1° Contenuto riservato: Rappresentanza degli atleti e società sportive e accesso all’esercizio di agente sportivo: regolamento di attuazione

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Attività di agente sportivo su base temporanea ed occasionale e aspetto sanzionatorio

DI GIULIO D’IMPERIO | 18 FEBBRAIO 2026

Per poter esercitare l’attività di agente sportivo in Italia occorre essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, dopo aver superato l’esame di abilitazione consistente in una prova generale da svolgersi presso il CONI ed una prova speciale che dovrà essere sostenuta presso le Federazioni sportive. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport con Decreto n. 218 del 2 dicembre 2025, ha reso noto il Regolamento di attuazione ed integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo.

Premessa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026 del Decreto n. 218 del 2 dicembre 2025, ha reso noto il regolamento di attuazione ed integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo.

L’agente sportivo ha l’obbligo sia di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile sia una polizza assicurativa in base alle indicazioni fornite dalla Federazione sportiva presso la quale deve operare, che a sua volta dovrà attestare l’idoneità della copertura assicurativa che l’agente sportivo ha stipulato.

Inoltre l’agente sportivo deve obbligatoriamente provvedere al suo aggiornamento professionale per un minimo di 20 ore all’anno, partecipando a corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva dove opera.

L’obbligo dell’aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre.

Caratteristiche del Registro nazionale

L’agente sportivo che si iscrive al Registro nazionale degli agenti sportivi può svolgere tale attività operando nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali e Federazioni sportive paraolimpiche.

Il Registro è costituito da 3 sezioni:
– agenti sportivi, 
– società di agenti sportivi, 
– agenti sportivi stabiliti oltre ad avere un elenco degli “agenti sportivi domiciliati”.

Nell’ambito del Registro esiste un’area dove vengono raccolti i contratti di mandato sportivo che l’agente sportivo deve depositare presso le Federazioni sportive di competenza, così come stabilito dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 37 del 28 febbraio 2021.

Il Registro nazionale è tenuto presso il CONI che lo gestisce utilizzando un sistema informatico centrale dove, in una banca dati centralizzata, vengono raccolte e conservate tutte le informazioni riguardanti gli agenti sportivi. Inoltre il CONI ricopre il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali.

Attraverso il sistema informatico centralizzato ogni Federazione sportiva ha la possibilità di:

  • consultare l’elenco dei candidati idonei alla prova generale, in modo da attestare il requisito soggettivo per essere ammessi alla prova speciale;
  • consultare la documentazione depositata da chi richiede l’iscrizione al registro nazionale in modo che possano essere rilasciate le relative attestazioni;
  • ricevere trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo.

Il pubblico ha accesso al sistema informatico centrale e può consultare le sezioni e l’elenco del Registro nazionale ed il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È possibile consultare il Registro nazionale dal sito istituzionale del CONI.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e le associazioni sportive devono indicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri i singoli mandati conferiti e l’importo delle commissioni pagate ad ogni singolo agente sportivo.

Tre diverse iscrizioni al Registro nazionale degli agenti sportivi

Al Registro nazionale ci si può iscrivere optando tra tre differenti sezioni:

  • sezione agenti sportivi;
  • sezione società di agenti sportivi;
  • sezione agenti sportivi stabiliti.

L’iscrizione al Registro nazionale ha validità nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre e decorre dal giorno in cui risulta approvata la domanda a sistema.

Per iscriversi al Registro nazionale occorre:

  • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 comma 2 del D.Lgs. n. 37 del 28 febbraio 2021, oltre al titolo abilitativo valido per svolgere la professione di agente sportivo;
  • non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi stabilite nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 37 del 28 febbraio 2021 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dal codice etico;
  • aver stipulato una polizza di rischio professionale;
  • essere in regola con i pagamenti dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI tramite un proprio provvedimento.

Una volta presentata la domanda di iscrizione al Registro nazionale il sistema informatico centrale inoltrerà automaticamente l’istanza alla Federazione sportiva di riferimento che avrà l’obbligo entro 20 giorni di attestare quanto segue:

  • il superamento della prova speciale;
  • la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati e regolarmente accreditati;
  • l’idoneità della polizza assicurativa;
  • l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, o di ulteriori condizioni di incompatibilità previste dal codice etico.

Trascorsi 20 giorni dalla attestazione il CONI provvede a iscrivere l’agente al Registro nazionale, se in possesso dei requisiti previsti, oppure a rigettare la domanda di iscrizione se non ci sono i requisiti necessari.

Eventuali variazioni che possono essersi verificate o il venir meno dei requisiti per iscriversi al Registro nazionale, vanno comunicate e depositate nel sistema informatico.

Se trattasi di società di agenti sportivi, la domanda di iscrizione al Registro nazionale deve essere presentata dall’agente sportivo socio, regolarmente iscritto, a cui è stata affidata la legale rappresentanza della società. Nella domanda dovranno essere indicati tutti i soci, compresi coloro che risultino essere agenti sportivi regolarmente iscritti al Registro nazionale, e gli ulteriori legali rappresentanti.

Le società di agenti sportivi che possono essere iscritte al Registro nazionale devono essere società di persone o di capitali ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 37 del 28 febbraio 2021 oltre ad aver versato sia l’imposta di bollo che i diritti di segreteria stabiliti dal CONI.

Nel caso in cui una società iscritta al Registro nazionale dovesse essere socia di una società di persona con quote minoritarie occorrerà presentare la visura camerale e per gli enti di diritto straniero una documentazione equipollente aggiornata agli ultimi 30 giorni.

Per procedere all’iscrizione della società al Registro nazionale si procederà nello stesso modo e con le stesse tempistiche previste per l’iscrizione del singolo agente.

L’iscrizione della società è strettamente legata all’iscrizione al Registro Nazionale dell’agente sportivo che provvede ad iscrivere la società.

Alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale, possono iscriversi tutti i cittadini dell’Unione Europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o società che hanno sede legale in queste località e che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica in Italia e sono in possesso dei requisiti previsti per legge, versando l’imposta di bollo ed i diritti di segreteria stabiliti dal Regolamento del CONI.  

Il CONI dovrà approvare attraverso un suo provvedimento la disciplina attuativa del Regolamento di comune accordo con l’Autorità politica competente in materia di sport, stabilendo le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale nel pieno rispetto dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 7 settembre 2005.

Anche in questo caso l’iter e le tempistiche da rispettare per l’iscrizione sono uguali a quelle previste per l’iscrizione dei singoli agenti. 

La domanda di rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale deve essere depositata nel sistema informatico centrale entro il 60° giorno precedente alla scadenza dell’iscrizione, pagando l’imposta di bollo ed i diritti di segreteria stabiliti dal CONI.

La cancellazione dal Registro nazionale avviene con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi quando o è l’interessato a richiederlo oppure quando vengono meno i requisiti previsti dal Regolamento.

Prova generale presso il CONI

È il CONI insieme al Comitato italiano paraolimpico (CIP) ad organizzare ogni anno due sessioni di prova generale.

Attraverso la prova generale si intende accertare la conoscenza del diritto allo sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.

Può partecipare alla prova generale chi ha i requisiti previsti dal regolamento del CONI o chi ha assolto all’obbligo di frequenza del tirocinio professionale o di frequenza del corso di formazione o ne sia esonerato a seguito di una motivata richiesta valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi a seguito degli studi universitari svolti. 

L’idoneità acquisita con la prova generale ha validità biennale.

Prova speciale presso le Federazioni sportive

La prova speciale è organizzata annualmente dalle Federazioni sportive almeno due volte in un anno. Possono partecipare alla prova speciale chi ha superato la prova generale ed ha i requisiti eventualmente richiesti da ogni singola Federazione sportiva. Inoltre è possibile ammettere alla prova speciale anche l’agente sportivo iscritto al Registro nazionale, che è in possesso del titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante presso altre Federazioni sportive.

Attraverso la prova speciale si intende accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l’ordinamento federale oppure, se la prova viene effettuata presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP), dovrà essere accertato l’ordinamento del CIP.

Attività di agente sportivo su base temporanea ed occasionale

Possono svolgere attività di agente sportivo su base temporanea ed occasionale i cittadini non europei e le società che hanno la loro sede legale fuori da uno Stato appartenete all’Unione Europea. L’attività può essere svolta a condizione che:

  • risultino abilitati da almeno 1 anno come agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera riconosciuta dalla Federazione internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti;
  • nell’ultimo anno devono aver ricevuto 2 mandati ed eseguito effettivamente le relative attività.

Per svolgere attività temporanea ed occasionale di agente sportivo occorre presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale – elenco agenti sportivi domiciliati.

L’agente sportivo che deve svolgere la propria attività su base temporanea ed occasionale deve effettuare la domiciliazione presso un agente domiciliatario regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, od alla sezione agenti sportivi stabiliti.

L’agente domiciliato e l’agente domiciliatario agiscono congiuntamente nell’ambito del mandato, in base agli accordi pattuiti e riportati nell’accordo di collaborazione tra sottoscritto da entrambi.

L’iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi domiciliati ha validità trimestrale a partire dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell’iscrizione da parte della Commissione per gli agenti sportivi ed è rinnovabile una volta sola nell’anno solare.

Spetta al CONI accertare che l’attività svolta in Italia sia svolta su base temporanea ed occasionale.

Aspetto sanzionatorio

In base al Regolamento possono essere sanzionati sia gli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale sia chi ha svolto attività di agente sportivo senza risultare iscritto al Registro nazionale.

Nei confronti di chi ha svolto l’attività di agente sportivo senza risultare iscritto al Registro nazionale oltre alla sanzione dell’annotazione è prevista anche la segnalazione all’autorità giudiziaria per l’esercizio abusivo della professione, disciplinata dall’articolo 348 del Codice penale.

Le singole Federazioni sportive irrogano provvedimenti disciplinari nei riguardi degli agenti sportivi, delle società sportive e dei tesserati che si sono serviti dell’operato o dei servizi prestati, anche di fatto, del soggetto non iscritto al Registro nazionale, o in elenchi o albi nazionali ed internazionali che disciplinano la professione di agente sportivo.

In primo grado è la Commissione per gli agenti sportivi, istituita nell’ambito della Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti oggetto di sanzione disciplinare, ad avere competenza ad accertare le violazioni contemplate ed irrogare le sanzioni; mentre in secondo grado la competenza è della Commissione per gli agenti sportivi in base al procedimento disciplinare contenuto nel regolamento CONI.

La sanzione pecuniaria irrogata deve essere pagata alla Federazione sportiva nel cui ambito sono successi i fatti integranti la violazione disciplinare.

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