1° Contenuto riservato: CU 2026: somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Inquadramento, raccordo fiscale, compilazione ed esempi operativi

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 6 FEBBRAIO 2026

La gestione fiscale delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi rappresenta, anche per gli operatori più esperti, uno degli ambiti più delicati del sistema degli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta. La difficoltà non deriva tanto dalla complessità del singolo istituto, quanto dalla necessità di coordinare correttamente profili civilistici, regole di imposizione diretta e modalità di rappresentazione dichiarativa, distinguendo con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti (debitore principale, terzo pignorato, creditore pignoratizio).

In tale contesto, la Certificazione Unica 2026 introduce – in continuità con gli anni precedenti – una sezione specificamente dedicata alle “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi – Riservata al soggetto erogatore delle somme”, che deve essere utilizzata esclusivamente in determinate casistiche e secondo regole puntuali. Errori di inquadramento possono infatti determinare duplicazioni informative, omissioni dichiarative o incoerenze con il Modello 770 – quadro SY, con possibili riflessi sanzionatori.

Inquadramento: pignoramento presso terzi e retribuzioni

Nozione e sequenza procedimentale essenziale

Il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione forzata con cui il creditore, munito di titolo esecutivo, aggredisce un credito del debitore verso un terzo (ad es. banca, datore di lavoro, ente pensionistico).

In estrema sintesi:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore (atto che dà avvio all’espropriazione forzata: art. 491 c.p.c.).
  2. Dichiarazione del terzo (artt. 547 ss. c.p.c.): il terzo rende noto se e in che misura è debitore del soggetto esecutato.
  3. Ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione: dispone l’assegnazione al creditore delle somme/crediti pignorati.
  4. Pagamento/assegnazione: il terzo eroga le somme al creditore pignoratizio.

Il punto “fiscale” si innesta nel momento del pagamento: se il terzo riveste la qualifica di sostituto d’imposta, può sorgere l’obbligo di operare e versare ritenute e di certificare le somme.

Peculiarità del pignoramento di retribuzioni, TFR e pensioni

Quando l’oggetto del pignoramento è una retribuzione (o una pensione) si innestano ulteriori regole:

  • Limiti di pignorabilità (principio generale): per stipendi/salari/pensioni si applicano le regole dell’art. 545 c.p.c. (quote e soglie di impignorabilità/limiti percentuali, con discipline differenziate a seconda della natura del credito: ordinario, alimentare, esattoriale, ecc.).
  • Cumulo con cessione/delega: nell’operatività aziendale va monitorata la capienza rispetto a cessioni del quinto e delegazioni di pagamento, per evitare trattenute complessive eccedenti i limiti.
  • Arretrati, premi e una tantum: l’ordinanza può colpire anche importi non ricorrenti; la gestione richiede attenzione ai profili di tassazione (ordinaria o separata) e al raccordo con il sostituto “principale” ai fini del conguaglio.
  • TFR e altre indennità di fine rapporto: l’aggredibilità segue regole proprie; a livello fiscale, può coesistere la tassazione separata.

Il pignoramento incide sul flusso finanziario (chi paga e a chi), ma non cambia la qualificazione reddituale dell’emolumento originario; cambia, però, la “geografia” degli adempimenti perché nel pagamento interviene un soggetto (terzo) che può dover agire da sostituto d’imposta.

Il raccordo fiscale: ritenute in caso di pagamento tramite pignoramento presso terzi

La ritenuta del 20% sulle somme liquidate a seguito di pignoramento

Il legislatore fiscale ha introdotto una disciplina speciale per i pagamenti effettuati a seguito di pignoramento presso terzi da parte di soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Tale disciplina, oggi consolidata, prevede l’applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sulle somme corrisposte al creditore pignoratizio, quando ricorrono i presupposti normativi.

La ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento e prescinde, sotto il profilo oggettivo, dalla circostanza che il debitore principale sia o meno un sostituto d’imposta. Ciò che rileva è che il soggetto che materialmente effettua il pagamento (banca, datore di lavoro, ente previdenziale) sia tenuto, per legge, all’applicazione delle ritenute.

Presupposti applicativi e distinzione soggettiva del creditore

Nella prassi operativa è fondamentale distinguere la posizione del creditore pignoratizio:

  • se il creditore è una persona fisica soggetto IRPEF, la ritenuta del 20% costituisce la regola ordinaria e la certificazione avviene, di norma, tramite la Certificazione Unica;
  • se il creditore è una persona giuridica soggetto IRES, il flusso informativo non transita dalla CU, ma dal quadro SY del Modello 770, secondo una logica dichiarativa distinta.

Versamento ritenute e codici tributo

Le ritenute operate dal terzo sostituto in occasione del pagamento al creditore pignoratizio sono versate con modello F24.

Nei materiali di riferimento sono richiamati i codici tributo:

  • 1049 (ritenuta 20% su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi);
  • 112E (ulteriore codice tributo collegato alle ritenute del 20% in specifiche casistiche operative richiamate nelle istruzioni di compilazione).

CU 2026: quando compilare la sezione “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi”

Presupposto dichiarativo

La sezione campi 101-108 della CU 2026 è destinata a comunicare i dati delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, Legge n. 449/1997 e deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme (il terzo che materialmente effettua il pagamento al creditore pignoratizio).

Regola di coordinamento con il Modello 770 – Quadro SY

Le istruzioni CU precisano una distinzione cruciale:

  • Creditore pignoratizio persona fisica (soggetto IRPEF) → la rappresentazione delle somme liquidate avviene nella CU 2026 attraverso la sezione “pignoramento presso terzi” (campi 101-108), con indicazione delle somme e (se dovute) delle ritenute del 20%.
  • Creditore pignoratizio persona giuridica (soggetto IRES) → l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del Modello 770/2026, sezione II (“riservata al soggetto erogatore delle somme”). In tale ipotesi, la sezione pignoramento della CU non è lo strumento dichiarativo di riferimento per la rappresentazione del pagamento.

Prima di compilare i campi 101-108 è necessario identificare la natura del creditore pignoratizio (IRPEF vs IRES) e incanalare correttamente l’adempimento.

Compilazione CU 2026 – Campi 101-108: logica e regole

Struttura del riquadro (doppia “colonna” di dati)

Nel modello CU 2026 la sezione è strutturata su due blocchi ripetuti per consentire la gestione di due procedure (o due posizioni) nello stesso modello:

  • Blocco 1: campi 101-104
  • Blocco 2: campi 105-108

La logica è identica: per ciascun blocco si indicano debitore principale, somme e ritenute (o somme non tassate).

Campi da compilare e significato operativo

  • Campo 101 / Campo 105 – Codice fiscale debitore principale

→ Indicare il codice fiscale del debitore principale (cioè il soggetto nei cui confronti si procede in esecuzione). È un’informazione centrale perché consente di “agganciare” la procedura al debitore originario.

  • Campo 102 / Campo 106 – Somme erogate (con ritenuta)

→ Indicare le somme erogate sulle quali è stata operata la ritenuta alla fonte.

Se il pagamento rientra nell’ambito applicativo della ritenuta del 20%, qui va esposto l’importo lordo assegnato (base della ritenuta).

  • Campo 103 / Campo 107 – Ritenute operate

→ Indicare l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del 20% effettuate sulle somme liquidate e versate in F24 (codici tributo 1049 e 112E).

  • Campo 104 / Campo 108 – Somme erogate non tassate

→ Indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte, perché escluse dall’applicazione delle ritenute del Titolo III del D.P.R. n. 600/1973 o per le fattispecie richiamate nelle istruzioni (tra cui: art. 11, commi 57, Legge n. 413/1991 e art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988).

Regola di esclusione: se sono compilati i campi 104 e/o 108 (somme non tassate), non devono essere compilati i campi 102-103 e/o 106-107 del medesimo blocco.

Esempi operativi di compilazione (CU 2026)

Esempio 1

Pignoramento di retribuzioni arretrate: creditore persona fisica (IRPEF)

  • Dipendente (debitore principale): CF AAABBB11C22D333E
  • Banca (creditore pignoratizio, persona fisica IRPEF): CF 01234567891
  • Terzo erogatore: Datore di lavoro (sostituto d’imposta) che, in forza dell’ordinanza, paga al lavoratore euro 4.000
  • Ritenuta 20%: euro 800 (4.000 × 20%)

CU 2026 – Sezione pignoramento presso terzi

  • Campo 101: 01234567891
  • Campo 102: 4.000,00
  • Campo 103: 800,00
  • Campo 104: (vuoto)
  • Campi 105-108: (vuoti, se non vi è una seconda procedura)

Il debitore principale, se sostituto, indicherà la procedura nel quadro SY – sezione I (dati del creditore e tipologia della somma).

Esempio 2

Pignoramento di retribuzioni arretrate: creditore persona fisica (IRPEF) – CU2026 redatta da “Terzo erogatore”

  • Datore di lavoro (debitore principale): CF 01234567891
  • Lavoratore (creditore pignoratizio, persona fisica IRPEF): CF AAABBB11C22D333E
  • Terzo erogatore: banca (sostituto d’imposta) che, in forza dell’ordinanza, paga al lavoratore euro 4.000
  • Ritenuta 20%: euro 800 (4.000 × 20%)

CU 2026 – Sezione pignoramento presso terzi

  • Campo 101: 01234567891
  • Campo 102: 4.000,00
  • Campo 103: 800,00
  • Campo 104: (vuoto)
  • Campi 105-108: (vuoti, se non vi è una seconda procedura)

Il debitore principale, se sostituto, indicherà la procedura nel quadro SY – sezione I (dati del creditore e tipologia della somma).

Esempio 3

Pignoramento con somme non assoggettate a ritenuta (casistica “non tassata”)

  • Terzo sostituto eroga somme assegnate che, per la loro natura/qualificazione, non scontano ritenuta in base ai riferimenti indicati nelle istruzioni.

CU 2026 – Sezione pignoramento presso terzi

  • Campo 101: CF debitore principale
  • Campo 104: importo delle somme non assoggettate
  • Campi 102 e 103non compilare

Esempio 4

Seconda procedura nello stesso anno (utilizzo del blocco 105-108)

Se nello stesso anno il medesimo terzo effettua un secondo pagamento per altra procedura (o altra posizione), compilerà anche:

  • Campo 105: CF debitore principale (seconda procedura)
  • Campo 106: somme erogate con ritenuta (seconda procedura)
  • Campo 107: ritenuta del 20% (seconda procedura)
  • Campo 108: somme non tassate (alternativamente a 106-107)

Casi particolari

1) Pignoramento dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge (con “conoscenza” della natura delle somme)

Le istruzioni chiariscono che, nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge, qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme (ad esempio perché è il datore di lavoro del coniuge obbligato), deve applicare le ritenute ordinariepreviste per tale tipologia reddituale.

Effetto dichiarativo

  • Non si compila la sezione “pignoramento presso terzi” della CU.
  • I dati della tassazione confluiscono nella certificazione lavoro dipendente/assimilati intestata al coniuge, indicando nel campo 8 dei dati anagrafici il codice Z2 (secondo le istruzioni richiamate).

2) Quando si compila invece il Quadro SY del Modello 770

Il quadro SY del Modello 770 raccoglie:

  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 (ritenuta su bonifici per oneri detraibili/deducibili);
  • somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

È organizzato in quattro sezioni, con riparto soggettivo:

  1. Sezione I: debitore principale;
  2. Sezione II: soggetto erogatore delle somme (terzo);
  3. Sezione III: banche e Poste Italiane (art. 25 D.L. n. 78/2010);
  4. Sezione IV: percipienti esteri privi di codice fiscale.

Sezione II del Quadro SY (terzo erogatore) quando il creditore è persona giuridica

La sezione II del quadro SY è espressamente prevista per l’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica (soggetto IRES).

In tal caso:

  • il terzo erogatore indica nel quadro SY:
    • CF debitore principale;
    • CF creditore pignoratizio;
    • somme erogate.

Esempio

  • Creditore pignoratizio: società finanziaria (IRES)
  • Il datore di lavoro (terzo) eroga euro 2.000 alla società in forza dell’ordinanza di assegnazione.
  • Ritenuta del 20%: non applicata (coerentemente con la logica che porta a canalizzare l’adempimento sul quadro SY).

Adempimenti del sostituto d’imposta: check-list pratica

Terzo erogatore (sostituto)

Quando il terzo erogatore è sostituto d’imposta e paga al creditore pignoratizio:

  1. Verifica anagrafica del creditore (IRPEF persona fisica vs IRES persona giuridica).
  2. Individuazione della natura delle somme (se nota) e del regime (ritenuta 20% vs ritenute ordinarie vs somme non assoggettate).
  3. Applicazione ritenuta 20% (quando dovuta) e versamento F24 (codici 1049/112E, secondo istruzioni).
  4. Comunicazione al debitore principale dell’ammontare delle somme erogate al creditore (adempimento operativo rilevante ai fini della dichiarazione del debitore nel 770).
  5. Certificazione:
    • CU 2026 – sezione pignoramento (campi 101–108) se creditore persona fisica e ricorrono i presupposti;
    • 770 – quadro SY sezione II se creditore persona giuridica (IRES).

Debitore principale (datore di lavoro/ente)

Il debitore principale, se sostituto d’imposta, gestisce l’informativa nel quadro SY – sezione I (relativa al creditore e alla tipologia delle somme che hanno originato il credito). Operativamente, ciò serve a evitare incongruenze e a rendere “tracciabile” il fenomeno pignorativo nel sistema delle ritenute.

Tabella finale di sintesi (CU sezione pignoramento vs 770 quadro SY)

ScenarioChi paga (terzo erogatore)Creditore pignoratizioRitenuta (logica)CU 2026 sezione pignoramento (101-108)Mod. 770 – Quadro SYNote operative
Pignoramento retribuzione/pensione con ordinanza di assegnazioneBanca / datore / ente (sostituto)Persona fisica (IRPEF)20% a titolo d’acconto (se dovuta) (101-104 e/o 105-108)Debitore: SY sezione IVersamento con F24 (1049/112E), comunicazione al debitore principale
Pignoramento con somme “non assoggettate a ritenuta” (casistiche istruzioni)Terzo sostitutoPersona fisica (IRPEF)Nessuna ritenuta (104/108)Debitore: SY sezione I(se sostituto)Se compili 104/108, non compilare 102-103 / 106-107
Pignoramento a favore di società/enteTerzo sostitutoPersona giuridica (IRES)Rappresentazione in 770NOTerzo: SY sezione IILa CU “pignoramento” non è lo strumento dichiarativo per l’indicazione delle somme
Pignoramento assegno periodico di mantenimento (terzo conosce natura)Datore di lavoro (sostituto)Coniuge beneficiarioRitenute ordinarie della tipologia redditualeNONO (per le somme)Dati in CU lavoro dipendente/assimilati del coniuge con codice Z2

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