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10 FEBBRAIO 2026
Nel caso di decesso del contribuente nel 2025 o inizio 2026 si pone il problema di inquadrare i corretti adempimenti ai fini della dichiarazione IVA 2026.
Nel dettaglio, nel caso di successione ereditaria, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto ricade sugli eredi, secondo due ipotesi operative.
1. Contribuente deceduto nel corso del 2025
Se il decesso è avvenuto durante l’anno d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione (ossia il 2025 con riferimento al modello IVA 2026 in scadenza il prossimo 30 aprile):
- gli eredi che non proseguono l’attività del contribuente devono presentare la dichiarazione “per conto del defunto”, indicando nel riquadro “Dichiarante” i propri dati anagrafici e il codice carica “7”.
- gli eredi che proseguono l’attività devono invece attenersi alle istruzioni specifiche riportate nel paragrafo 3.3, punto 1 (“Modalità di compilazione nelle ipotesi di trasformazione di soggetti con contabilità IVA unificata”) delle istruzioni ministeriali, che prevedono la continuità dell’attività ai fini fiscali.
| Modalità di compilazione nelle ipotesi di trasformazione di soggetti con contabilità IVA unificata |
| Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante il 2025 che comportano l’estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione (e così l’erede) deve compilare: il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici; un modulo (mod. n. 01) per se stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT e il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione; un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa, ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. |
2. Contribuente deceduto tra il 1° gennaio 2026 e la data di presentazione della dichiarazione
In questo caso, poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno dal contribuente, la dichiarazione va ugualmente presentata dagli eredi per conto del deceduto, sempre con l’indicazione dei propri dati nel riquadro dichiarante e del codice carica 7.
Termini e adempimenti
Si ricorda che, in base all’art. 35-bis del D.P.R. n. 633/1972, gli adempimenti relativi alle operazioni non assolte negli ultimi quattro mesi prima del decesso – inclusa la presentazione della dichiarazione annuale – possono essere effettuati dagli eredi entro sei mesi dalla data del decesso.
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