2° Contenuto Riservato: Ricongiunzione contributi INPS: costo, calcolo e rateizzazione per le domande 2026

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI | 13 FEBBRAIO 2026

L’INPS, con la Circolare n. 5/2026 , ha comunicato di aver aggiornato le tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi per le domande presentate nel 2026.

Premessa

Con la Circolare n. 5 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha reso note le nuove tabelle aggiornate per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei contributi, applicabili alle domande presentate nel corso del 2026.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall’ISTAT per l’anno 2025, risultata pari a +1,40%.

Si tratta di un intervento di particolare rilievo per tutti i lavoratori che intendono unificare periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse, sostenendo un onere economico che può essere versato anche in forma rateale. Le nuove tabelle consentono infatti di determinare sia l’importo delle singole rate sia l’eventuale debito residuo in caso di interruzione dei pagamenti.

Le nuove tabelle INPS per le domande di ricongiunzione 2026

Con la Circolare di gennaio 2026, l’INPS ha comunicato di aver aggiornato i coefficienti utilizzati per il piano di ammortamento dell’onere di ricongiunzione, adeguandoli al nuovo tasso di rivalutazione derivante dall’inflazione.

valori di riferimento sono contenuti negli allegati n. 1, 2 e 3 alla Circolare n. 5/2026 e si applicano esclusivamente alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026.

Più nel dettaglio, le nuove tabelle permettono di determinare l’importo della rata mensile costante, in caso di pagamento rateale dell’onere e di calcolare il debito residuo qualora il versamento venga sospeso prima dell’estinzione completa.

L’INPS precisa che le tabelle 2026 sono state elaborate rivalutando dell’1,4% quelle in vigore nel 2025, già approvate con la Circolare n. 24 del 28 gennaio 2025; di conseguenza, le nuove tabelle sostituiscono integralmente quelle contenute nella precedente Circolare n. 24/2025 .

Come si calcola l’importo della rata mensile

Per la determinazione della rata mensile costante, l’INPS fa riferimento alla Tabella I/2026, allegata allaCircolare .

Il meccanismo di calcolo prevede che l’ammontare complessivo del debito da rateizzare venga moltiplicato per il coefficiente indicato nella Tabella I/2026, corrispondente al numero di rate mensili concesse. Quest’ultimo può variare da minimo 2 a massimo 120 mensilità, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Debito residuo in caso di sospensione del pagamento

Laddove il contribuente interrompa il versamento delle rate prima di aver estinto completamente l’onere di ricongiunzione, il debito residuo viene calcolato utilizzando la Tabella II/2026.

In questo caso, il coefficiente da applicare è quello corrispondente al numero di rate ancora da pagare che viene ottenuto come differenza tra le rate originariamente concesse e quelle già versate. La somma dovuta viene determinata moltiplicando l’importo dell’ultima rata pagata per il coefficiente individuato; tale somma è riferita alla data di scadenza dell’ultima rata corrisposta.

L’interesse applicato alle rate di ricongiunzione

Sulle rate di ricongiunzione opera una maggiorazione per interessi annui composti, pari al tasso medio annuo di variazione dell’indice FOI accertato dall’ISTAT, con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Per le domande presentate nel 2026, come detto, tale tasso è pari a +1,40%.

Cos’è la ricongiunzione dei contributi INPS

Chiarite le novità operative introdotte dalla Circolare 2026 , è utile ricordare cos’è la ricongiunzione dei contributi e perché rappresenta uno strumento fondamentale nella pianificazione previdenziale.

La ricongiunzione consente al lavoratore di valorizzare, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi contributivi maturati presso enti o fondi previdenziali diversi, riunendoli in un’unica gestione.

L’obiettivo è quello di evitare che i contributi versati nel corso di una carriera lavorativa frammentata diano luogo a più pensioni di importo molto ridotto oppure restino inutilizzati, non essendo sufficienti singolarmente per il diritto a una prestazione autonoma.

Grazie alla ricongiunzione, tutti i periodi lavorativi del contribuente vengono considerati unitariamente, consentendo l’erogazione di un’unica pensione.

Sono ricongiungibili tutti i contributi utili ai fini pensionistici, compresi quelli obbligatori, figurativi, volontari e derivanti da riscatto.

La ricongiunzione riguarda esclusivamente periodi che non abbiano già dato luogo a una prestazione pensionistica definitiva. Attraverso la ricongiunzione, l’interessato può scegliere di far confluire tutti i periodi nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e chiedere la pensione in tale gestione oppure unificare i periodi presso l’ente previdenziale di iscrizione al momento della domanda o, ancora, far confluire i contributi in un terzo ente previdenziale, presso il quale sia stato iscritto in passato.

La domanda di ricongiunzione può essere presentata anche dai familiari superstiti, mentre non è ammessa per il lavoratore che sia già titolare di pensione, salvo specifiche eccezioni.

È comunque possibile richiedere la ricongiunzione per periodi accreditati in un fondo che non ha dato luogo alla prestazione pensionistica e per periodi di attività lavorativa svolta dopo la liquidazione della pensione, a condizione che non abbiano già prodotto una riliquidazione o un supplemento.

La ricongiunzione per i liberi professionisti

La disciplina della ricongiunzione trova una regolamentazione specifica nella Legge n. 45/1990.

In base all’articolo 1, comma 1, il lavoratore dipendente (pubblico o privato) o autonomo, che sia stato iscritto a casse previdenziali per liberi professionisti, può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi nella gestione in cui risulta iscritto come dipendente o autonomo.
Il comma 2 riconosce analoga facoltà ai liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi. In questo caso, i periodi possono essere unificati nella gestione professionale di appartenenza.

Sono inoltre ricongiungibili i periodi di contribuzione maturati presso diverse casse professionali.

La ricongiunzione dei contributi è sempre a titolo oneroso. La Legge n. 45/1990 stabilisce che la gestione presso la quale viene effettuata la ricongiunzione pone a carico del richiedente una somma pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria a coprire il periodo ricongiunto e le somme già versate dalle gestioni di provenienza.

Su richiesta dell’interessato, l’onere può essere versato in rate mensili, fino a un massimo pari alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti.

Il piano di ammortamento, come visto, è calcolato applicando i coefficienti aggiornati annualmente dall’INPS, tenendo conto del tasso di inflazione ISTAT.

Riferimenti normativi

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise