COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 17 FEBBRAIO 2026
Con la sentenza T-689/24 il Tribunale dell’Unione europea ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA nasce con l’esigibilità dell’imposta (art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE) e non può essere ritardato per il solo fatto che la fattura sia ricevuta nell’anno successivo, purché il documento sia nella disponibilità del soggetto passivo al momento della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di insorgenza del diritto. La pronuncia, in tensione con l’orientamento amministrativo interno (circolare n. 1/2018) e con il divieto di retro-imputazione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, richiama i principi di neutralità e proporzionalità e si pone in linea con l’impostazione dell’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), la cui attuazione, tuttavia, non risulta ancora pienamente operativa.
Il quadro unionale: nascita ed esercizio del diritto alla detrazione
La Direttiva 2006/112/CE stabilisce che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile (art. 167) e che il soggetto passivo può detrarre l’IVA dovuta o assolta a monte per beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività economica (art. 168). Per l’esercizio del diritto è richiesto il possesso di una fatturaconforme (artt. 178 e 226).
La giurisprudenza unionale ha costantemente distinto tra:
- condizioni sostanziali (esistenza dell’operazione imponibile, inerenza, soggettività passiva del fornitore);
- condizioni formali (tra cui la fattura), funzionali ai controlli.
Secondo tale impostazione, le condizioni formali non possono comprimere il diritto quando quelle sostanziali risultino integrate, in ossequio ai principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA.
L’orientamento amministrativo interno e il divieto di “retro-imputazione”
In Italia, l’Agenzia delle Entrate – sulla scorta della giurisprudenza (si veda causa C-152/02) – ha chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando si verifica la “duplice condizione” dell’esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura (circolare n. 1 del 17 gennaio 2018).
Operativamente, ciò ha condotto a escludere la possibilità di detrarre nell’anno N un’IVA relativa a operazioni di fine anno, se la fattura è ricevuta nell’anno N+1, rinviando la detrazione alla prima liquidazione utile dell’anno di ricezione, nel rispetto dell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 (che vieta la retro-imputazione nelle liquidazioni periodiche).
Esempio (impostazione interna):
- operazione effettuata il 30.12.2025;
- fattura ricevuta il 2.1.2026;
- detrazione esercitabile dal mese di gennaio 2026 (ovvero, al più tardi, entro la dichiarazione IVA 2027 relativa al 2026).
La sentenza T-689/24: la prevalenza delle condizioni sostanziali
Con la decisione T-689/24, il Tribunale UE – in un caso relativo alla normativa polacca (analoga a quella italiana) – ha ritenuto incompatibile con la Direttiva dir02006112800112 una disciplina che imponga il rinvio automatico della detrazione al periodo di ricezione della fattura.
Il Tribunale ha precisato che:
- la fattura è requisito per l’esercizio, non per l’esistenza del diritto;
- se al momento della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto il soggetto passivo dispone della fattura, non è legittimo differire l’esercizio;
- un rinvio generalizzato determina un onere finanziario temporaneo in contrasto con la neutralità dell’imposta.
È stato inoltre richiamato l’art. 273 della Direttiva, che consente misure antifrode solo se proporzionate: non può giustificare un meccanismo che incida strutturalmente sul diritto alla detrazione.
Conseguenza pratica (lettura unionale): nell’esempio precedentemente riportato, la detrazione potrebbe essere imputata al 2025, purché la fattura sia nella disponibilità del contribuente al momento della dichiarazione IVA relativa a tale anno.
Coordinamento con l’ordinamento italiano: un assetto da ripensare
La pronuncia incide su un impianto applicativo consolidato, fondato sulla circolare n. 1/2018 e sull’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998. Il tema è particolarmente rilevante per le fatture “a cavallo d’anno”, che in prassi generano frequenti disallineamenti temporali.
In tale contesto assume rilievo l’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale), che prevede – tra i criteri direttivi – che, per beni e servizi con esigibilità nell’anno precedente rispetto alla ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno di ricezione. L’impostazione della delega mira a rendere il sistema più coerente con la neutralità dell’imposta e con la giurisprudenza unionale. Tuttavia, allo stato attuale, la piena attuazione di tale criterio appare ancora più programmatica che operativa, non essendo intervenuta una riforma puntuale delle norme interne sulle liquidazioni periodiche.
Profili sistematici: neutralità, proporzionalità e certezza del diritto
La sentenza T-689/24 ribadisce che:
- la detrazione deve essere immediata rispetto al momento di insorgenza del diritto;
- il possesso tardivo della fattura non può alterare la struttura dell’imposta, se il documento è disponibile entro la dichiarazione;
- la tutela del gettito non può tradursi in un differimento sistematico.
La Corte valorizza la funzione della dichiarazione annuale quale momento di sintesi e verifica, idoneo a consentire all’amministrazione i controlli necessari.
Implicazioni operative e possibili scenari
In attesa di un intervento normativo interno:
- permane il rischio di disallineamento tra prassi nazionale e diritto unionale;
- i contribuenti potrebbero valutare l’applicazione dell’orientamento unionale in presenza dei presupposti sostanziali, con possibili contenziosi di natura tributaria;
- si rende auspicabile un intervento di coordinamento che armonizzi D.P.R. n. 100/1998, D.P.R. n. 633/1972 e prassi amministrativa.
Riassumendo…
| Profilo | Orientamento amministrativo italiano | Sentenza T-689/24 (Tribunale UE) | Art. 7 Legge n. 111/2023 |
| Nascita del diritto | Con esigibilità + possesso fattura (circolare n. 1/2018 ) | Con esigibilità (art. 167 Dir. n. 2006/112/CE) | Allineamento al momento di esigibilità |
| Esercizio in caso di fattura ricevuta nell’anno successivo | Detrazione nell’anno di ricezione (no retro-imputazione, art. 1D.P.R. n. 100/1998) | Detrazione nell’anno di insorgenzase fattura disponibile alla dichiarazione | Possibilità di esercizio entro la dichiarazione dell’anno di ricezione |
| Rilievo delle condizioni formali | Determinanti ai fini del periodo di detrazione | Non possono comprimere il diritto se integrate le condizioni sostanziali | Approccio sostanzialistico |
| Principio guida | Cautela e controllo formale | Neutralità e proporzionalità | Razionalizzazione e semplificazione |
Conclusioni
La sentenza T-689/24 rappresenta un significativo passo verso una lettura sostanziale del diritto alla detrazione, coerente con la natura neutrale dell’IVA. Essa mette in discussione l’automatismo del differimento legato alla ricezione della fattura e valorizza la dichiarazione annuale quale momento idoneo a garantire i controlli.
L’impostazione è in linea con l’art. 7 della Legge n. 111/2023, che auspica un sistema più aderente alla logica unionale. Tuttavia, in assenza di interventi attuativi che modifichino espressamente la disciplina delle liquidazioni e del divieto di retro-imputazione, la riforma resta in parte incompiuta.
L’esigenza di coordinamento tra diritto interno e diritto dell’Unione si fa dunque più urgente, al fine di evitare incertezze applicative e assicurare piena effettività ai principi cardine del sistema comune dell’IVA.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 23 e 25;
- D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, art. 1;
- Agenzia delle Entrate, circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E;
- Corte UE, 11 febbraio 2026, sentenza T-689/24.
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