2° Contenuto: Credito d’imposta ZES Unica 2026-2028. Approvati i modelli per comunicare gli investimenti

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Nuovi modelli di comunicazione per fruire della proroga del credito d’imposta ZES unica fino 2028

DI ANDREA AMANTEA | 12 FEBBRAIO 2026

L’Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2026, con il Provvedimento prot. n. 3882/2026, ha approvato i nuovi modelli di comunicazione ordinaria e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni di compilazione, da presentare per la fruizione del credito d’imposta ZES unica rispetto agli investimenti effettuati dal 2026 al 2028 come da proroga disposta dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.

Il credito d’imposta per la ZES unica. Un cenno

L’art. 1, commi 438443, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), intervenendo sull’art. 16 del D.L. n. 124/2023, ha previsto la proroga, per il 2026, 2027 e 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

La Manovra 2026 conferma l’assetto normativo già in essere compreso il riferimento ad un ammontare dell’investimento minimo e massimo ammessi all’agevolazione, individuati rispettivamente nell’importo di: 200.000 euro e 100.000.000 euro per progetto di investimento.

Il credito d’imposta per la ZES unica
CosaCredito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
BeneficiariImprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Il credito d’imposta come da Legge n. 171/2025 può essere richiesto anche dalle imprese con strutture produttive nelle Regioni Marche e Umbria che sono entrate a far parte della c.d. ZES unica, ex art. 9, D.L. n. 124/2023.
Disposizioni attuativeDecreto 17 maggio 2024  – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR  
UtilizzoSolo in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione.
Periodo durata 
agevolazione
Investimenti 1° gennaio 2024 – 15 novembre 2024.
Investimenti 1° gennaio 2025 – 15 novembre 2025.
Investimenti 1° gennaio 2026 -31 dicembre 2028.
Investimenti 
agevolati
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Limite agevolazione terreni e fabbricati in coesistenza con altri investimenti agevolatiIl valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 183/2025).
Investimento minimoNon sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro.
Limite max investimentoPer ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro.
LeasingSi assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Regole di cumulo Il cumulo è ammesso, verificata se tale la possibilità è prevista dalla normativa riferita alle ulteriori agevolazioni:
con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento UE n. 651/2014;
con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese sostenute.
Limiti intensità di aiuto normativa UECarta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
Regolamento UE n. 651/2014  della Commissione, del 17 giugno 2014.
Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.

Anche dopo la proroga disposta dalla Manovra 2026, rimane in essere quanto già previsto dalla normativa originaria:

  • l’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione;
  • le disposizioni attuative del Decreto 17 maggio 2024ove compatibili;
  • gli obblighi di comunicazione preventiva e integrativa, da rispettare a pena di decadenza dall’agevolazione.

Credito d’imposta per la ZES unica. Approvazione modelli di comunicazione

In data 30 gennaio 2026, con il Provvedimento prot. n. 3882/2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione preventiva e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica) qui in esame.

Come accennato, la Manovra 2026 ha confermato gli obblighi comunicativi legati all’accesso al credito d’imposta ZES unica.

Oggetto di agevolazione in proroga saranno gli investimenti in beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature varie, terreni e fabbricati) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

In particolare, gli operatori economici interessati all’agevolazione saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
  • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e
  • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione “preventiva” inviano poi la consueta comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

Comunicazione integrativa bonus ZES unica
Anno investimentiScadenza comunicazione integrativa
2026Dal 3 gennaio al 17 gennaio dell’anno successivo
2027
2028

Il Provvedimento prot. n. 3882/2026 che approva i modelli di comunicazione, specifica che:

  • si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

Rapportando tali indicazioni agli investimenti 2026, è corretto affermare che:

  • la comunicazione ordinaria potrà essere inviata entro il 30 maggio 2026 che cadendo di sabato slitta all’1 giugno 2026, fatto salvo quanto detto sopra, sono ammesse le comunicazioni scartate e rinviate entro i cinque giorni successivi;
  • la comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa entro il 17 gennaio 2027, che cadendo di domenica anche in questo caso slitta a lunedì 18 gennaio 2027, si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa nei termini ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi.

Anche in questo caso in ipotesi di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 17 gennaio 2027.

Le nuove istruzioni di compilazione citano tra le Regioni agevolate (vedi tabella 1° paragrafo) anche le Regioni Marche e Umbria che sono entrate a far parte della c.d. ZES unica, richiamando anche le percentuali agevolative fissate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e ss.mm.ii.

Detto ciò, nei suddetti termini, è consentito l’invio di una comunicazione sostitutiva di quelle già inviate ovvero di annullamento; in tale ultimo caso se non si provvede ad un nuovo invio nei termini si decade dall’agevolazione.

A ogni modo, la comunicazione è scartata qualora:

  1. il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione;
  2. il codice attività ATECO 2025 e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano a quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate in sede di attribuzione della partita IVA ovvero in sede di variazione dei dati;
  3. gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  4. i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva dello stesso anno;
  5. non sia stato compilato il quadro C in ipotesi di credito da sottoporre a controlli antimafia.

Alle comunicazioni preventive si applicano i solo punti a) e b).

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, come anticipato, deve contenere altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal D.M. 17 maggio 2024 del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.

Il comma 439, ultimo periodo della Manovra dispone che:

“la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.”.

Dunque come previsto per gli investimenti 2025 anche per quelli in “proroga” non sarà possibile indicare ulteriori investimenti nella comunicazione integrativa rispetto a quelli riportati nella comunicazione preventiva.

L’effettiva percentuale di spettanza del credito d’imposta ossia l’ammontare massimo del bonus rispetto a quanto richiesto con la comunicazione integrativa sarà definita, come avvenuto negli anni precedenti, con specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (vedi comma 441, Legge n. 199/2025).

Il Provvedimento terrà conto delle seguenti risorse assegnate alla misura (limite di spesa):

  • 2,3 miliardi di euro per il 2026,
  • 1 miliardo di euro per il 2027 e
  • 750 milioni di euro per il 2028.

Il credito d’imposta effettivamente fruibile sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con il suddetto Provvedimento, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione in F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026 per gli investimenti effettuati in tale anno sulla base del principio di competenzaex art.109 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, come da Provvedimento citato sarà utilizzabile:

  • per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso Provvedimento, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
  • per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del Provvedimento, la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze” presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Nella certificazione citata, in presenza di investimenti per i quali sono stati versati e fatturati acconti, deve essere attestato che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.

Tale attestazione specifica era richiesta anche per gli investimenti 2025.

Il Provvedimento in esame come da istruzioni allegate, conferma sostanzialmente le regole di compilazione previste per gli investimenti degli anni precedenti.

Tuttavia non mancano alcune novità.

Tra queste:

  • nel quadro E, casella 6, proprio in riferimento agli acconti, la conferma che tale casella deve essere barrata nel caso di fattura relativa a somme versate in acconto, emessa in data anteriore al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello in cui è stato realizzato l’investimento ma viene ora richiamata la condizione “purché l’impegno giuridicamente vincolante rispetti quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Effetto di incentivazione)”.
  • l’inserimento nel quadro B, rigo B19, sia della comunicazione preventiva sia in quella integrativa della colonna 5 “credito da ridurre”, previsione da ricondurre alle già vigenti regole di cumulo già esaminate in precedenza, si veda “Credito d’imposta ZES Unica. Regole di cumulo nella comunicazione integrativa”. 

Sul primo punto chi scrive ritiene applicabili le presunzioni di sussistenza dell’effetto di incentivazione di cui al § 4 dell’art. 6 richiamato, che consentirebbe di superare la condizione in base alla quale è richiesta la previa presentazione della domanda di incentivo prima dell’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante (contratto firmato o ordine già accettato) che rende irreversibile l’investimento.

Presunzione che consentirebbe di confermare la piena rilevanza del principio di competenza ai fini della spettanza del credito d’imposta in esame consentendo di inserire nella comunicazione gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2026 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 124/2023) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026.

Su tale punto rimandiamo alle indicazioni aggiornate di cui alla guida Credito d’imposta ZES unica

A ogni modo, la trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software che sarà reso disponibile a breve sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

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