3° Contenuto Riservato: Ritenute unionali e adesione del sostituto: il diritto al rimborso non si arresta davanti ad alcun elemento formalistico

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 13 FEBBRAIO 2026

L’annosa questione della prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, specialmente in ambito eurounionale, trova una nuova e vigorosa affermazione in una recente pronuncia di legittimità. Il tema, delicatissimo, riguarda i rapporti infragruppo transfrontalieri e il regime di esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti a consociate europee, disciplinato dalla Direttiva n. 2003/49/CE e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973. Troppo spesso l’Amministrazione finanziaria, trincerandosi dietro il dato formale o l’effetto preclusivo degli istituti deflativi, nega diritti sostanziali garantiti dall’ordinamento comunitario. È qui che l’intervento dei giudici di legittimità diviene essenziale per ristabilire l’ordine delle priorità: il rispetto delle procedure interne non può svuotare di contenuto il diritto del contribuente estero che abbia effettivamente sopportato il carico impositivo.

Il quadro normativo e le trappole del formalismo

Come noto, l’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni pagati a società residenti in altri Stati membri, a condizione che sussistano specifici requisiti soggettivi e oggettivi. La norma richiede, al comma 6, una specifica documentazione attestante la residenza fiscale del beneficiario.

La prassi degli Uffici, non di rado avallata da una giurisprudenza di merito talvolta distratta, tende a trasformare la carenza o la tardività di tale documentazione in una causa ostativa assoluta, quasi che il requisito formale prevalesse sulla realtà economica e giuridica sottostante.

Ancor più complessa diviene la vicenda quando il sostituto d’imposta italiano, per chiudere celermente una verifica, decide di accedere all’accertamento con adesione, versando le ritenute contestate.

Ci si chiede: tale accordo tombale siglato dal pagatore italiano preclude al beneficiario estero – che di fatto subisce la decurtazione patrimoniale – di richiedere il rimborso?

La vicenda processuale

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione trae origine da un recupero a tassazione operato nei confronti di una società italiana, rea di non aver applicato le ritenute sugli interessi corrisposti alla controllante svedese nel 2007. 
La contestazione si fondava sulla tardiva acquisizione della documentazione necessaria per l’esonero
La società italiana, con un approccio pragmatico teso ad evitare lunghi contenziosi, definiva la pretesa tramite accertamento con adesione exD.Lgs. n. 218/1997 e versava quanto richiesto.

Successivamente, la controllante estera, dopo essere stata rimborsata dalla consociata italiana delle somme versate all’Erario (o meglio, dopo averla tenuta indenne), presentava istanza di rimborso all’Amministrazione italiana. Il diniego opposto dall’Ufficio, confermato nei primi due gradi di giudizio, si fondava essenzialmente sull’intangibilità dell’accertamento con adesione ormai perfezionato dal sostituto d’imposta.

L’irrilevanza dell’adesione per il terzo percipiente

La Suprema Corte, con la sentenza depositata il 27 gennaio 2026, ha ribaltato le decisioni di merito accogliendo il ricorso della società estera. Il ragionamento dei giudici di legittimità è cristallino e demolisce la tesi erariale sotto due profili fondamentali.

In primo luogo, viene sancito che la definizione concordata tra il sostituto d’imposta residente e il Fisco italiano è res inter alios acta rispetto al soggetto estero percipiente. L’accordo adesivo vincola le parti che lo sottoscrivono, ma non può spiegare effetti pregiudizievoli nei confronti di un soggetto terzo – la società madre svedese – che è rimasta estranea a tale pattuizione. È un principio di civiltà giuridica prima ancora che tributaria: l’esigenza di certezza dei rapporti tributari definiti con il sostituto non può comprimere il diritto di difesa e di rimborso del sostituito, qualora quest’ultimo abbia, come nel caso di specie, reintegrato finanziariamente la consociata.

La sostanza prevale sulla forma (anche tardiva)

Il secondo passaggio della sentenza è ancor più pungente nei confronti dell’approccio formalistico dell’Amministrazione. La Corte afferma che la mancata produzione tempestiva della documentazione ex art. 26-quater, comma 6, da parte della società italiana non è idonea, di per sé, a far decadere il diritto all’esenzione.

Se i requisiti sostanziali previsti dalla Direttiva “Madre-figlia” (ora interessi e royalties) sussistono – e la società estera è in grado di dimostrarlo, anche in fase successiva – il beneficio non può essere negato. L’assenza del “pezzo di carta” al momento del pagamento o della verifica non cancella lo status di residente UE avente diritto al regime agevolato. subordina il diritto al rimborso alla prova dei requisiti sostanziali secondo il diritto eurounionale, degradando la tempestività documentale mero adempimento che non può ostacolare la verità materiale.

Considerazioni critiche

La pronuncia in commento merita un plauso per il rigore con cui argina talune derive dell’Amministrazione finanziaria, incline a considerare l’adesione del sostituto come una pietra tombale su qualsiasi pretesa, anche di terzi. Appare evidente l’intento della Corte di allineare l’ordinamento interno ai principi comunitari, ove il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata non può essere frustrato da decadenza procedurale o da accordi transattivi altrui.

Tuttavia, è desolante dover costatare come sia necessario giungere fino al terzo grado di giudizio (e scomodare precedenti del 2022 e del 2024,) per affermare un concetto che dovrebbe essere patrimonio comune: se l’imposta non è dovuta nella sostanza, l’Erario non può trattenerla solo perché il sostituto ha preferito “pagare e chiudere”.

Va infine notato un passaggio cruciale per l’operatività futura: la legittimazione al rimborso in capo al soggetto estero sussiste a condizione che vi sia stata la “sterilizzazione” economica del sostituto. Ovvero, la società estera deve provare di aver tenuto indenne la consociata italiana di quanto versato. Senza questo passaggio finanziario, mancherebbe l’interesse ad agire per la restituzione dell’indebito.

In conclusione, la sentenza n. 1849/2026 rappresenta un monito severo per gli Uffici: l’adesione definisce l’accertamento, non la verità sostanziale dei rapporti sottostanti, né tantomeno i diritti dei terzi garantiti dalle norme sovranazionali.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise