COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 20 FEBBRAIO 2026
Non vanno tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Chiarisce così l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 37 del 12 febbraio 2026 .
Premessa
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 37 del 12 febbraio 2026 , ha chiarito che, una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate in funzione dell’attività di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, non devono essere oggetto di autonoma tassazione.
Il Quesito alle Entrate
Un contribuente, cittadino italiano fiscalmente residente in Italia, nel porre una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate fa presente che dal mese di dicembre 2016 al mese di dicembre 2022 ha svolto la propria attività lavorativa nel Paese estero X presso una società che fiscalmente vi risiede.
L’imponibilità dei due tipi di prodotti si è realizzata nel 2024, per l’esercizio delle stock options, e nel 2025, per l’assegnazione gratuita delle azioni legate alle performance shares.
Nonostante l’attività svolta all’estero, l’interessato ha sempre mantenuto la residenza fiscale in Italia in base all’articolo 2 del TUIR e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con entrambi gli Stati coinvolti. Per tutto il periodo interessato, la sua retribuzione è soggetta a imposizione in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il soggetto istante chiede se l’imposizione mediante il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR,assorbe ed esaurisce la tassazione italiana a suo carico del reddito di lavoro dipendente percepito nel:
- 2024, a fronte dell’esercizio delle stock options maturate dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2019;
- 2025, a fronte dell’assegnazione a titolo gratuito delle azioni della Società estera X, per effetto del raggiungimento degli obiettivi previsti per il performance period compreso tra il mese di luglio 2022 e il mese di giugno 2025.
Cenni sulle retribuzioni convenzionali
Le “retribuzioni convenzionali” per i lavoratori all’estero sono importi di retribuzione fissati annualmente con apposito decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e MEF) che non corrispondono necessariamente alla paga effettiva del lavoratore, ma rappresentano una base forfettaria su cui calcolare:
- i contributi previdenziali e assistenziali (INPS);
- i premi assicurativi contro infortuni e malattie professionali (INAIL);
- il reddito imponibile ai fini IRPEF in determinati casi.
In altre parole, invece di assumere a riferimento la retribuzione realmente corrisposta (che può essere variabile, articolata in più voci e in valuta estera), la legge consente – e in certi casi impone – di usare una retribuzione “tipo” definita dal decreto, diversa per settore, qualifica e fascia retributiva.
Ai fini IRPEF, l’art. 51, comma 8‑bis, TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– lavoro prestato all’estero in via continuativa;
– l’attività all’estero è oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (non una semplice trasferta accessoria rispetto all’attività in Italia);
– il dipendente soggiorna nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi (continuativi o frazionati, comprendendo ferie, festività e riposi);
– il lavoratore resta fiscalmente residente in Italia;
– viene stipulato un contratto che prevede l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e il collocamento in uno “speciale ruolo estero”.
In tali casi, il reddito imponibile non è calcolato sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ma sull’importo convenzionale fissato dal decreto annuale, con possibile vantaggio fiscale se il salario reale è più elevato della retribuzione convenzionale.
La disciplina non si applica, però, quando una convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero per il reddito di lavoro dipendente: in tal caso prevale la convenzione internazionale, e la tassazione convenzionale italiana non opera.
La retribuzione convenzionale ingloba anche i fringe benefit
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che il criterio di determinazione del reddito si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
L’applicazione di tale disposizione comporta, che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero, in deroga al criterio analitico dettato dall’articolo 51, comma 1, del medesimo TUIR, è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che nel caso in esame, il contribuente istante non deve assoggettare a tassazione il reddito da lavoro dipendente (fringe benefit) conseguito nel 2024 per effetto dell’esercizio delle stock options con vesting period dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2019, né quello derivante nel 2025 dall’assegnazione a titolo gratuito delle azioni della Società estera X a seguito del raggiungimento degli obiettivi del piano incentivante con performance period compreso tra il mese di luglio 2022 e il mese di giugno 2025.
Ciò in quanto, in base a quanto rappresentato dall’istante, durante il periodo di maturazione delle predette stock options e performance sharesha svolto all’estero l’attività di lavoro in qualità di residente in Italia, assoggettando la relativa retribuzione a tassazione ai sensi del citato articolo 51, comma 8-bis, del TUIR e, pertanto, i fringe benefit in questione sono da ritenersi assorbiti nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.
L’Istante deve, invece, assoggettare a tassazione nel nostro Paese il fringe benefit derivante dall’esercizio delle stock options maturate dal mese di giugno al mese di novembre 2016 in quanto, sulla base di quanto dichiarato, il reddito di lavoro dipendente relativo a tale periodo non è stato assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2, comma 2 e 51, comma 8-bis
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 12 febbraio 2026, n. 37
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