CIRCOLARE MONOGRAFICA
Crediti commerciali: modalità di certificazione e compensazione del credito certificato
DI ANDREA AMANTEA | 18 FEBBRAIO 2026
Anche per l’anno 2026 troveranno applicazione le regole in materia di compensazione dei c.d. crediti commerciali ossia dei crediti vantati da professionisti e imprese verso la Pubblica Amministrazione. Possono essere compensati con cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc. i crediti certificati, certi, liquidi ed esigibili. La compensazione può anche essere parziale.
La compensazione dei crediti P.A. con i carichi esattoriali
La possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i carichi affidati all’Agente della riscossione è prevista dall’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, norma a carattere generale e a regime, così come introdotta dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, con il comma 1-bis.
A partire dal 1 gennaio 2011, i creditinon prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione (…).
Tale norma riguarda sia le imprese che i professionisti, posto che la disciplina provvisoria e specifica che richiamava anche i professionisti, ex art. 12, comma 7-bis del D.L. n. 145/2013, la cui operatività, prorogata di anno in anno con appositi decreti:
- è stata poi abrogata dall’art. 20-ter, comma 2, del D.L. n. 50/2022 e
- in parte trasfusa nel suddetto art. 28-quater,
- le cui disposizioni sono state estese alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione anche successivamente al 30 settembre 2013 (venendo meno il vincolo introdotto dall’art. 40, D.L. n. 66/2014).
| Compensazione crediti P.A (norme previgenti) | |||
| Normativa | Condizioni da rispettare | Operatività | Soggetti interessati |
| Art. 28-quater D.P.R. n. 602/1973 | Debiti di importo superiore al credito vantato nei confronti della P.A. | Carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 30 settembre 2013. | Imprese |
| Art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 | Debiti iscritti a ruolo inferiori o pari al credito vantato. | Operatività prorogata di anno in anno. | Imprese e professionisti |
Nello specifico, l’art. 20-ter del D.L. n. 50/2022, come da legge di conversione, Legge n. 91/2022, ha stabilito che anche per le prestazioni professionali (dunque non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con i debiti per i quali l’Agente della riscossione è stato incaricato per il recupero.
Nei fatti, il richiamo alle prestazioni professionali direttamente nella norma generale ex art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, che regola la compensazione crediti PA con debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione, ha permesso l’abrogazione del comma 7-bis dell’art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145 che, da norma speciale, conteneva espressamente il richiamo alle prestazioni effettuate dai professionisti.
Post modifiche in parola, la compensazione è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni.
| Carichi oggetto compensazione e utilizzo certificazione | |
| Carichi interessati | Carichi affidati all’agente della riscossione anche successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. |
| Utilizzo certificazioni credito rilasciate dalla P.A. | A richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. |
Oltre a quanto detto fin qui, ulteriori chance di compensazione dei crediti certificati qui in esame riguardano:
- l’art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973, riferito alle compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (ad esempio accertamento con adesione);
- l’art. 28-sexies per la compensazione dei crediti vantati verso la Pubblica amministrazione con i debiti emergenti negli avvisi bonari.
La chance di compensazione dunque riguarda i crediti certificati ex art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
Certificazione crediti P.A. Le regole operative
Ai fini della certificazione del credito e della successiva compensazione dei crediti verso la P.A, questi devono essere certi, liquidi ed esigibili.
Il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento.
Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive (fonte guida operativa piattaforma crediti commerciali MEF).
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A.
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione (vedi guida ufficiale MEF).
| Il credito oggetto di certificazione | |
| Certezza del credito | Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata come da contratto/fattura per la quale: sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili. |
| Liquidità del credito | Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito. |
| Esigibile | L’esigibilità riguarda l’assenza di fattori impeditivi: l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. |
Si riportano di seguito le principali peculiarità della procedura di certificazione del credito.
| La compensazione dei crediti P.A. | |
| Cosa | Certificazione crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. |
| Requisiti | Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. |
| Amministrazioni interessate | Possono essere certificati, i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: amministrazioni statali, centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito; enti pubblici nazionali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; altre P.A. incluse dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Università, Istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300). |
| Amministrazioni escluse | Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di: organi costituzionali e a rilevanza costituzionale; enti pubblici economici; enti ed organismi di diritto privato; società a partecipazione pubblica. |
| La certificazione del credito | I crediti che si intende compensare devono essere certificati secondo le modalità previste dai Decreti: per i crediti delle Regioni, Enti locali e degli Enti del SSN: D.M. 25 giugno 2012 (come integrato dal D.M. 19 ottobre 2012) per i crediti delle altre P.A.: D.M. 22 maggio 2012 (come integrato dal D.M. 24 settembre 2012) Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento, inoltra l’istanza di certificazione del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma crediti commerciali. |
| Riscontro certificazione | Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore ne riceve notifica all’indirizzo specificato di Posta Elettronica Certificata – PEC. In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata. |
| Elementi essenziali certificazione | La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’amministrazione utilizzando le apposite funzionalità disponibili sulla piattaforma con l’apposizione della data prevista per il pagamento (comma 2, lett. d, art. 27 del D.L. n. 66/2014). |
Nel complesso, la certificazione del credito può essere impiegata per le seguenti operazioni (vedi indicazioni portale RGS):
- Cessione del credito a banche o intermediari finanziari. La cessione può essere pro solvendo (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell’eventuale inadempienza del debitore) o pro soluto (in questo caso, il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l’esistenza dello stesso). Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.
- Richiesta di un’anticipazione di liquidità da parte di banche o intermediari finanziari, a valere sul credito certificato.
- Compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo (qui in esame).
- Compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito della chiusura anticipata delle liti (cosiddetti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
- Richiesta di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il D.M. 13 marzo 2013, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che il creditore può richiedere il rilascio del DURC in presenza di una certificazione di importo pari o superiore agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.
Soffermiamoci ora sulla procedura operativa per la compensazione dei crediti con i carichi scaduti affidati all’ADER per il recupero, ex art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 analizzata a livello normativo nel primo par.
La compensazione del credito certificato con le cartelle esattoriali
In base a quanto detto fin qui, una volta ottenuta la certificazione del credito verso la P.A., questo può essere utilizzato per il pagamento di:
- carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate o Enti locali – avvisi di addebito dell’INPS),
- affidati entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Circa la data di affidamento rileva il termine indicato nella cartella esattoriale, alla voce “Consegnato il”, seppur con le precisazioni operative di cui all’art. 4 del D.M. n. 321/1999.
| Compensazione del credito certificato con le cartelle esattoriali | |
| Cosa | Compensazione di crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i carichi affidati all’Agente della riscossione. |
| Debiti pagabili in compensazione | Debiti inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA) per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all’art. 2 del D.M. 25 giugno 2012. Sono compensabili anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione. |
| Normativa di riferimento | Art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973. |
| Decreti di riferimento – modalità di compensazione | Decreto MEF, 25 giugno 2012 (da non confondere con quello adottato nella stessa data e relativo alla certificazione del credito da compensare); Decreto MEF, 19 ottobre 2012. |
La compensazione non può essere effettuata se riferita a carichi riguardanti le c.d. “risorse proprie tradizionali”.
Per le operazioni in split payement, la certificazione avrà ad oggetto la sola quota imponibile della fornituta/prestazione verso la P.A da cui è scaturito il credito.
Inoltre, si tenga conto che prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 5.000 euro, la P.A. verifica presso l’Agente della riscossione l’eventuale presenza di accertate inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento pari almeno a tale importo.
In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l’intero credito, ma l’importo delle somme dovute all’Agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione.
Dunque, entrano in gioco anche le disposizioni in materia di blocco ai pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 in presenza di carichi scaduti affidati all’ADER per il recupero.
Si veda ad esempio il nostro approfondimento Blocco pagamenti P.A.: così si superano i profili critici di operatività.
Per i professionisti, dal 15 giugno 2026, la verifica, ossia lo stop al pagamento, scatta anche per crediti e debiti di importo inferiore a 5.000 euro (nuovo comma 1-ter, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973) anche laddove riferiti a prestazioni in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Stessa cosa dicasi per i pignoramenti di stipendi dei dipendenti pubblici oltre 2.500 euro e cartelle scadute pari almeno 5.000 euro(comma 1-bis operativo per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2026).
Nei fatti rispetto ai professionisti, in presenza di carichi scaduti anche se pari o inferiori a 5.000 euro:
- la certificazione viene resa per l’intero credito, ma l’importo delle somme dovute all’Agente della riscossione viene annotato nella certificazione,
- ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione.
Detto ciò, inoltre, nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
A livello operativo, l’impresa o il professionista:
- tramite il modello RC2 (reperibile presso gli sportelli territoriali) l’impresa o il professionista presenta la richiesta di compensazione,
- cui deve allegare la certificazione stampata dalla PCC oppure, in mancanza, l’indicazione del codice di controllo rilasciato dalla stessa Piattaforma.
Ipotizziamo che un’impresa:
• vanti un credito pari a 10.000 euro per una fornitura di specifici mobili e arredi forniti ad una P.A.;
• sia allo stesso tempo debitore per tre cartelle affidate per il recupero nel 2023 per un importo pari a 16.000 euro,
• abbia ottenuto la certificazione del credito tramite l’apposita piattaforma,
• voglia procedere alla compensazione parziale.
In tale caso, sarà necessario indicare nel modello RC2 i debiti che si intende estinguere: in caso contrario saranno coperti i debiti più vecchi (vedi principio imputazione dei pagamenti ex art. 31 D.P.R. n. 602/1973).
Laddove si volesse utilizzare il credito certificato per pagare le rate o alcune di esse riferite ad un piano di dilazione delle cartelle, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, si ritiene che anche in questo caso la compensazione avverrà per prima sulle rate più vecchie eventualmente scadute, sempre nei limiti della decadenza del piano di rateazione.
In base alle previsioni di cui art. 4 del D.M. 25 giugno 2012, l’Agente della riscossione:
- entro i 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta di compensazione è tenuto a verificare la validità della compensazione mediante richiesta all’amministrazione debitrice,
- la quale nei 10 giorni successivi, deve comunicare all’Agente il relativo esito; in caso di verifica positiva il debito si estingue, limitatamente all’importo del credito certificato.
Si tenga conto del fatto che la chance di compensazione in parola permetterebbe di superare anche il blocco alle compensazioniin presenza di carichi scaduti oltre 1.500 euro (ex art. 31 del D.L. n. 78/2010), ovvero oltre 50.000 euro (ex art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006).
Si veda il nostro approndimento Blocco compensazioni in F24. Soglia carichi scaduti dimezzata nella Legge di Bilancio.
Con i crediti commerciali in parola non è possibile pagare né le rate della rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82–101, Legge n. 199/2025) né quelle della rottamazione-quater (art. 1, commi 231–252, Legge n. 197/2022).
Si precisa, infine, che la compensazione con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973, si effettua invece indicando gli estremi della certificazione nel modello telematico “F24 Crediti PP.AA.” inviato tramite Entratel o Fisconline.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 28-quater;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 12;
- D. L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, art. 20-ter;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 19 ottobre 2012;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 24 settembre 2012;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 25 giugno 2012, artt. 2 e 4.
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