4° Contenuto Riservato: Responsabilità dei sindaci senza sconti sul passato: il nuovo tetto risarcitorio non ha efficacia retroattiva

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 12 FEBBRAIO 2026

Di fronte alle novità normative che promettono “scudi” o limitazioni di responsabilità, la tentazione di estenderne l’efficacia anche alle pendenze pregresse è, comprensibilmente, irresistibile per le difese. Tuttavia, quando la posta in gioco è la tutela del ceto creditorio in ambito fallimentare, la giurisprudenza di legittimità erige barriere difficilmente valicabili.
Con la recente sentenza n. 1390 depositata il 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha posto un punto fermo – e per certi versi doloroso per i professionisti coinvolti in vecchi contenziosi – sull’applicabilità temporale della riforma dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla Legge n. 35/2025.
Il verdetto è netto: il meccanismo che parametra il risarcimento del danno a un multiplo del compenso del sindaco non è un “salvacondotto” retroattivo. Chi ha sbagliato in passato, paga secondo le regole del passato, ossia, potenzialmente, per l’intero.

Il nuovo perimetro normativo e l’illusione della retroattività

Per comprendere la portata della decisione, occorre una breve premessa sul quadro normativo.

La Legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha riscritto il comma 2 dell’art. 2407 del Codice civile. La novella ha introdotto un sistema di capping della responsabilità dei sindaci che, salvo i casi di dolo, limita il risarcimento dovuto a un multiplo del compenso annuo percepito, scaglionato in base all’entità dello stesso (dieci, dodici o quindici volte il compenso).

Si tratta di una norma di civiltà giuridica attesa da decenni, volta a riequilibrare il rischio professionale rispetto a onorari spesso esigui. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente – un componente del collegio sindacale condannato in solido con gli amministratori per una mala gestio risalente a un ventennio prima – ha tentato di invocare tale limite per ridurre il quantum del risarcimento, sostenendo che la nuova norma fungesse da criterio di liquidazione applicabile anche ai giudizi in corso.

Il caso: una vigilanza “distratta” su operazioni macroscopiche

La vicenda sottesa alla pronuncia è emblematica di quel “sonno della ragione” che talvolta colpisce gli organi di controllo.

Una società acquista e ristruttura una motonave per poi cederla a un terzo; tuttavia, circa 2,5 milioni di euro (metà del prezzo) non entrano mai nelle casse sociali, venendo “stornati” a favore di un’altra società riconducibile all’amministratore, in palese conflitto di interessi.

L’operazione, definita “scellerata” nei giudizi di merito, era stata addirittura avallata dal collegio sindacale, che non aveva chiesto chiarimenti né censurato l’evidente depauperamento del patrimonio sociale, nonostante l’operazione fosse stata riportata nella relazione sulla gestione.

La condanna al risarcimento per l’intero danno (la perdita del prezzo) era stata la naturale conseguenza dell’inerzia.

La scure della Cassazione: perché il danno patrimoniale non è un’opinione

La Suprema Corte, con un ragionamento di ineccepibile rigore dogmatico, ha respinto il ricorso. Il cuore della motivazione risiede nella distinzione ontologica tra la liquidazione del danno non patrimoniale (es. danno alla salute) e quella del danno patrimoniale puro.

La difesa aveva tentato un parallelismo ardito con le tabelle per il danno biologico o con la Legge “Balduzzi”, norme sopravvenute che i giudici applicano anche a fatti pregressi in quanto criteri di “equità integrativa” per monetizzare un bene privo di prezzo di mercato.

La Corte ha smontato tale tesi con fermezza chirurgica.

Nel caso della responsabilità per distrazione di fondi, siamo di fronte a un danno patrimoniale certo: il diritto al risarcimento sorge, nel suo preciso ammontare, nel momento in cui il patrimonio viene leso.

Non c’è nulla da “stimare” equitativamente; c’è solo da calcolare una sottrazione.

La norma del 2025 che introduce il tetto risarcitorio non è, dunque, una mera regola procedurale di liquidazione, ma una norma sostanziale che incide sull’esistenza e sulla misura del credito risarcitorio.

Applicarla retroattivamente significherebbe espropriare la società (e i creditori) di un diritto di credito già perfettamente maturato nel patrimonio sociale.

Il principio di diritto enunciato è cristallino: “La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla Legge n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.

Spunti critici: la responsabilità non va in prescrizione (morale)

La sentenza offre anche spunti pungenti su altri fronti, smantellando le difese dilatorie spesso utilizzate in questi giudizi.

  1. Sulla prescrizione: La Corte ribadisce che se il fatto (bancarotta) è previsto come reato, si applica la prescrizione decennale anche in sede civile, e ciò vale a prescindere dall’esito del procedimento penale o da eventuali archiviazioni. Il giudice civile ha il dovere di accertare il fatto-reato incidenter tantum. Non basta, dunque, che il P.M. penale archivi per salvare il patrimonio dell’amministratore o del sindaco in sede civile.
  2. Sulla sospensione dei giudizi: È stato respinto il tentativo di sospendere la causa di responsabilità in attesa che la curatela recuperasse il credito dalla controparte contrattuale. Un principio di pragmatismo essenziale: l’azione contro il terzo inadempiente e quella contro l’organo di controllo per mala gestio viaggiano su binari paralleli. Il fatto che il fallimento possa recuperare i soldi altrove è un posterius fattuale, non un pregiudiziale giuridico che blocca la condanna dei sindaci.

Conclusioni

La pronuncia n. 1390/2026 rappresenta un brusco risveglio per chi sperava in un “colpo di spugna” economico sulle gestioni passate. Il legislatore del 2025 ha voluto porre un argine alle esposizioni debitorie future dei professionisti, ma non ha inteso – né avrebbe potuto, senza violare i diritti quesiti dei danneggiati – cancellare i debiti pregressi.

Resta l’amarezza di fondo per un sistema che, fino al 2025, ha esposto i sindaci a rischi sproporzionati rispetto ai compensi.

Tuttavia, nel caso specifico, di fronte a un organo di controllo che “avalla” la vendita di un asset cruciale a metà prezzo a favore dell’amministratore, invocare sconti o tetti di responsabilità appare, francamente, un esercizio di stile difensivo che cozza contro la realtà dei fatti.

La vigilanza, come ricorda la Corte, non è un obbligo di mezzi astratto, ma un dovere di impedire che il patrimonio sociale venga saccheggiato sotto il proprio naso.

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