1° Contenuto riservato: Previdenza: ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Ricongiunzione in entrata, determinazione dell’onere, accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della pensione

DI ALICE CHINNICI | 19 FEBBRAIO 2026

Con la Circolare 9 febbraio 2026, n. 15 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Premessa

La Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26039/2019ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale).
Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando tale pronuncia, hanno ribadito che la Legge n. 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

Pertanto, con la Circolare n. 15/2026  l’Istituto previdenziale ha superato l’attuale orientamento amministrativo seguito in materia e fornito indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

Per quanto concerne la ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, si applicano i criteri stabiliti dalla Legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.

Ricongiunzione in entrata: platea esclusa

La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono, pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più disponibile.

Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996).

Determinazione dell’onere

Tenuto conto che i periodi contributivi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati nel sistema contributivo, ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione in entrata in tale Gestione si applica il criterio di calcolo delineato dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997.

L’onere è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, ossia applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto.

Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla Legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione.

Per la determinazione dell’onere si utilizzano i seguenti parametri:

  • aliquota contributiva: si utilizza l’aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Poiché le aliquote IVS nella Gestione separata sono diversificate, o lo sono state nel tempo, a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, del reddito e della contemporanea titolarità di ulteriori rapporti assicurativi o di pensioni (dirette o indirette), l’INPS chiarisce, in ottica di semplificazione, che l’aliquota IVS da utilizzare è quella riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, pari, per il 2025, al 33%;
  • retribuzione di riferimento: l’aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (o al minore numero di mesi disponibili). L’importo retributivo di riferimento è determinato utilizzando anche le retribuzioni dei periodi ricongiunti (ove ricadenti nell’arco temporale degli ultimi 12 mesi), provenienti da altra gestione pensionistica. In presenza di un valore medio annuo di riferimento di importo inferiore all’ammontare stabilito dall’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, per l’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto minimale. Analogamente, nel caso in cui il valore medio annuo di riferimento sia superiore al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, vigente nell’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto massimale.

Dall’onere contributivo così determinato è sottratto l’ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l’onere netto da porre a carico dell’interessato.

Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della pensione

Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell’interessato per anno e con periodicità mensile, considerando ciascun mese pari a 30 giorni o a 4,333 settimane. Le frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso qualora superiori a 15 giorni e per difetto qualora pari o inferiori a tale soglia.

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, al periodo ricongiunto è attribuito un valore di copertura determinato sulla medesima retribuzione presa a base per il calcolo dell’onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto.

Per espressa previsione normativa, i periodi ricongiunti danno luogo alla “costituzione delle corrispondenti posizioni assicurative” nella gestione pensionistica in cui viene trasferita la contribuzione per effetto della ricongiunzione. Ciò significa che i periodi ricongiunti mantengono la medesima estensione e durata temporale originariamente riconosciuta presso la gestione o le gestioni di provenienza, anche in deroga al criterio di attribuzione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995. I contributi ricongiunti sono tuttavia registrati dall’inizio dell’anno di riferimento, ferma restando la durata originaria del periodo.

Ai fini della maturazione del diritto a pensionei periodi ricongiunti sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato (efficacia retroattiva).

In merito agli effetti patrimoniali deve tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata Legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto” (art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore ha previsto di non valorizzare come versato ab origine il contributo determinato con il metodo di calcolo a percentuale.

Per quantificare il montante contributivo relativo ai periodi ricongiunti deve essere applicata ai rispettivi valori retributivi (retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere, rapportata ai mesi ricongiunti) l’aliquota di computo vigente alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (aliquota di computo riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non titolari di pensione pari, per il 2025, al 33%).

La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, come disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 335/1995.

Poiché l’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 stabilisce che la rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione, tale rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la domanda è stata presentata (il montante relativo ai periodi ricongiunti deve essere rivalutato a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda).

Coerentemente a quanto chiarito in via amministrativa per tutte le operazioni di ricongiunzione, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda stessa.

Domande e ricorsi pendenti

Le disposizioni fornite con la Circolare n. 15/2026 si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, ossia dal 9 febbraio 2026 e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.

Infine, in considerazione delle diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, l’Istituto si riserva di fornire, con successivi messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative.

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