COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 10 FEBBRAIO 2026
L’INPS con Circolare 3 febbraio 2026, n. 8 ha reso noto le aliquote contributive per il 2026 relative alla Gestione separata tra cui quelle relative ai lavoratori sportivi.
L’INPS ha ribadito che l’importo dei contributi relativi alla Gestione separata sono ripartiti per 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente, ma sarà il committente a pagare per intero l’importo dovuto. Il pagamento dei contributi dovrà avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettivamente è stato pagato il compenso.
Premessa
È stato stabilito per il 2026 che il minimale di reddito previsto dall’articolo 1 comma 3 della Legge n. 233 del 2 agosto 1990 èpari a euro 18.808,00. Questo comporta che agli iscritti alla Gestione separata a cui viene applicata l’aliquota del 24% spetta un accredito contributivo pari a euro 4.513,92.
Invece agli sportivi iscritti alla Gestione separata per i quali la contribuzione viene calcolata applicando l’aliquota maggiore l’accredito contributivo annuo sarà pari a:
- euro 4.702,00 ai fini pensionistici per i lavoratori autonomi sportivi che producono un reddito previsto dall’articolo 53 del TUIR del settore dilettantistico. Ad essi verrà applicata l’aliquota del 25% come IVS e euro 201,25 per l’aliquota aggiuntiva per prestazioni minori che è pari all’1,07%;
- euro 4.702,00 per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico. Ad essi verrà applicata l’aliquota del 25% ai fini pensionistici ed euro 381,80 per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari ad 2,03%.
Gli importi pagati entro il 12 gennaio 2026 devono considerarsi incassati nel periodo di imposta precedente, per cui il versamento dei contributi deve avvenire calcolando gli importi contributivi a cui vanno applicate le aliquote contributive in vigore nell’anno di imposta 2025.
Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate
L’INPS ha reso noto che ai collaboratori sportivi ed alle figure assimilate, che risultano iscritte alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva da applicare ai fini IVS è pari al 25%.
La contribuzione è dovuta quando il compenso percepito supera euro 5.000,00 annui.
L’importo di tale compenso deve essere erogato secondo il regime di cassa e qualora tale importo è stato erogato da più committenti si dovrà considerare l’importo totale dei compensi che il lavoratore sportivo ha percepito da tutti i committenti.
L’INPS ha precisato che fino al 31 dicembre 2027 l’importo contributo da versare ai fini IVS dovrà essere calcolato sul 50% dell’imponibile contributivo e di conseguenza verrà ridotto nella stessa misura l’imponibile pensionistico, così come stabilito dall’articolo 35 comma 8-ter del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021.
Le collaborazioni amministrativo gestionali, per svolgere le quali non è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, sono disciplinate dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 36/2021.
Questo tipo di collaborazioni sono svolte in favore di associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Ai collaboratori amministrativo gestionali vanno pagati i contributi alla Gestione separata, in base a quanto stabilito per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando il compenso annuo percepito supera euro 5.000,00 secondo il regime di cassa. In questo caso l’importo contributivo da pagare fino al 31 dicembre 2027, dovrà essere calcolato sul 50% dell’imponibile contributivo.
Inoltre, dovranno essere considerate le seguenti aliquote aggiuntive, calcolate sull’importo complessivo al netto della franchigia di euro 5.000,00 annui:
- 0,50% per finanziare l’estensione della tutela della maternità, gli assegni per il nucleo familiare, e la malattia, anche nel caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% per coprire i congedi parentali, così come stabilito dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007;
- 1,31% riferita al versamento contro la disoccupazione ad integrazione della DIS-COLL.
Per coloro che sono pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, o dipendenti di pubbliche amministrazioni l’aliquota da applicare è pari al 24% ed il calcolo dell’importo contributivo deve essere effettuato fino al 31 dicembre 2027 sul 50% dell’imponibile contributivo.
Addetti al controllo delle corse ippiche e manifestazioni del cavallo da sella
A partire dal 1° gennaio 2025 anche per questi lavoratori è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS. Pertanto, al superamento dell’importo nell’anno di euro 5.000,00, rispettando il regime di cassa, l’imponibile contributivo ai fini IVS deve essere calcolato sul 50% dei compensi erogati e l’aliquota contributiva ai fini IVS è del 25%.
Nel caso in cui l’addetto al controllo delle corse ippiche e manifestazioni del cavallo da sella risulti privo di un’altra forma previdenziale obbligatoria, al superamento della franchigia di euro 5.000,00 di compensi, dovranno essere calcolate anche le seguenti aliquote aggiuntive:
- 0,50% per finanziare l’estensione della tutela della maternità, gli assegni per il nucleo familiare, e la malattia, anche nel caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% per coprire i congedi parentali, così come stabilito dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007;
- 1,31% riferita al versamento contro la disoccupazione ad integrazione della DIS-COLL.
Per i pensionati e coloro che risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria nel 2026 l’aliquota IVS è del 24% ed il calcolo riferito a tale aliquota fino al 31 dicembre 2027 dovrà essere calcolato sul 50% dell’imponibile contributivo.
Professionisti del settore sportivo
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico che svolgono prestazioni di lavoro autonomo, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata pagando in tale gestione l’assicurazione previdenziale ed assistenziale. Tali soggetti devono pagare la contribuzione pensionistica che dovrà essere calcolata sulla quota eccedente euro 5.000,00.
L’aliquota IVS da applicare è pari al 25% per coloro che risultano privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
Ai fini previdenziali è dovuta anche la seguente contribuzione aggiuntiva pari all’1,07% comprensiva di:
- 0,50% per malattia e degenza ospedaliera;
- 0,22% per maternità;
- 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO).
Questo significa che l’aliquota complessiva è pari al 26,07%.
Per questi lavoratori, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione ai fini IVS dovrà essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Invece la contribuzione aggiuntiva riguardante le prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO) dovrà essere calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della sola franchigia di euro 5.000,00.
Qualora il professionista del settore sportivo sia coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o sia titolare di pensione diretta, l’aliquota IVS è pari al 24% che, fino al 31 dicembre 2027, deve essere calcolata considerando i compensi incassati.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990, art. 1, comma 3
- D.M. 12 luglio 2007, art. 7
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 35, comma 8-ter e 37
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise