SCHEDA PRATICA
DI SAVERIO CINIERI | 19 FEBBRAIO 2026
Le imprese iscritte alla gestione INPS commercianti e artigiani sono tenute a versare i contributi previdenziali in relazione allo svolgimento effettivo della attività, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui c’è stato almeno un giorno di prestazione. Non sono dovuti pertanto se si verifica una sospensione (servizio militare, svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato con contratto a termine – la maternità non è considerata causa di sospensione).
Fonti ufficiali
Circolare INPS n. 14/2026
Calcolo dei contributi
L’aliquota e il reddito di impresa sono i due elementi in base ai quali si calcola il contributo, che è dunque dato dalla percentuale del reddito imponibile.
La legge ha fissato un contributo minimo e uno massimo e, pertanto, in assenza di qualsiasi reddito di impresa o in presenza di un reddito inferiore a quello stabilito dalla legge come minimo imponibile, è su quest’ultimo che va applicata l’aliquota contributiva. Così pure, in presenza di un reddito superiore al limite massimo, l’aliquota va applicata fino al tetto.
Il minimale è uguale a 312 volte la retribuzione minima giornaliera di un operaio del settore artigianato o commercio.
Il massimale è dato dal tetto annuo della retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti maggiorato di due terzi.
Leggi la Circolare Contributi e massimali per artigiani e commercianti: l’INPS fornisce le istruzioni per il 2026
Contribuzione sul minimale
L’aliquota contributiva varia in relazione alla tipologia dei soggetti a cui il contributo si riferisce e alla consistenza del reddito d’impresa.
Per l’anno 2026, in base a quanto previsto dalla circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14circolare INPS 7 febbraio 2024, n. 33, il reddito minimo annuoda prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 18.808,00. Pertanto, le aliquote per l’anno sono le seguenti:
| Soggetti | Aliquota anno 2026 | |
| Commercianti | Artigiani | |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori | 24,48% | 24% |
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
| Soggetti | Contributi sul minimale | |
| Commercianti | Artigiani | |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti | 4.611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) | 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
| Soggetti | Contributi sul minimale | |
| Commercianti | Artigiani | |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti | 384,31 (383,69 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) | 376,78 (376,16 IVS + 0,62 maternità) |
Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.5808,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2026, all’importo di 56.224,00 euro.
Per i redditi superiori a 56.224,00 euro annui è previsto l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, per il 2026, risultano determinate come segue:
| Soggetti | Scaglione di reddito | Aliquote anno 2026 | |
| Commercianti | Artigiani | ||
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti | fino a 56.224 | 24,48% | 24% |
| da 56.224 | 25,48% | 25% | |
Il contributo di cui sopra – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026.
Massimale imponibile di reddito annuo
In presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2026 pari a 56.224,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2026, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 93.707,00 euro (56.224,00 più 37.483,00).
I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2026, a 122.295,00 euro e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
| Soggetti | Contributi | |
| Commercianti | Artigiani | |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori | 23.314,31 (€ 56.224*24,48% + € 37.483*25,48%) | 22.864,51 (€ 56.224*24% + € 37.483*25%) |
Invece, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
| Soggetti | Contributi | |
| Commercianti | Artigiani | |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori | 30.598,53 (€ 56.224*24,48% + € 66.071 *25,48%) | 30.011,51 (€ 56.224*24% +€ 66.071*25%) |
Contribuzione a saldo
Il contributo IVS dovuto dai commercianti e artigiani:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare all’amministrazione finanziaria nel 2027).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
- imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare INPS n. 12 del 22 gennaio 2004).
Di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli F24, alle scadenze che seguono:
| Contributi | Termini |
| Sul minimale: | |
| 1° rata (primo trimestre) | 16 maggio |
| 2° rata (secondo trimestre) | 20 agosto |
| 3° rata (terzo trimestre) | 16 novembre |
| 4° rata (quarto trimestre) | 16 febbraio dell’anno successivo |
| Sul reddito eccedente il minimale: | |
| – acconti e saldi | Scadenze previste per il versamento degli acconti e saldi IRPEF |
Adempimenti dichiarativi
I commercianti e gli artigiani devono compilare il prospetto contributivo presente nella Sezione I del quadro RR del modello Redditi – Persone fisiche.
Le istruzioni alla dichiarazione prevedono l’obbligo di compilazione del prospetto contributivo solo per coloro che hanno una posizione INPS aperta e, quindi, sono in possesso del numero di codice individuale.
Concordato preventivo biennale
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato D.Lgs. n. 13/2024.
Per l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 e n. 9/E del 24 giugno 2025.
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