SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 10 FEBBRAIO 2026
La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) prevede una nuova rottamazione dei ruoli, la c.d. rottamazione-quinquies. La nuova sanatoria riguarda i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre 2023.
Fonti ufficiali
Legge n.199/2025; D.P.R. n. 602/1973; Circolare Agenzia delle entrate n. 2/2017; Risposte Agenzia delle entrate nn. 128/2020 e 266/2020.
Strumenti
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La rottamazione-quinquies nella Legge di Bilancio 2026
I commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 prevedono la c.d. rottamazione-quinquies ossia una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:
- dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
- dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Art. 1, comma 82, Legge di bilancio 2026
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (…).

| Rottamazione-quinquies – Legge di bilancio 2026 | |
| Cosa | Rottamazione cartelle post avviso bonario IRPEF/IVA (artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972) contributi INPS non da accertamento, multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.). |
| Singolo carico definibile | Imposte dirette e IVA, contributi previdenziali INPS non da accertamento. Considerate le indicazioni di cui alle circolari INPS n. 108 e 168/2010, la definizione agevolata dovrebbe riguardare: avvisi bonari INPS o gli avvisi di addebito da omissione contributiva ma non da evasione contributiva (serviranno però conferme ufficiali). L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce infatti alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. |
| Concetto di singolo carico | Ai fini della rottamazione, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Si riporta un’immagine estratta da una cartella esattoriale al solo fine di individuare meglio il concetto dicarico definibile. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita”(vedi circolare Agenzia delle entrate n. 2/2017). La suddetta partita di ruolo andrà definita per intero. |
| Sovraindebitamento | La rottamazione è ammessa anche per i debiti oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019. In tali casi si paga l’importo falcidiato. |
| Termine presentazione istanza | 30 aprile 2026. E’ possibile presentare più istanze a cui corrispondono altrettanti piani di rateazione, se riferite a carichi diversi tra loro, in modo da ridurre il rischio di un eventuale inadempimento ossia gestire al meglio le proprie disponibilità liquide. Per i debiti non pagati però ci si esporrà ad eventuali azioni cautelari/esecutive dell’AdER. |
| Debiti esclusi | Contributi previdenziali casse private; Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati; Violazioni formali; Tributi enti locali ed entrata patrimoniali affidati all’AdER per il recupero; Multe polizia locale; Ecc. |
| Scadenza pagamenti | Unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero, nel numero massimo di 54 rate bimestrali. Unica o prima rata 31 luglio 2026 Dalla 1° alla 3° 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 30 novembre 2026 Dalla 4° alla 51° A decorrere dal 2027: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre 30 novembre di ciascuno Dalla 52° alle 54° 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento. |
| Come pagare | Non è ammesso il pagamento in compensazione in F24 con crediti per imposte erariali o contributivi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997); né con crediti commerciali certificati (art.28-quater, D.P.R. n. 602/1973). I bollettini possono essere pagati presso: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; Presso sportelli AdER. E’ ammesso il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Il pagamento “fisico” può essere effettuate cash ovvero tramite bancomat, carta di credito, prepagate, ecc. |
| Effetti su dilazioni in corso alla data dell’istanza | Sospensione alla data di presentazione dell’istanza; revoca al 31 luglio 2026; stop a nuove dilazioni ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973. |
| Importo rate minima | 100 euro |
| Decadenza definizione agevolata | Mancato pagamento: dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. |
| Lieve inadempimento | Non ammesso. Anche con un solo giorno di ritardo si decade dalla sanatoria. |
| Importi dovuti | Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale; spese di rimborso per le procedure esecutive; spese di notifica della cartella di pagamento; interessi di dilazione al 3% dal 1° agosto 2026 in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. |
| Importi cancellati | Sanzioni collegate alla maggiore imposta contestata; interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999); aggio della riscossione. Per le c.d. multe stradali non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. |
| Effetti su contenziosi in corso | La presentazione dell’istanza di rottamazione sospende il giudizio dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione viene dichiarata dal Giudice dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, dell’istanza di adesione, della “comunicazione delle somme dovute” nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In ipotesi di decadenza dalla rottamazione per omesso/tardivo versamento di una rata, il giudizio non può essere “riassunto”. |
Vediamo con un esempio di mettere in pratico quanto riportato finora.
Un contribuente è inadempiente rispetto al pagamento di una cartella relativa ad un omesso versamento IVA dichiarato:
– oggetto di controllo ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
– affidato per il recupero all’AdER nel 2023;
– vorrebbe aderire alla rottamazione-quinquies.
In tale caso, sembrerebbero verificate tutte le condizioni per accedere alla definizione agevolata posto il richiamo:
– all’omesso versamento delle imposte rilevato con i controlli ex art.54-bis del decreto IVA;
– il carico è stato affidato per il recupero all’AdER nel periodo Agevolato 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023.
Nel caso specifico il credito IVA al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione, si rigenera con il pagamento dell’ultima rata.
La definizione, in attesa di conferme ufficiali, sarebbe stata possibile anche in ipotesi di omesso versamento periodico da Li.Pe sottoposta a controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (vedi ris. n. 7/2023).
Rottamazione-quinquies. Il concetto di carico affidato
Il contribuente che intenderà aderire alla rottamazione-quinquies, dovrà verificare se i debiti che deve pagare all’Agente della riscossione siano effettivamente rottamabili.
Possono essere oggetto di definizione agevolata, i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre 2023.
Per meglio capire il concetto di carico affidato, ci possiamo rifare alle indicazioni di cui alla circolare n. 2/2017, documento di prassi riferito alla rottamazione delle cartelle, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016.
Il concetto di carico affidato
Come da D.M. n. 321/1999, l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore”. Per gli accertamenti esecutivi l’“affidamento formale” della riscossione in carico all’Agente” (trasmissione del carico) coincide con la data di trasmissione del flusso di carico (che è effettuata con cadenza giornaliera – decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento).
Rispetto alla “quinquies” è inutile il riferimento agli accertamenti esecutivi posto che non rientrano tra gli atti definibili con la nuova pace fiscale.
| Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quinquies | |
| Trasmissione ruolo | Consegna formale |
| Tra il 1° e il 15 del mese | Entro il 25 dello stesso mese. |
| Tra il 16 e il 31 del mese | Giorno 10 del mese successivo. |
Come da tabella, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quinquies, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2024.
Sempre se siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2023).
In sede di presentazione dell’istanza di rottamazione-quinquies, la procedura telematica evidenzierà i carichi ammessi alla sanatoria, consentendo altresì una definizione parziale rispetto al totale dei debiti evidenziati.
Si suggerisce di presentare la domanda in area riservata accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS: in tal modo il sistema fornisce in automatico i carichi “definibili”, potendo selezionare tutti o solo alcuni di essi, a discrezione del contribuente.
Nel complesso, potranno essere oggetto di definizione agevolata:
- tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 che rientrano nell’ambito oggettivo della nuova pace fiscale (1° condizione da verificare);
- inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, sempre se rientranti nel perimetro oggettivo della nuova norma.
Sull’ultimo punto, rispetto a chi ha aderito alla rottamazione-quater,commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c’è da dire che la nuova sanatoria, in base alle disposizioni di cui ai commi 99 e 100, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.
Tale indicazioni vale anche per i soggetti c.d. riammessi alla rottamazione-quater in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 202/2024.
Di conseguenza, chi alla data del 30 settembre 2025 era in regola con i pagamenti, anche se è decaduto in data successiva, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies per i debiti per i quali ha presentato istanza:
- entro il 30 giugno 2023 per i contribuenti ordinari;
- 30 settembre 2023 per i residenti dei territori alluvionati, ex art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2023;
- 30 aprile 2025 per i c.d. riammessi, art. 3-bis D.L. n. 202/2024.
Così per fare un esempio, un soggetto riammesso che ha pagato la 2° rata in ultima scadenza al 9 dicembre 2025, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies.
Potrà rateizzare il carico, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma se per lo stesso aveva già richiesto una rateazione poi decaduta, dovrà verificare la data di attivazione dalla quale dipende la chance di nuova rateazione.
Gli effetti sulle procedure esecutive in essere
Il comma 91 della Legge di bilancio 2026 regola gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di rottamazione:
A tal proposito, la presentazione dell’istanza:
- sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
- sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Inoltre, grazie alla presentazione dell’istanza:
- è fatto divieto di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delie società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.
Tale ultima previsione dovrebbe altresì intercettare il nuovo stop ai pagamenti – operativo dal 15 giugno 2026 – se disposti da Amministrazioni pubbliche verso professionisti, anche laddove riferiti a prestazioni in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato: blocco che scatterà in presenza di cartelle scadute anche sotto la soglia di 5.000 euro (comma 1-ter, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973). Stessa cosa dicasi per i pignoramenti di stipendi dei dipendenti pubblici con stipendi mensili oltre 2.500 euro e cartelle scadute superiori a 5.000 euro (comma 1-bis).
- è estesa alla rottamazione in esame la norma (art. 54 del D.L. n. 50/2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
Dunque, la presentazione dell’istanza produce una serie di effetti a cascata, rafforzati ancora di più una volta che il contribuente paga la prima o unica rata richiesta in sede di presentazione dell’istanza.
Nello specifico, l’istanza di rottamazione blocca altresì le azioni esecutive “in fase avanzata” ossia i pignoramenti presso terzi:
- i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter (vedi sopra), già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- i pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.
Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.
| Indicazioni Agenzia delle entrate su pignoramenti presso terzi e procedure esecutive immobiliari | |
| Pignoramento presso terzi (risposta n. 128/2020) | Dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata le procedure esecutive comprese quelle di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante. |
| Procedure esecutive immobiliari (risposta n. 266/2020) | A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, è vieta la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che conseguentemente si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ma non è contemplata lo stop alle procedure esecutive avviate da terzi, anche nei casi in cui in seno alla stesse, sia intervenuto l’agente della riscossione. |
Sulle procedure esecutive immobiliari avviate da terzi, con intervento successivo tra i creditori da parte dell’Agenzia della riscossione, sempre con la risposta n. 266/2020, l’Agenzia delle entrate precisa che per effetto della presentazione dell’istanza di rottamazione:
| L’agente della riscossione – viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili. |
Di conseguenza, rispetto al ricavato dalla vendita dell’immobile possono configurarsi due distinte soluzioni:
- ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l’integrale pagamento dell’importo da corrispondere a titolo di definizione agevolata, l’agente della riscossione parteciperà alla stessa distribuzione, naturalmente nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore a tale titolo;
- ove la distribuzione avvenga dopo il pagamento integrale di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, Il diritto dell’agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene meno.
In fase di presentazione dell’istanza, è bene tenere in considerazione le indicazioni fin qui analizzate, in toto applicabili alla rottamazione-quinquies.
Gli effetti sui fermi amministrativi
Tra i vari effetti dell’istanza di adesione, questa inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi, fermo restando quelli già in essere alla data di presentazione della domanda.
Se il fermo amministrativo non è stato ancora iscritto, anche in caso di preavviso di fermo, l’istanza di rottamazione blocca la procedura cautelare dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Al contrario, l’istanza di adesione di per sé non è sufficiente a superare il fermo amministrativo già in essere, rispetto al quale, è bene valutare altre soluzioni temporanee fino al pagamento della 1° rata della sanatoria, per riprendere a circolare con il mezzo oggetto di fermo.
Dunque, la sola presentazione della domanda di rottamazione-quinquies entro il prossimo 30 aprile, non è sufficiente a superare il fermo amministrativo già in essere.
Da qui, è la soluzione più immediata è quella di presentare una richiesta di rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (vedi tabella).
In tal caso, il contribuente, dopo il pagamento della 1° rata della rateazione ottiene la sospensione del fermo e potrà tornare a circolare con il mezzo. Dopodiché, per lo stesso debito rispetto al quale era stato posto il fermo amministrativo, presenterà istanza di rottamazione-quinquies.
| Il fermo amministrativo | |
| Cosa | Fermo ammnistrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973. |
| Tipo di procedura | Natura cautelare |
| Procedura | Il debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni. |
| Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA). | |
| Veicoli non soggetti a fermo amministrativo (istanza annullamento preavviso di fermo/cancellazione fermo) | Veicolo strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore (modello F2-D.L. n. 69/2013); veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili (modello F3). |
| Cancellazione fermo | Pagamento integrale del debito (anche con i vantaggi della sanatoria). |
| Sospensione fermo | Richiesta rateazione o definizione agevolata con pagamento della 1° rata. |
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