RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 6 FEBBRAIO 2026
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Decadenza dall’impugnativa
Il regime di decadenza nell’impugnazione del contratto di somministrazione nullo per difetto di forma – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32652
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di illegittimità di numerosi contratti a tempo determinato e di somministrazione, lamentando l’assenza di forma scritta per 38 contratti commerciali tra agenzia e utilizzatore e la reiterazione abusiva dei rapporti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando per una parte dei contratti la decadenza dall’impugnativa e per i restanti la legittimità delle causali sostitutive.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del D.Lgs. n. 81 del 2015 si applica anche all’ipotesi di nullità del contratto stesso per mancanza di forma scritta ai sensi del precedente art. 38, comma 1 , poiché attraverso il rinvio operato dal citato art. 39 all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all’art. 33 , comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell’ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
IMPRESA FAMILIARE
Partecipazione agli utili
L’onere di allegazione delle spese di mantenimento e il calcolo della quota di utili – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32401
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della quota di partecipazione agli utili di un’impresa familiare.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, quantificando la spettanza ed escludendo la detrazione delle spese di mantenimento della famiglia, in quanto allegate tardivamente solo in grado di appello.
Il titolare dell’impresa ricorreva per cassazione, sostenendo che tale detrazione costituisse una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto.
Il Diritto
La corte chiarisce che il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento e che il calcolo degli utili va eseguito al netto delle spese di sostentamento che gravano sul reddito d’impresa. L’onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale grava sul partecipante, mentre spetta all’esercente l’impresa allegare e provare l’incidenza degli oneri di mantenimento. La corte precisa che, sebbene tale allegazione costituisca una mera difesa, nel rito del lavoro anche le difese devono fondarsi su fatti tempestivamente allegati negli atti introduttivi, restando preclusa l’introduzione di nuove circostanze fattuali, come l’incidenza dei costi del menage familiare sul reddito aziendale, per la prima volta nel giudizio di gravame.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Associazione in partecipazione
I criteri di distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32486
Il Fatto
Una società impugnava un avviso di addebito dell’INPS relativo alla riqualificazione in senso subordinato di due rapporti di associazione in partecipazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo i contratti simulati a causa della mancata partecipazione dei lavoratori alle perdite e dell’assenza di un loro controllo sulla gestione aziendale.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la partecipazione alle perdite e l’esercizio di un potere di controllo sulla gestione non costituiscono elementi essenziali per la validità del contratto di associazione in partecipazione.
La corte osserva che il discrimine rispetto al lavoro subordinato risiede esclusivamente nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, pertanto l’accertamento della natura del rapporto deve essere condotto in modo rigoroso verificando se nella realtà fattuale sussista il vincolo di subordinazione, senza che la mancanza di ripartizione delle perdite possa determinare automaticamente la riqualificazione del rapporto.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.
Indennità di accompagnamento
La ripetizione dell’indebito assistenziale a seguito di visita di revisione – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32490
Il Fatto
Un titolare di indennità di accompagnamento, veniva sottoposto a visita di revisione nel 2013 con esito negativo per quanto riguarda la permanenza dei requisiti sanitari. Nonostante l’esito della visita, INPS continuava a erogare la prestazione fino al 2021, anno in cui comunicava al beneficiario un indebito di circa 50.000 euro.
Il beneficiario adiva il Tribunale per far accertare l’insussistenza del credito di INPS.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le ragioni di INPS negando la prescrizione dei ratei.
Veniva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo la sussistenza del legittimo affidamento del beneficiario, data la prolungata erogazione della prestazione senza provvedimenti formali di revoca.
Il Diritto
La corte osserva che, in tema di prestazioni assistenziali, la ripetizione dell’indebito opera dalla data dell’accertamento amministrativo dell’insussistenza dei requisiti sanitari. Il legittimo affidamento del beneficiario deve ritenersi venuto meno nel momento in cui allo stesso viene comunicato l’esito negativo della visita di revisione, a nulla rilevando il fatto che l’amministrazione non abbia tempestivamente sospeso i pagamenti o emanato un formale atto di revoca. La conoscenza dell’esito dell’accertamento è infatti elemento sufficiente a escludere la buona fede nella ricezione dei ratei successivi, rendendo la somma erogata ripetibile secondo la disciplina dell’indebito civile.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Inquadramento previdenziale
Effetti della variazione dell’inquadramento previdenziale e decorrenza – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32472
Il Fatto
Un lavoratore agricolo adiva il Tribunale per essere stato cancellato dagli elenchi dei braccianti a seguito della riqualificazione dell’attività della propria azienda da agricola a industriale operata da INPS.
La Corte d’Appello, in riforma a della sentenza di primo grado accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, secondo l’art. 3 comma 8 della Legge n. 335/1995, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dalla data di notifica del provvedimento (ex nunc). La retroattività della variazione è prevista come eccezione tassativa solo nel caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro. Un comportamento omissivo riguardante variazioni intervenute nel corso dell’attività, sebbene sanzionabile, non permette la retrodatazione dell’inquadramento.
Tale principio garantisce la certezza dei rapporti contributivi e previdenziali sia per le imprese che per i lavoratori.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Pensione di reversibilità
La revoca della prestazione per omessa comunicazione dei redditi ad INPS – Cass., Sez. Lav., sent. 18 dicembre 2025, n. 33054
Il Fatto
INPS procedeva alla revoca della pensione di reversibilità nei confronti di un pensionato che, nonostante i solleciti, non aveva comunicato i propri dati reddituali. L’ente aveva preannunciato la sospensione della prestazione, ma senza mai attuarla concretamente, passando poi direttamente alla revoca definitiva e alla richiesta di restituzione delle somme erogate.
Il beneficiario adiva il Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento di recupero.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello lo riteneva legittimo, valorizzando la chiarezza delle comunicazioni inviate dall’ente e l’inadempimento del beneficiario. Il pensionato ricorreva per cassazione sostenendo che, in assenza di una sospensione effettiva della pensione, non potesse decorrere il termine di sessanta giorni per la revoca definitiva.
Il Diritto
La corte osserva che, ai sensi dell’art. 35, comma 10-bis, D.L. 207/2008, la procedura per la revoca delle prestazioni collegate al reddito prevede una sequenza rigorosa: sollecito, sospensione della prestazione e, solo dopo sessanta giorni di persistente inerzia, revoca definitiva. La sospensione non deve essere soltanto comunicata o preannunciata, ma deve essere effettiva, poiché svolge una funzione di ultimo ammonimento e sollecitazione tangibile per il beneficiario. Senza l’interruzione concreta dei pagamenti, non può decorrere il termine decadenziale per la revoca, né è possibile il ripristino previsto dalla norma in caso di adempimento tardivo. L’interpretazione deve essere restrittiva in ragione degli effetti punitivi della sanzione, che prescinde dall’effettivo superamento dei limiti di reddito.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
MANSIONI SUPERIORI
Inquadramento
Valutazione delle mansioni effettivamente svolte e corretto inquadramento – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 32929
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’inquadramento in un livello più alto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai fini del corretto inquadramento, occorre valutare le mansioni effettivamente svolte secondo il criterio della prevalenza.
Nel caso di specie, spetta anche l’indennità di cassa, essendo il dipendete adibito a tali operazioni con carattere di continuità e piena responsabilità in caso di ammanchi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MATERNITÀ
Interdizione anticipata
Il provvedimento amministrativo di autorizzazione all’astensione anticipata dal lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32433
Il Fatto
Una lavoratrice adiva il Tribunale per ottenere l’indennità di maternità relativa a un periodo di interdizione anticipata non riconosciuto dall’INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che il diritto alla prestazione sussistesse nonostante la scadenza del contratto a termine e che il provvedimento amministrativo di diniego potesse essere disapplicato dal giudice ordinario.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto all’astensione anticipata dal lavoro e alla relativa indennità non sorge automaticamente, ma è subordinato a una fattispecie complessa che richiede, oltre ai requisiti sanitari o ambientali, l’adozione di un provvedimento autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa. Tale provvedimento costituisce una condizione di legittimazione per la fruizione del beneficio. Nel caso di specie, l’autorizzazione era scaduta in coincidenza con il primo rapporto di lavoro e non era stata rinnovata per il contratto successivo.
La corte precisa inoltre che il giudice ordinario non può disapplicare il termine di efficacia del provvedimento amministrativo quando questo non sia un mero antecedente logico, ma il fondamento stesso del diritto azionato, e quando la contestazione investa valutazioni discrezionali della Pubblica amministrazione sulla durata dell’interdizione.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
RETRIBUZIONE
Lavoratori turnisti
Il divisore contrattuale per il calcolo della retribuzione dei turnisti in cassa integrazione – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32680
Il Fatto
Alcuni lavoratori turnisti adivano il Tribunale chiedendo il pagamento di differenze retributive maturate durante periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, stabiliva che per il calcolo della retribuzione oraria dovesse applicarsi il divisore fisso 173 ore previsto dal CCNL, senza operare alcun riproporzionamento per i turnisti che osservano un orario contrattuale inferiore (pari a 144 ore mensili).
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il criterio della c.d. mensilizzazione comporta la corresponsione della retribuzione in misura fissa, indipendentemente dalle variazioni orarie del mese. Ai fini della determinazione della quota oraria necessaria per il calcolo di altri istituti, come la CIGO, il CCNL applicabile impone l’utilizzo del parametro convenzionale 173 per tutte le categorie di lavoratori. Tale divisore non deve essere riproporzionato al ribasso (ad esempio a 144) per i turnisti, anche se questi osservano un orario settimanale ridotto rispetto alle 40 ore ordinarie. L’interpretazione letterale e sistematica delle clausole collettive, infatti, conferma la volontà delle parti sociali di garantire parità di trattamento retributivo, anche in considerazione della maggiore gravosità del lavoro organizzato in turni.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
SERVIZIO DI LEVA
Concorsi pubblici
La valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 11 dicembre 2025, n. 32307
Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere il riconoscimento del punteggio pieno nelle graduatorie del personale ATA per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che il servizio militare dovesse essere sempre valutato con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro al momento della chiamata.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la normativa vigente non esclude una diversa valorizzazione dei periodi di servizio militare a seconda che siano stati svolti o meno in costanza di un rapporto di lavoro. L’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo a chi è costretto a interrompere un rapporto in corso risponde all’esigenza costituzionale di evitare che il servizio di leva pregiudichi la posizione lavorativa del cittadino. Tale esigenza non ricorre per il servizio militare svolto in assenza di un impiego preesistente, che deve essere comunque valorizzato ma può ricevere un punteggio inferiore, equiparato a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici. La differenziazione prevista dal Decreto ministeriale è dunque legittima e rispettosa del principio di pari trattamento.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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