3° Contenuto: Patto di non concorrenza sottoscritto da agente anche in assenza di corrispettivo: validità

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 19 FEBBRAIO 2026

Con la pronuncia in esame (Ordinanza n. 1226 del 20 gennaio 2026 ), la Suprema Corte ha affermato la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale stipulato tra la società preponente e l’agente anche in assenza di uno specifico corrispettivo, sul rilievo che la violazione dell’art. 1751-bis c.c. non è assistita da una sanzione di nullità. Ne consegue che la relativa disciplina deve ritenersi derogabile sia nell’“an” (quanto all’an debeatur), sia nel “quomodo” (quanto alle modalità di determinazione e corresponsione del compenso).

Patto di non concorrenza post contrattuale: l’analisi dell’art. 1751-bis c.c.

La possibilità di stipulare un “Patto di non concorrenza”, che limiti lo svolgimento da parte di un Agente di un’attività concorrenziale all’Azienda dopo la cessazione del rapporto di agenzia, aveva già ricevuto regolamentazione legale anche per gli agenti (analogamente a quanto già previsto per i dipendenti dall’art. 2125 del Codice civile) nel disposto dell’art. 1751-bis, c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 303/1991).

Detta norma, che si componeva di un unico comma, nel prevedere i requisiti di legittimità del Patto, non sanciva peraltro l’obbligo di corrispondere un compenso per remunerare il vincolo di non concorrenza imposto all’ex agente.

La previsione di tale corrispettivo è stata invece introdotta dall’art. 23 della Legge n. 422/2000 che ha inserito nell’art. 1751-bis il comma 2 .

Analizzando la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 1751-bis, si rileva come l’intento del legislatore sia stato quello di prevedere, a fronte dell’assunzione da parte dell’Agente di specifico obbligo di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, l’obbligo in capo all’Azienda Preponente di corrispondere all’Agente stesso una “indennità di natura non provvigionale”.

È evidente come dalla formulazione della suddetta norma, ne consegua che tale somma:

  • non possa essere indistintamente compresa all’interno delle provvigioni;
  • anche qualora venisse quantificata con riferimento alle provvigioni (ad esempio in misura percentuale sul valore di queste, oppure in misura percentuale sul valore degli affari andati a buon fine, così come avviene per le provvigioni), dovrà comunque costituire una somma separata dai compensi provvigionali medesimi e individuata espressamente a titolo di “indennità per il patto di non concorrenza”;
  • per effetto della espressa esclusione della natura provvigionale, non costituisca base di calcolo per il FIRR, né per la contribuzione previdenziale o assistenziale Enasarco, né per l’indennità suppletiva di clientela, né per l’indennità di mancato preavviso.

Quanto invece alla definizione dell’entità di tale indennità, la norma prevede che la stessa venga definita

→ dalle parti, tenuto conto degli Accordi economici nazionali di categoria (c.d. indennità contrattuale)

ovvero, in mancanza,

→ dal giudice in via equitativa (c.d. indennità giudiziale)

e ne definisce, per entrambe le ipotesi, i parametri a cui la stessa deve essere commisurata.

Sul piano “contrattuale”, i parametri che le parti devono necessariamente utilizzare per determinare l’entità dell’indennità, anche tenendo conto di quanto sarà previsto dagli eventuali futuri AEC di settore (che a tutt’oggi nulla prevedono in materia), sono i seguenti:

  1. durata del Patto di non concorrenza (ossia del vincolo imposto all’ex Agente), la quale non può in ogni caso essere superiore ai due anni (come peraltro già previsto dal medesimo art. 1751-bis, c.c.). In caso contrario, in analogia con quanto previsto dall’art. 2125 c.c. per il Patto di non concorrenza stipulato con il personale dipendente, deve a nostro avviso ritenersi che il Patto non sia nullo, ma automaticamente ridotto nella sua validità temporale ad un periodo non superiore ai 2 anni;
  2. natura del contratto di agenzia (in assenza di ulteriori specificazioni, il criterio può a nostro avviso essere interpretato in diversi modi, ad esempio intendendo per “natura” del contratto la sua durata a tempo indeterminato ovvero a termine, oppure il suo regime di “mono” o “plurimandatarietà”, anche se in quest’ultimo caso risulterebbe una duplicazione di uno dei criteri previsti per la determinazione dell’indennità da parte del giudice).

Sul piano “giudiziale”, la norma dispone che “in difetto di accordo fra le parti” sulle entità dell’indennità per il Patto di non concorrenza, questa venga definita in via equitativa dal giudice, il quale nella propria valutazione dovrà fare riferimento, oltre che ai parametri che debbono essere utilizzati dalle parti, anche ai seguenti elementi:

  1. media dei corrispettivi riscossi dall’agente “in pendenza di contratto“ e loro incidenza sul volume di affari complessivo (evidentemente della Società preponente) nello stesso periodo;
  2. cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. ampiezza della zona assegnata all’agente;
  4. esistenza o meno del vincolo di “esclusiva per un solo preponente” (ossia regime di “mono” o “plurimandatarietà”).

La legge prevede dunque un intervento del giudice in via sussidiaria e suppletiva rispetto alle parti a fronte del mancato accordo fra queste in merito alla misura dell’indennità.

L’eventuale ricorso al giudice per definire la misura dell’indennità potrebbe essere attivato ad esempio nell’ipotesi in cui le parti, in presenza di un Patto di non concorrenza già stipulato (e magari già parzialmente remunerato nel corso del rapporto) alla data dell’1 giugno 2001, intendano conservare il medesimo, senza peraltro trovare l’accordo sull’adeguamento della misura dell’indennità ai nuovi criteri di legge  oppure, non trovino l’accordo sulla esatta quantificazione della medesima, ancorché i relativi criteri di determinazione siano stati di comune accordo individuati in occasione della stipulazione del Patto di non concorrenza all’inizio o nel corso del rapporto di agenzia.

In tal caso la legge prevede la possibilità di ricorso al giudice per una valutazione “equitativa” sulla base anche dei criteri sopra esposti.

Infine, quanto al momento della corresponsione del corrispettivo, l’art. 1751-bis c.c. prevede che la corresponsione avvenga “in occasione della cessazione del rapporto di lavoro”.

Stante la dizione letterale della norma deve certamente escludersi che l’indennità possa essere corrisposta prima della data di cessazione del rapporto di agenzia, mentre risulta invece legittimo ritenere che la corresponsione della somma pattuita debba avvenire al momento della cessazione del rapporto di agenzia.

L’Ordinanza n. 1226/2026

Premessa

Con l’Ordinanza  in commento, la Corte di cassazione affronta una pluralità di questioni di particolare rilievo in materia di contratto di agenzia, quali:

  1. la giusta causa di recesso per violazione del patto di non concorrenza e il requisito dell’immediatezza;
  2. la nozione di concorrenza rilevante ex art. 1743 c.c.;
  3. il compenso per attività di incasso;
  4. la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale privo di corrispettivo;
  5. la nullità del patto di cessione merci in funzione sostitutiva delle provvigioni, quale strumento elusivo del divieto di star del credere.

Nell’analisi della sentenza in esame, ci soffermeremo sul tema della validità del patto di non concorrenza post-contrattuale privo di corrispettivo.

Il fatto 

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Lucca, l’Agente, in relazione al rapporto di agenzia svoltosi tra le parti dal 27 febbraio 2002 al 17 maggio 2017, richiedeva la condanna dell’Azienda Preponente al pagamento in suo favore dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela sul presupposto che il recesso dalla stessa intimato fosse stato privo di giusta causa, oltre al pagamento dell’indennità di incasso e maneggio denaro.

Di contro, l’Azienda Preponente affermava la legittimità del recesso per giusta causa, in quanto intimato per violazione da parte dell’Agente del patto di non concorrenza post contrattuale, nonché delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cessione di merce all’Agente, chiedendo al tribunale di condannare l’Agente al risarcimento del danno pari al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza post contrattuale e degli importi corrispondenti alle merci cedute all’agente in forza del contratto di concessione vendita stipulato tra le parti .

Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale:

  • da un lato, confermava la legittimità del recesso per giusta causa intimato dalla Preponente, in considerazione del fatto che l’Agente sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia si era reso responsabile della violazione dell’obbligo di non concorrenza;
  • dall’altro, accoglieva la domanda della società di condanna relativa al risarcimento del danno derivante da tale attività di concorrenza non ammessa per il periodo successivo allo svolgimento del contratto.

Ad analoghe conclusioni giungeva anche la Corte d’Appello.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Agente proponeva ricorso in Cassazione.

Le motivazioni dell’Agente del ricorso in Cassazione

Relativamente alla violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, l’Agente contesta la decisione della Corte d’Appello di ritenere valido un patto di non concorrenza post contrattuale nel quale non era stato previsto uno specifico corrispettivo nonostante l’assunzione da parte dell’Agente stesso del relativo obbligo per i 2 anni successivi dalla cessazione del rapporto di agenzia.

La decisione della Cassazione e le relative motivazioni

La Corte di Cassazione respinge le motivazioni sostenute dal ricorrente confermando la validità del patto di non concorrenza anche in assenza di specifico corrispettivo in favore dell’Agente sulla base delle seguenti argomentazione.

In particolare, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 1751-bis c.c. – pur prevedendo la corresponsione di un’indennità non provvigionale – non sanziona con nullità la mancata previsione del compenso, essendo la relativa disciplina derogabile nell’“an” e nel “quomodo”.

Secondo la Corte, infatti, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.

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