunque prevista dall’art. 1, comma 821, Legge n. 160/2019, l’applicazione di una sanzione,
  • nonché l’indennità prevista dalla lett. g) del medesimo comma 821, in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all’applicazione di un’autonoma sanzione, pari all’importo dell’indennità ed elevabile fino al doppio.

In riferimento alle multe per violazione del Codice della strada comminate dalla Polizia locale, entrate patrimoniali di diritto pubblico e riscosse ancora tramite ingiunzione fiscale: oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

La definizione agevolata può interessare dunque la quasi totalità delle entrate comunali.

Infatti, rientrano nel perimetro applicativo della sanatoria:

  • IMU,
  • TARI (inclusa, con riserva interpretativa, la tariffa corrispettiva),
  • TARSU,
  • Canone Unico Patrimoniale
  • Oneri di urbanizzazione
  • Tariffe e rette dei servizi comunali (asili nido, mense scolastiche)
  • Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
  • ecc.

Restano esclusi dal perimetro dell’autonomia comunale in modo inderogabile i carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La nota IFEL chiarisce espressamente che “il regolamento comunale non può prevedere obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione”.

Ipotizziamo che un contribuente sia stato destinatario di una cartella esattoriale per un debito TARI non pagato e affidato per il recupero all’ADERnell’anno 2022. Il debito è stato oggetto di rateazioni ancora in corso con alcune rate scadute nei limiti della decadenza del piano di dilazione.In tale caso, il contribuente in questione:non potrà accedere alla rottamazione-quinquies in quanto tale sanatoria riguarda l’omesso versamento di imposte “da liquidazione automatica e formale” e di contributi INPS con esclusione da quelli richiesti con atto di accertamento;non potrà neanche accedere all’eventuale definizione agevolata deliberata dal Comune in cui è ubicato l’area o il locale per il quale è dovuta il tributo contestato con la cartella;dovrà continuare a pagare le rate del piano di rateazione per evitare di subire eventuali procedure cautelari ed esecutive, edeventualmente attendere una nuova rottamazione nazionale che preveda un più ampio perimetro oggettivo dei carichi ammessi.

Sono altresì escluse dal perimetro della definizione agevolata le addizionali e le compartecipazioni ai tributi erariali come già visto nel primo paragrafo.

Rispetto all’IMU, ci sono incertezze sull’applicazione della sanatoria in riferimento alla quota di tributo di competenza statale riferita al caso degli immobili del gruppo catastale D:

  • in ragione sia della non predeterminazione dell’importo dovuto,
  • e considerato che la quota statale deve essere versata direttamente all’erario.

In considerazione di ciò, secondo l’IFEL il Comune può disporre forme di definizione agevolata dell’IMU solo con riferimento alla quota comunale.

Rimane ferma la possibilità di definire l’IMU statale pretesa con un accertamento comunale, in quanto in tale ipotesi il gettito resta sempre di esclusiva competenza comunale.

Definizione agevolata anche per i carichi oggetto di contenzioso

In base al comma 103 dell’art. 1 della Manovra 2026:

Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Dunque la definizione agevolata attivabile dai Comuni, al pari di quella nazionale, può avere ad oggetto carichi per i quali c’è un contenzioso pendente.

Secondo l’IFEL però, tale previsione non è stata adeguatamente dettagliata rispetto alla necessaria sospensione dei termini processuali legata alla presentazione dell’istanza di adesione.

Dunque, il processo si sospende con la sola presentazione della domanda in virtù dell’applicabilità di cui alle previsioni ex comma 2, art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ma questo non comporta una sospensione dei termini per il ricorso.

Ragion per cui, in assenza di un’espressa previsione normativa che prevede la sospensione dei termini processuali con la presentazione dell’istanza di adesione:

  • se il Comune delibera la definizione agevolata ed i termini per aderire spirano dopo il deposito della sentenza e nelle more del termine di impugnazione,
  • la parte soccombente dovrà presentare necessariamente appello e poi, al più, chiedere la sospensione del giudizio in caso di fissazione dell’udienza, o direttamente l’estinzione del giudizio se la definizione si perfeziona prima dell’udienza stessa.

Sempre sui contenziosi, l’IFEL rammenta che l’art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che:

In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all’impugnazione di un atto di ADER.

Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad ADER, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione agevolata.

La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti (vedi schema di regolamento fornito dall’IFEL).

Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass., S.U. n. 15647/2010), in quanto l’importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Il regolamento comunale. Contenuto ed efficacia

Il comma 108 della Legge n. 199/2025 dispone che:

I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 1515-ter15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Sulle tempistiche di approvazione del regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata, la sua efficacia:

  • non è ancorata ai termini di approvazione del bilancio di previsione (31 dicembre dell’anno precedente),
  • e pertanto potrà essere deliberato dal comune in qualsiasi momento dell’anno.

Come accennato, il provvedimento di definizione agevolata deve avvenire con deliberazione regolamentare dell’organo consiliare ed essere sottoposto a parere preventivo dell’organo di revisione.

Sarà pertanto imprescindibile secondo l’IFEL un’attenta valutazione degli effetti finanziari che la definizione agevolata produce sugli equilibri di bilancio.

Il suddetto parere potrebbe essere facilitato da una relazione a corredo della delibera di approvazione del regolamento, che, sulla base di stime di adesione alla definizione agevolata, quantifichi le possibili entrate riscuotibili e gli effetti prodotti sul bilancio.

Il regolamento dovrà disciplinare puntualmente:

  • ambito applicativo soggettivo e oggettivo;
  • periodi temporali di riferimento;
  • misura della riduzione di sanzioni e interessi;
  • modalità e termini di adesione;
  • modalità e termini di pagamento (rateizzazione) anche con compensazione di tributi erariali;
  • effetti dell’adesione e cause di decadenza.

La delibera di approvazione del regolamento, a ogni modo, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale e l’invioal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da effettuarsi “entro 60 giorni dalla data di pubblicazione” a norma del comma 108, è previsto ai soli fini statistici.

Si riporta una tabella di sintesi delle indicazioni fin qui analizzate tenendo conto che oggetto della definizione agevolata può essere anche:

  • la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente,
  • anche con riferimento ad accertamenti con adesione,
  • conciliazioni giudiziali 
  • o accordi di mediazione.

L’eventuale abbattimento/riduzione sul tributo potrà essere disposto solo se a monte c’è una legge statale che prevede tale premialità.

Tipologia di definizione agevolataAmbito oggettivoPeriodo di riferimentoAgevolazioni previsteNote/Esclusioni
Entrate in fase di riscossione Ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutiviAnni 2000-2023 e successiviStralcio sanzioni e interessi; pagamento del solo capitale. Per le multe sono definibili solo gli interessi e gli oneri di riscossione.Esclusi carichi ADER
Liti tributarie pendentiControversie tributarie in ogni grado di giudizioRicorsi notificatientro il 1° gennaio 2026 e successivi o altro periodo temporale stabilito dall’EntePagamento del solo tributo o percentuali ridotte.Esclusi dinieghi di rimborso; controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione.
Conciliazione agevolataRicorsi tributari pendentiAl 1° gennaio 2026 o successivamentePossibile anche riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.Necessario accordo conciliativo.
Omessi versamenti ratealiRateazioni da accertamento/adesione/conciliazioneRate scadute al 1° gennaio 2026 o successivamenteVersamento della sola imposta.Se già notificata ingiunzione, esclusa.
Omessi versamenti e dichiarazioni anche infedeliEntrate comunali quali IMU, TARI, CUP, ecc.Dichiarazioni 2000-2024; versamenti 2021-2024 e successiviEsclusione sanzioni e interessi.Esclusi importi già accertati. Per la TARI ed il CUPl’importo da versare deve essere necessariamente determinato dall’ente.

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