3° Contenuto: Circolare per il Cliente del 18 febbraio 2026, n. 299

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 18 FEBBRAIO 2026

IN BREVE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I nuovi trattamenti di integrazione salariale: i primi chiarimenti MLPS

MLPS, Circolare 10 febbraio 2026, n. 3

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 10 febbraio 2026, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità in tema di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa.
Con il provvedimento in specie sono state aggiornate le indicazioni operative e procedurali relative alla presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria, ex art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dei successivi decreti del Ministero delle imprese e del Made in Italy e di Accordi di programma.
Com’è noto, la CIGS per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è un trattamento concesso alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
È necessario che l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

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IMPOSIZIONE FISCALE

L’intervento dell’AE su tassazione convenzionale e fringe benefit in caso di attività all’estero

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 12 febbraio 2026, n. 37

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 12 febbraio 2026, n. 37 – ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ai compensi in natura e differiti maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non devono essere tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Rispetto al caso rappresentato dall’Istante, i compensi percepiti nel 2024 e nel 2025 non devono essere ulteriormente tassati, nella misura in cui si riferiscono a periodi di maturazione in cui il contribuente svolgeva attività all’estero come residente italiano e la sua retribuzione era già determinata secondo il criterio convenzionale.
Rientrano in questa categoria le stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019 e le performance shares maturate tra luglio 2022 e giugno 2025. In questi casi, i relativi fringe benefit risultano assorbiti nella base imponibile forfettaria.
Al contempo, è soggetta a tassazione ordinaria la quota di stock options maturata tra giugno e novembre 2016, poiché il reddito di quel periodo non ha beneficiato del regime delle retribuzioni convenzionali.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Contributo assunzioni a tempo indeterminato 2025 di figure professionali con età inferiore ai 36 anni

D.P.C.M. 17 settembre 2025; Decreto attuativo 2 dicembre 2025

Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il provvedimento che definisce requisiti e modalità per accedere al contributo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2025, di giovani professionisti under 36 con competenze nella digitalizzazione editoriale e nei servizi media.
La misura, prevista dal D.P.C.M. 17 settembre 2025, sostiene imprese editoriali, agenzie di stampa ed emittenti radio‑televisive non partecipate dallo Stato, riconoscendo € 10.000 euro per ogni assunzione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, nel rispetto della disciplina UE “de minimis”. Le domande devono essere presentate online tramite il portale impresainungiorno.gov.it dal 12 marzo al 14 aprile 2026, includendo dichiarazioni sui requisiti, sui contratti stipulati e sulle competenze dei lavoratori.

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle PMI

MIMIT, D.Dirett. 26 gennaio 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2026, n. 33 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Comunicato relativo al decreto 26 gennaio 2026 – Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese”.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 e sino alle ore 12:00 del 14 maggio 2026.
Il Soggetto gestore provvede, entro 30 giorni dalla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.

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INPS, CONTRIBUZIONE

Artigiani e commercianti: contribuzione per l’anno 2026

INPS, Circolare 9 febbraio 2026, n. 14

L’INPS – con Circolare del 9 febbraio 2026, n. 14 – ha reso noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per tutti i titolari e collaboratori.
Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, over 65 già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, continuano a beneficiare anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti, ex lege n. 449/1997.
L’aliquota contributiva aggiuntiva, dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è pari allo 0,48% (è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili).
Pertanto, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.
I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Assegno di inclusione: pubblicato da INPS il calendario ufficiale dei pagamenti per il 2026

Inps, Comunicato 11 febbraio 2026

L’INPS – con comunicato dell’11 febbraio 2026 – ha reso noto il calendario ufficiale dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per il 2026.
Per chi ha appena fatto domanda ed ha firmato il Patto di Attivazione Digitale, il primo pagamento arriverà in una di queste date:

  • 15 gennaio 2026
  • 14 febbraio 2026
  • 13 marzo 2026
  • 15 aprile 2026
  • 15 maggio 2026
  • 16 giugno 2026
  • 15 luglio 2026
  • 14 agosto 2026
  • 15 settembre 2026
  • 15 ottobre 2026
  • 13 novembre 2026
  • 15 dicembre 2026

Insieme al primo pagamento, verranno erogate anche eventuali mensilità arretrate spettanti.
Per coloro che hanno già l’Assegno di Inclusione attivo, le carte saranno ricaricate ogni mese (sempre che i requisiti siano confermati):

  • 27 gennaio 2026
  • 27 febbraio 2026
  • 27 marzo 2026
  • 28 aprile 2026
  • 27 maggio 2026
  • 26 giugno 2026
  • 28 luglio 2026
  • 27 agosto 2026
  • 25 settembre 2026
  • 27 ottobre 2026
  • 27 novembre 2026
  • 23 dicembre 2026

Rivalutazione per l’anno 2026 dell’importo mensile dell’assegno di maternità concesso dai Comuni

Inps, Circolare 11 febbraio 2026, n. 16

L’INPS – con Circolare dell’11 febbraio 2026, n. 16 – ha comunicato, per l’anno 2026, il valore mensile dell’assegno di maternità concesso dai Comuni e la soglia dell’ISEE aggiornati sulla base della variazione nella media 2025 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Al riguardo:

  • l’importo dell’assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari ad € 413,10 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 2.065,50;
  • il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, deve essere non superiore ad € 20.668,26.

INPS, PRESTAZIONI

Fondo di Tesoreria: i chiarimenti Inps sulle modifiche alla disciplina

INPS, Circolare 5 febbraio 2026, n. 12

L’INPS – con Circolare del 5 febbraio 2026, n. 12 – ha fornito le prime indicazioni amministrative concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027;
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

I riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1° gennaio/31 dicembre 2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1° gennaio/31 dicembre 2026, ecc.).
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.
La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5).
Dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto.
Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le quote del Decreto Flussi 2026 per i lavoratori stagionali turistici

MLPS, Nota 9 febbraio 2026, prot. n. 423

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 9 febbraio 2026, prot. n. 423– ha ripartito le quote d’ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico per il 2026, ex D.P.C.M. 2 ottobre 2025 (cd. Decreto Flussi 2026).
Tale Nota segue la Nota MLPS n. 64/2026 con la quale erano state ripartite le quote d’ingresso per lavoro stagionale nel settore agricolo.
Al riguardo, sono state distribuite n. 15.075 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico.
Nello specifico:

  • n. 4.875 quote sono state destinate al lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Le quote più rilevanti sono state assegnate alla Puglia (888) e al Lazio (760). In considerazione dell’esigua numerosità delle domande, le quote per i cittadini provenienti dall’Etiopia, dall’Ecuador e dall’Uzbekistan sono state attribuite a livello nazionale (in misura paria 875) e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle domande;
  • n. 5.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo. Le quote maggiori sono state assegnate alla Puglia (588), alla Lombardia (1.115), al Lazio (1.036) e all’Emilia Romagna (739);
  • n. 4.700 quote sono riservate al lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, le cui istanze sono state presentate da soggetti privati. Le quote più importanti sono state riservate a Campania (707) e Lazio (874);
  • non sono state assegnate ad alcuna Regione le 500 quote destinate alla richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Infatti, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande, le quote per le richieste di nulla osta pluriennale sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle domande.

Trascorsi 50 giorni, se il MLPS dovesse accertare che sussistono quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo individuato dal Decreto flussi.

APPROFONDIMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Circolare del Ministero del Lavoro su CIGS aree di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare n. 3/2026 – ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa.
Il documento di prassi in commento è necessario alla luce dell’avvenuto rifinanziamento dell’ammortizzatore sociale effettuato dalla legge di Bilancio 2026.
Com’è noto, la legge n. 199/2025, in tema di ammortizzatori sociali ha previsto le seguenti novità:
Le novità sugli ammortizzatori sociali sono le seguenti:

  • Proroga ammortizzatori sociali – rifinanziate e prorogate alcune misure di sostegno al reddito, quali:
    a) l’indennità onnicomprensiva, di importo massimo di 30 euro giornalieri, in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;
    b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e l’esonero dal versamento del relativo contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa;
    c) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che cessano l’attività produttiva;
    d) l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva;
    e) le convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili;
    f) l’indennità di sostegno al reddito riconosciuta dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 in favore dei lavoratori del settore dei call center.

Si riconosce, inoltre, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinariafino al 31 dicembre 2026, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026.
Si prorogano poi per il 2026 le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 109/2018decreto legge n. 109/2018 (introdotte dall’art. 8 del decreto legge n. 92/2025): per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI – allungati i termini per l’erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. A mente dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
    Con la modifica apportata, dal 2026, la prestazione non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate:
    a) la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
    b) la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni), qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e, ai sensi del richiamato articolo 8, vi è l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).
  • Indennità di discontinuità nel settore spettacolo – modificato il D.Lgs. n. 175/2023, in materia di ammortizzatori e indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo. In primo luogo, viene aumentato da € 30.000 ad € 35.000 il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Viene poi disposto che per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Con un’ulteriore modifica, viene disposto che, ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nell’anno o negli anni considerati (anziché “nel medesimo anno”).

L’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, individua un ambito di applicazione territoriale specifico per questo ammortizzatore sociale: il trattamento di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori dipendenti di aziende rientranti in territori individuati come area di crisi industriale complessa, ai sensi dell’art. 27, decreto legge n. 83/2012 e dei successivi decreti del Ministero delle imprese e del Made in Italy e di Accordi di programma.
Il MLPS – con Circolare n. 3/2026 – ha ricordato che la gestione dello stanziamento dei fondi è “accentrata” e che per autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse – e di eventuali residui – in capo alle singole Regioni come nel passato, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio 2026. Quindi i 100 milioni di euro finalizzati per finanziare nel 2026 la cassa integrazione in deroga per le aziende che si trovano nei territori citati saranno gestiti dal MLPS.
La legge n. 199/2025, per il 2026, nel rifinanziare la CIGD, ha escluso la necessità di suddivisione dell’importo complessivo tra le Regioni che ne fanno domanda.
Tale modalità di erogazione “accentrata” delle risorse soddisfa l’effettivo fabbisogno dei territori, garantendo l’erogazione dell’intero importo stanziato ed assicurando una più precisa ripartizione delle somme anche in relazione al tessuto produttivo delle aree di crisi industriale complessa.
La fruizione della cassa in deroga richiede necessariamente un accordo in sede governativa con la presenza del ministero delle Imprese, della Regione interessata e delle parti sociali, con indicazione dell’onere finanziario necessario per coprire l’intervento.
Gli accordi possono essere perfezionati fino a esaurimento delle risorse disponibili, il cui utilizzo è sottoposto al monitoraggio dell’INPS e riportato al ministero almeno ogni sei mesi.
La domanda deve essere inoltrata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del MLPS entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo.
Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione.
Al contempo, il MLPS – con la Circolare de qua – ha ricordato che per il 2026 non è stato autorizzato il trattamento di mobilità in deroga e le risorse stanziate nel 2025 potranno essere utilizzate solo per i trattamenti richiesti, e decorrenti, l’anno scorso.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le regole per gli incentivi occupazionali alle assunzioni nell’editoria

In data 11 febbraio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che con provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 2 dicembre 2025 sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani figure professionali con età inferiore ai 36 anni, perfezionatesi nell’anno 2025, di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 17 settembre 2025, recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e ripartizione delle risorse.
Il decreto prevede che ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono figure professionali, con età inferiore a 36 anni, in possesso di competenze, opportunamente attestate e funzionali all’innovazione tecnologica e digitale, acquisite nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica, dei servizi on line nel settore dei media, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 10.000 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell’anno 2025.
Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa.
Le competenze devono essere attestate attraverso una delle seguenti modalità:

  • titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi;
  • attestato rilasciato da enti accreditati secondo la normativa vigente o da altri soggetti che svolgono attività formativa;
  • esperienza professionale, acquisita e comprovata per un periodo continuativo pari ad almeno sei mesi.

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

  • l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO 2025 prevalente e/o primario con le seguenti specificazioni:
    * per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani) ii. iii. iv. v.;
    * per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici);
    * per le agenzie di stampa: 60.31 (attività delle agenzie di stampa);
    * per le emittenti radiofoniche: 60.10 (attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio);
    * per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video);
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  • non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
  • il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Le domande possono essere presentate dalle ore 10,00 del 12 marzo 2026 alle ore 17,00 del 14 aprile 2026 attraverso l’apposita piattaforma telematica.
La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

  • il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
  • gli estremi dei contratti di assunzione a tempo indeterminato perfezionatisi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, con l’indicazione del nominativo e degli altri dati anagrafici del lavoratore assunto, della data di assunzione e della qualifica/mansione come indicate nel contratto;
  • il titolo di formazione o professionale attestante le competenze di cui all’articolo 2;
  • gli estremi delle coordinate bancarie intestate all’impresa richiedente il contributo.

I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria tramite flussi informativi con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale.
La documentazione attestante l’assunzione dei professionisti e le competenze di questi ultimi dovrà essere resa disponibile dall’impresa su richiesta dell’Amministrazione in sede di controllo.
Nell’ipotesi in cui il fabbisogno sia superiore rispetto allo stanziamento si procederà con ripartizione proporzionale.

Il contributo per le assunzioni di professionalità specialistiche è soggetto ai limiti di cui al Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle PMI

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto direttoriale 26 gennaio 2026 – ha definito requisiti, contributi, tempistica e modalità di accesso agli incentivi per le PMI che vogliono sviluppare competenze strategiche nella transizione verde e digitale.
I destinatari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede legale o unità locale nel territorio nazionale e impegnate in percorsi di rafforzamento delle competenze del personale in coerenza con i processi di innovazione tecnologica e transizione verde e digitale.
Possono accedere alle agevolazioni sia singole imprese, sia aggregazioni di PMI nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, nei quali più iniziative formative vengono coordinate per generare vantaggi competitivi condivisi e favorire la diffusione di competenze strategiche lungo le filiere produttive.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare del regolamento de minimis, e sono determinate sulla base dei costi ammissibili delle attività formative, calcolati mediante il sistema delle opzioni semplificate di costo.
L’importo del contributo è quindi collegato al volume delle attività di formazione realizzate e al numero dei partecipanti, secondo il meccanismo della tariffa oraria standard moltiplicata per le ore di formazione e per il numero di discenti coinvolti, entro i limiti delle risorse disponibili e della sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa.
L’intervento sostiene percorsi di formazione specialistica del personale delle PMI finalizzati allo sviluppo di competenze coerenti con i processi di innovazione tecnologica e transizione verde e digitale.
Le iniziative formative devono riguardare ambiti tecnologici e produttivi coerenti con le priorità della Strategia nazionale di specializzazione intelligente e con gli obiettivi del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027.
Tra le principali aree di intervento rientrano:

  • tecnologie digitali e intelligenza artificiale;
  • robotica e sistemi autonomi;
  • digitalizzazione dei processi produttivi;
  • energia e sostenibilità industriale;
  • economia circolare;
  • biotecnologie e salute;
  • mobilità intelligente e smart communities.

Le agevolazioni finanziano i costi delle attività formative mediante il ricorso alle opzioni semplificate di costo, calcolate sulla base di tariffe orarie standard, che ricomprendono l’insieme delle spese direttamente collegate alla realizzazione del percorso di formazione.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo del provvedimento vi è proprio l’adozione di questo meccanismo di rendicontazione semplificata, fondato su parametri unitari definiti in ambito europeo, che consente di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e di rendere più lineare il processo di controllo della spesa.
Il costo rendicontabile dell’iniziativa è determinato secondo un modello che semplifica la gestione amministrativa e garantisce maggiore uniformità nella rendicontazione delle spese, attraverso la seguente formula: tariffa oraria × ore di formazione × numero di partecipanti.
La tariffa oraria copre tutte le spese ammissibili, comprese:

  • le spese di personale dei formatori;
  • i costi di esercizio collegati alla formazione, quali materiali didattici, forniture e utilizzo di attrezzature;
  • le spese di consulenza specialistica funzionali al percorso formativo;
  • il costo del personale partecipante alla formazione per le ore di effettiva partecipazione.

Questo approccio consente una significativa riduzione degli oneri amministrativi, semplificando le attività di controllo e rendicontazione.
Nel complesso, la struttura dell’intervento evidenzia una forte attenzione alla qualificazione del capitale umano come leva strategica per la competitività delle PMI, favorendo la diffusione di competenze avanzate nei settori tecnologici e produttivi maggiormente coinvolti nei processi di trasformazione industriale.
L’intervento prevede anche la possibilità di realizzare progetti integrati sovraregionali, costituiti da più iniziative formative coordinate tra imprese operanti in diverse regioni meno sviluppate, con l’obiettivo di generare vantaggi competitivi condivisi e rafforzare le filiere produttive.
Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma del soggetto gestore, dalle ore 12:00 del 12 marzo 2026 alle ore 12:00 del 14 maggio 2026.
L’accesso alla piattaforma avviene mediante strumenti di identificazione digitale, quali SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica, ed è riservato al rappresentante legale dell’impresa o a un soggetto delegato.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì
20/02/2026
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
20/02/2026
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2025Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Mercoledì
25/02/2026
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricolePagoPa – denuncia on line
Sabato
28/02/2026
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Sabato
28/02/2026
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Sabato
28/02/2026
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì
02/03/2026
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì
02/03/2026
INAILPresentazione domanda di riduzione tassoDatori di lavoroPresentazione on line mod. OT/23
Lunedì
02/03/2026
INAILDenuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione 2026)Datori di lavoroTrasmissione telematica modello 10 31

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