PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 6 FEBBRAIO 2026
Con la propria Circolare 5 febbraio 2026, n. 12 l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il provvedimento consegue a quanto introdotto dalla Legge Bilancio 2026 all’art. 1, comma 203 , che rivede e modifica le disposizioni già in essere ai sensi dell’art. 1, comma 756 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
| Ambito di applicazione e requisiti soggettivi | La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del Codice civile ai fini del TFR. Sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria: tutti i datori di lavoro privati; gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune; i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore; i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa. Restano esclusi: i datori di lavoro domestico; i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune. Operazioni societarie o cessione di contratto: in caso di passaggio di lavoratori da un datore di lavoro obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria, il nuovo datore di lavoro – anche lui obbligato – manterrà la destinazione al Fondo a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento. Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile. Pertanto, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie. |
| Determinazione del requisito dimensionale | Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza “nell’anno solare precedente” rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Per anno solare precedente deve intendersi, nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, periodo in cui la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato: – 60 addetti per il periodo 2026-2027; – 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031; – 40 addetti dal 1° gennaio 2032. Il controllo del requisito dimensionale è sempre effettuato con riferimento all’anno solare precedente: per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1° gennaio/31 dicembre 2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1° gennaio/31 dicembre 2026. Pertanto: se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026; se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026 eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento; relativamente al primo anno di applicazione (2026), l’obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024; un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività. Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203 , della Legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria. La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Calcolo dimensionale Devono essere considerati: tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro; indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro; compresi i lavoratori con contratto part-time (questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale. Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. |
| Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria | Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria per ciascun lavoratore interessato: deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR; riferita al periodo di paga di competenza; la quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5); dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% di cui alla Legge n. 297/1982; Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario. |
| Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria | Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria: deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile; con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata. La contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria. |
| Misure compensative | In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria è previsto: l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia Legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria; l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. |
| Istruzioni operative | I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM: il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari. |
| Periodi pregressi | Aziende con inizio attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno: sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività. Aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti: sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026. I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare INPS (16 maggio 2026) utilizzando il nuovo codice causale Uniemens “CF05” avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 dicembre 2025, n. 199”. |
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 203
- INPS, Circolare 24 gennaio 2007, n. 23
- INPS, Circolare 3 aprile 2007, n. 70
- INPS, Circolare 14 gennaio 2008, n. 4
- INPS, Circolare 1° marzo 2018, n. 37
- INPS, Circolare 5 febbraio 2026, n. 12
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