COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 11 FEBBRAIO 2026
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2144, del 2 febbraio 2026, ha affermato che gli elenchi Intrastat non costituiscono prova piena dell’effettivo trasferimento dei beni tra Stati membri. Essi devono essere supportati da ulteriori documenti idonei a dimostrare la fuoriuscita delle merci dal territorio nazionale o il loro ingresso nel territorio di un altro Stato membro.
Attività svolta dall’imprenditore tramite cessioni via internet
Nel caso in esame un contribuente svolge, dal 2006, attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via internet, effettuando acquisti e vendite attraverso il portale eBay. L’attività consiste nell’acquistare aspirapolveri usati da soggetti privati per poi rivenderli, dopo averli riparati e riassemblati.
Nel settembre 2012 la Guardia di Finanza ha effettuato una verifica fiscale nei confronti del contribuente, relativamente ai periodi d’imposta dal 2006 al 2012. Gli esiti della verifica sono stati formalizzati in un processo verbale di constatazione.
Sulla base di tali rilievi, l’Agenzia delle Entrate ha notificato, nell’aprile 2015, un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2010. Con detto atto impositivo è stata contestata l’irregolare registrazione di fatture ricevute da una società lussemburghese, concernenti servizi elettronici connessi all’utilizzo del portale eBay.
Nell’avviso si assume che le fatture, annotate esclusivamente nel registro IVA degli acquisti, avrebbero dovuto essere integrate con l’imposta secondo l’aliquota vigente in Italia, in applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, e annotate sia nel registro IVA delle fatture emesse (art. 23) sia nel registro IVA degli acquisti (art. 25).
Da tale rilievo è derivato il recupero di IVA per poco più di 8mila euro, senza riconoscimento della corrispondente imposta a credito.
È stata, inoltre, censurata la mancata documentazione e contabilizzazione di acquisti intracomunitari per oltre 25mila euro, riferiti all’anno d’imposta 2010 e a un fornitore comunitario.
L’Ufficio, sulla base dei dati VIES e delle fatture registrate, ha riscontrato acquisti non dichiarati e, considerando la percentuale di ricarico mediamente applicata, ha provveduto a riprendere a tassazione i maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
L’avviso di accertamento è stato impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP che ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, accolto anch’esso dalla CTR.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione; relativamente alla parte che interessa il presente commento il contribuente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 441/1997, dell’art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto decisive le risultanze “Intrastat”, ancorché le stesse abbiano mera valenza statistica.
Il modello Intrastat non costituisce prova dell’effettivo trasferimento del bene
La Corte di Cassazione ritiene tale motivo di ricorso fondato.
La CTR ha attribuito valore decisivo all’elemento documentale extracontabile costituito dalla dichiarazione Intrastat del fornitore comunitario finendo per considerarlo come prova presuntiva univoca e assorbente.
Tale impostazione secondo i giudici di legittimità non può essere condivisa.
In tema di natura e valore probatorio delle comunicazioni Intrastat, la giurisprudenza, formatasi in materia di cessioni intracomunitarie, ha espresso principi di portata generale, senz’altro mutuabili nel contiguo ambito degli acquisti. Alla stregua di tali principi, le comunicazioni in parola posseggono carattere dichiarativo e non possono assurgere a prova assorbente e dirimente dell’operazione.
Di recente la Cassazione ha precisato che gli elenchi Intrastat hanno natura dichiarativa e finalità statistiche e fiscali; possono assumere rilievo sul piano probatorio, ma mai in via esclusiva (cfr. Cass. n. 17727/2025).
La normativa unionale (art. 138, Direttiva n. 2006/112/CE) e nazionale (art. 41, D.L. n. 331/1993) non individuano i documenti necessari per dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro, rinviando alle prassi interne.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con plurime Risoluzioni (n. 345/2007; n. 477/2008; n. 19/E/2013; n. 71/2014), ha precisato che la prova dell’invio dei beni può essere fornita non solo mediante il documento di trasporto, ma anche attraverso altri elementi idonei, tra cui le comunicazioni Intrastat, la documentazione bancaria e i contratti attestanti gli impegni di consegna.
La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che l’onere di provare i presupposti per la non imponibilità grava sul contribuente, il quale deve dimostrare che il bene è stato effettivamente spedito o trasportato in altro Stato membro e che ha lasciato fisicamente il territorio nazionale (Cass. n. 3603/2009; Cass. n. 15871/2016; Cass. n. 10355/2022).
In mancanza di un documento di trasporto, la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo (Cass. n. 2327/2021; Cass. n. 25587/2021; Cass. n. 8477/2024), e la copia di ritorno del documento commerciale è considerata sufficiente (Cass. n. 28831/2019).
In questo quadro, peraltro, gli elenchi Intrastat non costituiscono prova piena, ma possono concorrere, unitamente ad altri elementi, a formare un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la fuoriuscita delle merci dal territorio nazionale ovvero il loro ingresso nel territorio di altro Stato membro. In assenza di un documento attestante la ricezione della merce nel Paese di destinazione, le comunicazioni Intrastat e le dichiarazioni rese dai cessionari ex post rappresentano meri “fatti secondari”, che devono essere corroborati da ulteriori evidenze.
In conclusione la Corte di Cassazione nel respingere il ricorso afferma che in ogni caso non può ritenersi sufficiente, ai fini della prova dell’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro, la sola produzione degli elenchi Intrastat. Tali comunicazioni, pur costituendo un adempimento obbligatorio e rilevante sotto il profilo fiscale e statistico, hanno, come puntualizzato, valenza meramente formale e nonsono idonee, da sole, a integrare una presunzione grave, precisa e concordante.
Esse possono assumere valore indiziario, ma occorre che siano accompagnate da ulteriori elementi documentali, quali il documento di trasporto, la documentazione bancaria attestante il pagamento, i contratti stipulati con il vettore e le dichiarazioni del cessionario.
Solo la combinazione di tali elementi consente di ricostruire con sufficiente certezza la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale e il suo inoltro verso lo Stato di destinazione, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e unionale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 1;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 23 e 25;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41;
- Cass., sez. trib., ord. 2 febbraio 2026, n. 2144.
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