1° Contenuto riservato: Certificazione Unica 2026: le principali novità

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Al via la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, il punto sulle principali novità

DI MICHELE SILIATO | 9 FEBBRAIO 2026

Con il Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 15707 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello CU 2026, che accoglie tutte le novità che hanno caratterizzato il periodo d’imposta 2025. Anche quest’anno saranno tre le scadenze per l’invio dei flussi.

Premessa

Al via la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2025. Il nuovo modello “CU 2026”, approvato dall’Amministrazione finanziaria con il Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 15707 , dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro tre diverse date di scadenza:

  •  16 marzo 2026, per la Certificazione Unica inerente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  •  30 aprile 2026, per la Certificazione Unica inerente ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporto di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari;
  • 31 ottobre 2026 (prorogato al 2 novembre 2026), per la Certificazione Unica contenente redditi esclusivamente esenti o non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

Invariata la struttura del flusso che, come di consueto, si compone di:
→ Frontespizio, nel quale vengono riportati i dati e le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
→ Quadro CT, nel quale devono essere eventualmente riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
→ Certificazione Unica 2026, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle locazioni brevi.

Come di consueto, obbligati alla trasmissione saranno tutti coloro che nel corso del periodo d’imposta 2025 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23242525-bis25-ter25-quater  e 29 , D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988, dell’art. 21, comma 15, Legge n. 449/1997 e dell’art. 11, Legge n. 413/1991, ovvero coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali o premi assicurativi INAIL.

Compensi agli addetti alle corse ippiche

Nella prima sezione della “Certificazione di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, viene aggiunto il nuovo punto 13, nel quale andrà indicata la quota imponibile dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’ autorità vigilante. Specificatamente, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’art. 1, comma 552 , ha aggiunto la lettera l-bis al comma 1 dell’art. 50, TUIR, secondo cui i redditi innanzi citati sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Sul piano meramente fiscale, essi costituiscono reddito esclusivamente per la parte che eccede, complessivamente nel periodo d’imposta, la soglia di 15.000 euro.

I compensi corrisposti, al lordo della quota che non concorre a formare il reddito, in virtù dell’espressa esclusione di cui all’art. 52, comma 1 , lett. d-bis, andranno riportati al punto 480.

Si rammenta, al riguardo, che il successivo comma 553, art. 1, Legge di Bilancio 2025, ha previsto che i lavoratori in argomento siano iscritti alla Gestione separata INPS con aliquota IVS fissata nella misura del 25%, a cui aggiungere i contributi minori per il 2,03%, (24% per gli iscritti ad altra previdenza obbligatoria), da calcolarsi sulla parte di compenso eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui percepiti per le attività considerate, con abbattimento – del tutto similare agli sportivi in senso stretto – del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.

Ulteriore detrazione

Accanto alle detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (punto 367) trova spazio l’ulteriore detrazione (punto 368) prevista dall’art. 1, comma 6 , Legge di Bilancio 2025, riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro.

Ai sensi del citato comma 6 , spetta ai predetti contribuenti, un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Ulteriore detrazione art. 1, comma 6, Legge di Bilancio 2025
Reddito complessivoUlteriore detrazioneMisura
Tra 20.001 e 32.000                             1.000,00 €Importo fisso
32.001                                999,88 €1000 x ((40.000 – RC)/8.000)
33.000                                875,00 €
34.000                                750,00 €
35.000                                625,00 €
36.000                                500,00 €
37.000                                375,00 €
38.000                                250,00 €
39.000                                125,00 €
40.000                                          –   €
40.001                                          –   €Non spettante

Il successivo comma 7, art. 1 , Legge di Bilancio 2025 ha, altresì, previsto che, qualora in sede di conguaglio l’ulteriore detrazione si rilevi non spettante, il sostituto d’imposta dovrà provvedere al recupero del relativo importo. Recupero che, laddove superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

La gestione di tale disposizione, nella “CU 2026”, è affidata ai punti 469 e successivi e specificatamente:
– al punto 469, andrà indicato l’importo delle trattenute IRPEF determinate in sede di conguaglio e derivanti dal recupero dell’ulteriore detrazione non più spettante. Al riguardo, non si dovrà tener conto dell’eventuale prima rata effettuata in sede di conguaglio;
– al punto 470, andrà indicato l’importo dell’IRPEF trattenuto dal sostituto, successivamente alle operazioni di conguaglio. Tale punto dovrà contenere gli importi esposti nel punto 469 dell’anno precedente e trattenuti nelle successive “9” rate residue nel periodo d’imposta successivo a quello che ha “generato” il recupero.

Benefit nuovi assunti 2025

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro situato a più di cento chilometri di distanza dalla precedente residenza, ai sensi dell’art. 1, commi da 386 a 389 , della Legge di Bilancio 2025, andranno esposte al punto 476.

Si rammenta che per la fruizione del benefit in argomento:

  •  il lavoratore beneficiario non deve aver percepito nel periodo d’imposta 2024 redditi di lavoro dipendente superiori a 35.000 euro;
  •  il lavoratore beneficiario deve aver trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro che si trova ad oltre 100 chilometri dal precedente Comune di residenza.

Quanto alle caratteristiche, invece:
– le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro devono essere attinenti a spese di locazione o spese di manutenzione dei fabbricati locati;
– le somme erogate o rimborsate sono esenti limitatamente ai primi due anni di assunzione, nel limite di 5.000 euro per anno;
– eventuali somme superiori al limite di 5.000 euro concorreranno, solo per la parte eccedente, alla formazione del reddito imponibile;
– le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro rilevano ai fini contributivi e alla determinazione dell’ISEE.

Si evidenzia, altresì, che l’agevolazione dedicata ai nuovi assunti 2025 è cumulabile ed autonoma rispetto al maggior limite di esenzione dei fringe benefit di carattere generale, così come previsto dall’art. 1, comma 390, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (1.000 euro o 2.000 euro se lavoratore con figli fiscalmente a carico).

Familiari a carico       

Come di consueto, nel modello di Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. Sul punto si rammenta che dal periodo d’imposta 2025 possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia esclusivamente gli ascendenti conviventi con il contribuente (modifica intervenuta con l’art. 1, comma 11, Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Pertanto, nei righi da 1 a 9 dovrà essere indicato il grado di parentela barrando:

  • “C” per il coniuge;
  • “F1” per il primo figlio;
  • “F” per i figli successivi al primo;
  • “G” per gli ascendenti;
  • “D” per i figli con disabilità;
  • “P” per altri familiari diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli o dagli ascendenti.

Sarà poi, ovviamente, necessario inserire le ulteriori caratteristiche anagrafiche di tali soggetti, il numero di mesi a carico e la percentuale di detrazione spettante.

Indennità esente

Tanti i campi dedicati all’indennità esente o alla c.d. somma che non concorre a formare il reddito imponibile prevista dal comma 4, art. 1 , Legge di Bilancio 2025, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione di quelli indicati alla lett. a), comma 2, art. 49, TUIR, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

L’importo dell’indennità esente va però determinato sul reddito di lavoro dipendente del contribuente (eventualmente rapportato all’intero anno) secondo le seguenti percentuali:

  1. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  2. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  3. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro ma non a 20.000 euro (oltre tale soglia scatta l’ulteriore detrazione di cui al comma 6).

Nel corso del periodo d’imposta 2025, il datore di lavoro ha corrisposto al lavoratore un reddito di lavoro dipendente pari a 5.750 euro dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2025 (tot. giorni 120).

→ Il reddito annuale teorico è pari a: euro 5.750 / 120 x 365 = euro 17.489,58.

→ Atteso tale valore, la percentuale spettante è pari al 4,8% (fascia 15.000 – 20.000).

→ Pertanto, l’importo della “somma” ex art. 1, comma 4 , Legge n. 207/2024 = 5.750 x 4,8% = euro 276,00.

Nella CU 2026, l’indennità esente dovrà essere esposta come segue:

  • nel punto 718, dovrà essere utilizzato il codice 1, se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 784 sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazioni, ovvero il codice 2, se i redditi esposti nella sezione non sono compresi tra quelli di lavoro dipendente. Il punto 718 dovrà essere compilato se presente almeno uno dei punti precedentemente citati, anche se il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro;
  • nel punto 719, sarà necessario indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 , con esclusione di quelli indicati al comma 2dello stesso articolo. Non dovranno essere riportati, altresì, eventuali redditi, ancorché indicati al punto 1 e 2, relativi a redditi assimilati a lavoro dipendente, al reddito di lavoro sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri;
  • nel punto 720, sarà necessario inserire l’eventuale reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, così come già riportato nei punti 781 e 784;
  • nel punto 721, andrà indicato il numero dei giorni, già indicato al campo 6, relativo ai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 , con esclusione – sempre – di quelli espressamente previsti al comma 2 del medesimo articolo. Laddove si stia redigendo una Certificazione Unica conguagliante, dovranno essere indicati i giorni da lavoro dipendente totali, tenendo dunque conto di tutti i rapporti di lavoro conguagliati;
  • nei punti 722 e 723, andrà rispettivamente indicata la data di inizio e l’eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nel caso di CU conguagliante, le predette date saranno relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto relativo al sostituto che rilascia la CU. Le informazioni di data inizio e data cessazione inerenti ad altri rapporti conguagliati saranno distintamente riportate per ciascun rapporto ai punti 735 e 736.

Detti dati informativi sono però solo propedeutici per la compilazione dei successivi:

  • punto 724, nel quale dovrà essere utilizzato il codice 1 o 2 per indicare rispettivamente che il sostituto d’imposta ha o non ha riconosciuto al dipendente l’indennità in questione;
  • punti 725 e 726, nei quali andrà rispettivamente indicato l’importo che il sostituto d’imposta ha erogato o ha riconosciuto ma non ha erogato al lavoratore dipendente. Si specifica che l’importo eventualmente indicato al punto 725 dovrà sempre intendersi nettizzato dell’importo recuperato o da recuperare.

Se, infine, l’indennità esente è stata recuperata in sede di conguaglio (con le medesime regole sopra esposte per l’ulteriore detrazione) al:

  • punto 727, andrà indicata la somma recuperata entro le operazioni di conguaglio;
  • punto 728, andrà indicato l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei sopracitati punti dovrà tener conto di quanto attribuito da precedenti sostituti. In tal caso, andranno compilati i punti di dettaglio da 731 a 741.

Redditi di lavoro sportivo

Per quanto concerne il lavoro sportivo, non vi sono particolari novità, se non per qualche ulteriore campo informativo.

Per la gestione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico:

  • nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;
  • nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;
  • nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche.

I nuovi punti, invece, attengono:

  • al punto 787, nel quale andrà riportato il numero di giorni del rapporto di lavoro sportivo;
  • ai punti 788, 789 e 790, rispettivamente per indicare la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro ovvero la sussistenza dello stesso al 31 dicembre 2025.

Si precisa che i punti da 787 a 790 devono essere compilati se gli importi riportati ai punti 781, 782, 784 e 785 sono inferiori alla franchigia di 15.000 euro.

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