2° Contenuto: Dichiarazione IVA e LIPE ultimo trimestre

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 20 FEBBRAIO 2026

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010).
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
La comunicazione relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere eff­ettuata con la dichiarazione annuale IVA, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Fonti ufficiali

Art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. legge 30 luglio 2010, n. 122

Compilazione della LI.PE.

Nel modello previsto pela comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

Modalità
di trasmissione
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
IVA a creditoL’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Soggetti
esonerati
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (es., soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es., soggetti minimi o forfetari), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Contabilità
separate
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Informazioni da trasmettereIl Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” è composto da:
il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro).
Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”.
Termini di
presentazione
I trimestre          31 maggio
II trimestre         30 settembre
III trimestre        30 novembre
IV trimestre        28 febbraio
Messa a disposizioni dei datiI dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate.
Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati Leggi le News Li.Pe. 4° trimestre: invio entro il 2 marzo e LIPE e quadro VH del modello IVA 2026

Leggi la Scheda pratica Liquidazioni periodiche IVA – LIPE

Dichiarazione IVA al posto della LI.PE. dell’ultimo trimestre

Da alcuni anni è stata introdotta la possibilità:

  • di non presentare la LI.PE. relativa al IV trimestre, in quanto i medesimi dati sono stati inclusi nell’ambito dell’apposito quadro VP del mod. IVA (formalmente identico ai mod. LI.PE.)
  • dovendo in tal caso procedere a effettuare l’invio telematico del mod. IVA entro il mese di febbraio.

Il quadro VP non può essere compilato ove il mod. IVA sia presentato successivamente al 28 febbraio (per il 2026, 2 marzo) (la presenza del quadro restituisce un errore bloccante all’invio telematico). 

Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026 

Il quadro VP della dichiarazione IVA deve essere così compilato.

VP1Periodo di riferimento (mese o trimestre); segnalazione di situazioni particolari (subforniture, agevolazioni in caso di eventi eccezionali o operazioni straordinarie).
VP2Ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.).
Operazioni attive imponibili
Operazioni attive non imponibili
Operazioni attive esenti (art. 10, D.P.R. n. 633/1972)
Esportazioni dirette o triangolari (art. 8, D.P.R. n. 633/1972)
Cessioni ad esportatori abituali [art. 8, comma 1, lett. c)]
Servizi internazionali (art. 9)
Cessioni verso San Marino e Vaticano (art. 71)
Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l’imponibile degli acquisti/ servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse)
Operazioni attive non soggette (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972)
Operazioni attive in split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972)
Cessioni in regime del margine (D.L. 41/1995).
Operazioni escluseOperazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ossia quelle soggette al regime c.d. “monofase”
I soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (es., l’editore deve indicare l’imponibile delle operazioni per le quali è debitore dell’IVA).
VP3Ammontare complessivo degli acquisti (nazionali, intracomunitari e importazioni) relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.
Acquisti domestici di beni e servizi (compresi acquisti da contribuenti minimi e forfetari e acquisti di rottami)
Acquisti intracomunitari di beni e servizi
Importazioni
Acquisti con IVA indetraibile
Acquisti soggetti a reverse charge
Acquisti rientranti nel regime del margine
Acquisti effettuati con lettera d’intento [art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972]
Operazioni esenti (art. 10, D.P.R. n. 633/1972).
VP4IVA esigibile
VP5IVA detratta
VP6IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l’IVA esigibile e l’IVA detratta)
VP7Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 100,00 euro
VP8Credito IVA del periodo precedente
VP9Credito IVA dell’anno precedente
VP10Versamenti effettuati per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario
VP11Eventuali crediti d’imposta
VP12Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
VP13Importo dell’acconto IVA e metodo di calcolo
VP14Importo dell’IVA da versare

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