L’OPINIONE
DI ALESSANDRO PESCARI | 10 FEBBRAIO 2026
Con Decreto Direttoriale, il MIMIT proroga dal 31 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati entro il 31 dicembre 2025. Negli stessi giorni l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito le FAQ per l’utilizzo del credito d’imposta relativo alle annualità 2024-2026.
Proroga del termine per la comunicazione di completamento
Il termine per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati entro il 31 dicembre 2025, inizialmente fissato al 31 gennaio 2026, è prorogato al 31 marzo 2026 con il Decreto direttoriale del MIMIT firmato in data 28 gennaio 2026.
Si tratta degli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 (non “prenotati” con acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2024) per i quali la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha fissato un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro e l’obbligo di inviare al GSE la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma (c.d. “preventiva con acconto”) e la comunicazione di completamento, utilizzando i modelli contenuti nel D.M. 15 maggio 2025 poi modificato dal D.M. 16 giugno 2025.
Il rinvio disposto sul filo di lana è stato accolto favorevolmente da parte delle imprese e dagli operatori, impegnati nella rendicontazione degli investimenti effettuati e, quindi, a trasmettere la relativa documentazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Nel complesso iter procedurale introdotto lo scorso anno, si ricorda che per l’utilizzo del credito d’imposta, occorre ricevere la preventiva comunicazione di disponibilità/assegnazione delle risorse prenotate da parte del GSE.
FAQ Agenzia delle Entrate: chiarimenti operativi sul credito d’imposta 4.0
Parallelamente, con tre FAQ, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 29 gennaio 2026, vengono chiarite le modalità operative per l’utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, in particolare con riferimento agli investimenti realizzati a cavallo tra più periodi d’imposta e alla corretta compilazione del modello F24.
Elemento comune e imprescindibile si rinviene nella comunicazione di completamento dell’investimento (e correlata interconnessione al sistema di fabbrica) trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la piattaforma del GSE. L’anno di completamento dell’investimento indicato nella predetta comunicazione diventa infatti il riferimento vincolante sia per l’individuazione del codice tributo sia per la compilazione del campo “anno di riferimento” del modello F24. Ne deriva che non assume rilievo l’anno in cui la quota di credito viene effettivamente utilizzata, bensì l’anno di completamento così come formalmente dichiarato al MIMIT/GSE.
Codici tributo e condizioni di fruizione per gli investimenti completati nel 2026
Su questo presupposto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli investimenti completati nel 2024 o nel 2025, il credito d’imposta deve essere utilizzato indicando il codice tributo 6936, riportando come anno di riferimento, in modo costante, l’anno di completamento comunicato, anche quando le quote sono compensate negli anni successivi. Mentre, per gli investimenti completati nel 2026, per i quali è previsto l’utilizzo del codice tributo 7077, l’anno da indicare è il 2026, indipendentemente dal momento di fruizione delle singole quote. Particolare attenzione è stata dedicata ai casi in cui l’investimento si completi nel 2026. In tali ipotesi, la possibilità di fruire del credito già a partire dal 2026 è subordinata al rispetto di precisi requisiti temporali: il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31 dicembre 2025, l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro la stessa data e il completamento dell’investimento entro il 30 giugno 2026. In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, il credito non risulta fruibile.
Alla luce del quadro delineato, i recenti chiarimenti offrono maggiore certezza interpretativa, chiamando le imprese alla corretta individuazione dell’anno di completamento in coerenza tra comunicazioni e utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0.
Indicazioni per calcolare il corretto anno di completamento dell’investimento
Dall’esame delle FAQ sopra richiamate, si evince che:
- l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento, quindi il 2024, anche quando si fruiscono le quote negli anni successivi. La seconda quota, utilizzabile dal 2025, e la terza, dal 2026, devono quindi riportare sempre il 2024 come anno di riferimento. Qualora l’impresa non utilizzi una quota nell’anno in cui il credito d’imposta diventa disponibile, può comunque fruirne negli anni successivi;
- nell’anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi, occorre sempre verificare le disposizioni tempo per tempo vigenti, ovvero, se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine è stato accettato dal fornitore, si applica il regime previsto dalla Legge n. 178/2020 e per il relativo credito d’imposta deve essere utilizzato il codice tributo 6936, indicando sempre come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027. Altrimenti, qualora gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l’ordine non era stato accettato da parte del fornitore, si applica il regime introdotto dalla Legge n. 207/2024. In questo caso il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l’anno di riferimento resta comunque il 2025;
- per gli investimenti che saranno completati nel 2026, entro il 30 giugno, data limite, la prima quota può essere utilizzata già nel 2026, la seconda dal 2027 e la terza dal 2028. Nel modello F24 occorre indicare il codice tributo 7077 e come anno di riferimento sempre il 2026, anche per le quote utilizzate negli anni successivi. Se invece gli acconti versati al fornitore entro il 2025 sono inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato, o ancora il completamento avviene oltre il 30 giugno 2026, il credito non può essere fruito.
In conclusione, le indicazioni di prassi fornite sono da ritenere utili, giacché l’errata compilazione del modello F24 può comportare il relativo scarto con problemi gestionali oltre che relative sanzioni per le compensazioni non andate a buon fine. Inoltre è da ricordare che le imprese dovranno conservare con attenzione (e completezza) tutta la documentazione inerente gli investimenti oggetto dell’agevolazione commentata, corredata da: ordini, contratti, DDT, fatture (con le specifiche annotazioni), perizie, ecc., nonché l’ulteriore documentazione inerente i corretti adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il DURC per tutti i periodi d’imposta interessati al credito d’imposta, ovvero dalla maturazione all’utilizzo.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 446;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 28 gennaio 2026;
- Agenzia delle Entrate, FAQ 29 gennaio 2026.
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