L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 11 FEBBRAIO 2026
La Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 ha reso operative le modalità di accesso al bonus contributivo ZES unica per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il contributo è destinato ai datori di lavoro di piccole dimensioni che assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi in sedi ubicate nei territori ricompresi nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Il presente contributo analizza il quadro normativo di riferimento, i requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione dell’agevolazione, l’ambito territoriale, la misura dell’esonero contributivo e le modalità di richiesta e di esposizione nei flussi Uniemens.
Quadro normativo di riferimento
Con la Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 possono finalmente partire le richieste per la fruizione del bonus ZES per le assunzioni agevolate effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Si tratta del bonus contributivo spettante ai datori di lavoro che, al momento dell’assunzione, occupavano fino a 10 dipendenti e che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in una sede di lavoro ubicata in una delle Regioni della ZES unica (cfr. art. 9 del D.L. n. 124/2019), di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi che abbiano compiuto 35 anni di età.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, che prevede l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano assunzioni agevolate.
Le modalità attuative del bonus sono contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato il 7 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025. Fino alla pubblicazione della Circolare INPS non era tuttavia stato possibile presentare la necessaria istanza poiché l’Istituto è soggetto gestore della misura agevolativa.
Dopo la Circolare INPS n. 10/2026 è ora possibile richiedere l’esonero contributivo mediante l’invio del modulo di istanza online sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
Requisiti soggettivi e territoriali
Per quanto concerne i requisiti del lavoratore, il requisito di disoccupazione è soddisfatto dal soggetto privo di impiego che ha dichiarato la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 da almeno 24 mesi (v. anche l’art. 4, comma 15-quater , del D.L. n. 4/2019).
La sede di lavoro deve essere ubicata nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
A tal proposito, è utile ricordare che originariamente le Regioni che rientravano nella ZES unica erano: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’articolo 1, comma 1, della Legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 9 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria”.
Il bonus consiste nell’esonero contributivo totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna assunzione o trasformazione, per un periodo massimo di 24 mesi (nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto).
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, nonché i contratti di lavoro intermittente, anche se stipulati a tempo indeterminato, considerata la natura discontinua di tali fattispecie contrattuali.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Misura dell’agevolazione, condizioni e modalità operative
Si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nonché le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175, 1175-bis e 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ai fini della compatibilità con la disciplina comunitaria, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 , del decreto attuativo, il bonus si applica nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Pertanto, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti impiegati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Il datore di lavoro, inoltre:
- non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cfr. art. 46 della Legge n. 234/2012, c.d. clausola Deggendorf);
- non deve essere un’impresa in difficoltà (cfr. art. 2 , par. 18, del Regolamento UE n. 651/2014).
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato richiesto l’esonero, oppure di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, qualora effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, l’incentivo viene revocato, con conseguente recupero anche del beneficio già fruito.
Per la fruizione delle agevolazioni è stato istituito l’apposito codice da esporre nelle denunce Uniemens “L619”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.
Per gli arretrati è stato invece istituito il codice “L620”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”. Gli arretrati riferiti alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere esposti esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 24 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- D.M. 7 gennaio 2025
- INPS, Circolare 3 febbraio 2026, n. 10
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