CIRCOLARE MONOGRAFICA
Collaboratori coordinati e continuativi, figure assimilate, professionisti, lavoratori sportivi del settore dilettantistico, magistrati onorari e addetti al controllo delle corse ippiche
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 16 FEBBRAIO 2026
L’INPS con l’attesa Circolare (n. 8 del 3 febbraio 2026) che ogni anno pubblica ha reso note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata, distinguendo tra collaboratori coordinati e continuativi, figure assimilate, professionisti, lavoratori sportivi del settore dilettantistico, magistrati onorari e addetti al controllo delle corse ippiche; il documento dell’istituto previdenziale illustra in modo schematico, inoltre, le modalità di ripartizione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore, le regole di computo delle prestazioni, nonché i criteri per l’accredito contributivo in relazione al minimale di reddito.
Premessa
È stata pubblicata la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, con le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito applicabili per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
| Domanda: Cosa è la Gestione separata INPS? |
| Risposta: La Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico a cui devono registrarsi lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa. Alcuni professionisti (come avvocati, notai, medici) hanno, infatti, una Cassa previdenziale dedicata alla loro attività. Se non rientrano in questa categoria, hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS. L’iscrizione è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati: titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubbliche e privati; componenti di collegi e commissioni; i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (disciplinati dall’art. 409 c.p.c.); i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro; gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998); i titolari di assegni di ricerca; i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro annui; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro fino al 31 dicembre 2015; i medici con contratto di formazione specialistica; i prestatori di lavoro occasionale accessorio; i magistrati onorari confermati non esclusivisti; i collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico. |
Quali sono le aliquote per il 2026
Per l’anno 2026 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
- 0,50% utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% (disposto dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247, del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791, della Legge n. 296/2006);
- 1,31%, (disposto dall’art. 15, comma 15-quinquies del D.Lgs. n. 22/2015, introdotto dal comma 223, dell’art. 1 della Legge n. 234/2021).
| Tabella collaboratori e figure assimilate | ||||||
| Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita IVA | IVS | Malattia, maternità, ANF | Maternità ex D.M. 12 luglio 2007 | DIS-COLL | Totale |
| 1A – 1E | Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 1B | Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 1C | Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 1D | Liquidatore di società | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 02 | Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 03 | Partecipante a collegi e commissioni | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 04 | Amministratore di enti locali (D.M. 25 maggio 2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 05 | Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 06 | Incarichi di ricerca – incarichi di ricerca – art. 22-ter Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 07 | Venditore porta a porta | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 09 | Rapporti occasionali autonomi (Legge n. 326/2003 art. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 11 | Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 12 | Rapporti di co.co.co. Prorogati | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 13 | Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 14 | Formazione specialistica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 17 | Consulente parlamentare | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 18 | Collaborazioni coordinate e continuative – D.Lgs. n. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 19 | Amministratore di enti locali iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,51 | 26,07 |
| 20 | Collaborazioni coordinate e continuative Covid-19 – ordinanza 24 ottobre 2020 d.p.c.m. protezione civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2026, l’aliquota è confermata al 24%.
Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
Per l’anno 2026 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995) e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).
La contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti).
La contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
L’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021, individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’art. 409, comma 1 , n. 3, del Codice di procedura civile), avente a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall’art. 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Per tali lavoratori è prevista l’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ad essi sono applicate le disposizioni (di cui all’art. 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36/2021), che prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa; il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo.
| Aliquote aggiuntive |
| Per le tipologie sopra descritte (come già indicato nel paragrafo precedente) sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive di seguito indicate, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui: |
| – 0,50% (ai sensi dell’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997), utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (disposta dall’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007); |
| – 0,22% (ai sensi dell’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791, della Legge n. 296/2006); |
| – 1,31% (ai sensi del comma 223 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015), in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies , nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. |
| Aliquote contributive dovute alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, dai committenti per i lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo per l’anno 2026 | ||||||
| Codice | Tipo rapporto | IVS | Maternità Malattia ANF | Maternità ex D.M. 12 luglio 2007 | DIS-COLL | Totale |
| D1 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. n. 36/2021 art. 35, comma 8-quinquies società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 25% | 25% | |||
| D2 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. n. 36/2021 art. 35, comma 8-quinquies società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 2,03% | |
| D3 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. n. 36/2021 art. 35, comma 8-quinquies società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 24% | 24% | |||
| D4 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. n. 36/2021 art. 3– collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport. | 25% | 25 % | |||
| D5 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. n. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta -aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 2,03% | |
| D6 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. n. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport | 24% | 24% | |||
| D7 | LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITÀ RETRIBUITA – D.Lgs. n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport | 24% | 24% | |||
Ripartizione onere contributivo
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche, quali, ad esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1 , lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2025.
Aliquote per i professionisti
Per l’anno 2026 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:
- aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,35% istituita dall’art. 1, comma 398, della Legge n. 178/2020.
| Professionisti | Aliquote |
| Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) |
| Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie | |
| Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
Massimale e minimali per il 2026
Massimale
Per l’anno 2026 il massimale di reddito sui cui si calcola l’imponibile previdenziale (previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995), è pari a 122.295.
Pertanto, le aliquote per il 2026 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale
Per l’anno 2026 il minimale di reddito (previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233), è pari a 18.808 euro.
Conseguentemente:
a) professionisti:
- 4.903,25 euro (di cui 4.702,00 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
- 4.702,00 euro ai fini pensionistici per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del TUIR del settore dilettantistico, applicando l’aliquota del 25% ai fini IVS e 201,25 euro per aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all’1,07%;
b) parasubordinati e figure assimilate:
- 6.342,06 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.903,25 euro (di cui 4.702,00 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti in Gestione separata come Liberi professionisti per i quali l’Ente locali applica l’aliquota del 26,07%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del D.L. n. 75/2023, in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
- 4.895,72 euro (di cui 4.513,92 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del D.L. n. 75/2023, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti presso la cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
- 4.702,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, applicando l’aliquota del 25% ai fini pensionistici e 381,80 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 79
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 57
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 223
- INPS, Circolare 3 febbraio 2026, n. 8
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