4° Contenuto riservato: Maternità, rischiosa la proroga per affiancamento

L’OPINIONE

DI DANIELE CIRIOLI | 16 FEBBRAIO 2026

La Manovra 2026 ha reso prorogabile per finalità di “affiancamento” il rapporto a termine della persona assunta per sostituire la lavoratrice (non anche il lavoratore) assente per maternità. La novità è rischiosa: se si superassero 12 mesi di lavoro a termine, potrebbe scattare la conversione a tempo indeterminato.

In tema di maternità/paternità, la Manovra 2026 (Legge n. 199/2025 ) ha reso prorogabile per affiancamento il rapporto di lavoro a termine di una persona assunta per la sostituzione di dipendenti in maternità. La proroga – giustificata e finalizzata, appunto, per l’affiancamento del dipendente al rientro in servizio dopo la lunga assenza per maternità/paternità – può avere una durata massima tale da non superare il primo anno d’età del bambino, la cui attesa e nascita hanno dato titolo all’assenza per maternità.

L’assunzione a termine per sostituzione

La novità amplia una possibilità già operativa prima della Manovra 2026 e che interessa tutti i datori di lavoro: potere assumere a termine un lavoratore o una lavoratrice in sostituzione di un dipendente, uomo o donna, assente per maternità o paternità. Ordinariamente, al contratto di lavoro subordinato (o dipendente) può essere apposto liberamente un termine soltanto se la durata non supera 12 mesi; qualora sia più lunga, anche se per via di successive proroghe, è necessaria la presenza di una “condizione di legittimità” prevista dalla legge, cioè la presenza di un’ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, oppure l’assunzione deve avvenire “in sostituzione di altri dipendenti” assenti dal lavoro (eccetto in caso di sciopero). Quest’ultima è la c.d. ragione sostitutiva che legittima l’assunzione a termine oltre 12 e fino a 24 mesi, ossia la possibilità (per il datore di lavoro) di rimpiazzare un lavoratore assente a vario titolo: per maternità, appunto, o anche per malattia, infortunio, ferie, per esercizio di funzioni elettorali. Quando la durata del rapporto a termine supera 24 mesi, ipotesi vietata dalla legge, il rapporto diventa a “tempo indeterminato”.

L’affiancamento

Qui interviene la Manovra 2026 introducendo la significativa novità: la possibilità di prorogare il contratto a termine stipulato per sostituire un genitore in congedo di maternità o paternità, al fine di consentire un periodo di affiancamento dopo il rientro al lavoro. La norma, però, fa esclusivo riferimento all’affiancamento della lavoratrice precedentemente sostituita: cosa significa? Significa che la proroga è consentita esclusivamente se riguarda la sostituzione della lavoratrice, cioè la mamma e non anche del papà? Stando al dettato normativo è proprio così.

Il rischio

Un dubbio sorge, poi, anche riguardo al caso in cui il contratto a termine, tra durata iniziale e successive proroghe, vada oltre i 12 mesi (e comunque fino a 24 mesi). Tra i motivi che danno titolo a stipulare un contratto a termine di durata superiore a 12 e fino a 24 mesi, come detto, c’è la ragione sostitutiva, ossia il fatto che l’assunzione venga fatta per sostituire dipendenti assenti per vari motivi. Il dubbio è questo: la nuova proroga per affiancamento, non potendo rientrare nella “ragione sostitutiva” (perché il dipendente sostituito/a è rientrato/a al lavoro), legittima lo sforamento dei 12 mesi di durata del contratto a termine? In altre parole, deve ritenersi una nuova “ragione” che legittima la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore a 12 e fino a 24 mesi? Il dubbio non è poco conto, considerato il rischio concreto che si corre: se manca una “ragione” legittimante il rapporto a termine, il superamento di 12 mesi fa scattare la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

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