4° Contenuto Riservato: Certificazione unica

SCHEDA PRATICA

DI MARCO BOMBEN | 24 FEBBRAIO 2026

I sostituti d’imposta devono rilasciare annualmente ai contribuenti-sostituiti una certificazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti e delle ritenute operate e l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Con provv. 15 gennaio 2026, n. 15707, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche della Certificazione Unica (CU 2026) adeguate per recepire le innovazioni normative introdotte per il periodo di imposta 2025.

Fonti ufficiali

Art. 4 D.P.R. n. 322/1998; R.M. n. 13/E/2024art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 108/2024C.M. n. 12/E2024provv. 15 gennaio 2026, n. 15707

Ambito applicativo

La Certificazione Unica risulta utile ad attestare: 

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomoprovvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore) e 67, comma 1 (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), dello stesso TUIR;
  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
  • le relative ritenute di acconto operate;
  • le detrazioni effettuate;
  • l’ammontare dei redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Leggi la Guida Certificazione Unica 2026

Le novità 2026

La CU 2026 presenta una struttura del tutto analoga al modello dell’anno scorso arricchita dalle seguenti novità:

NOVITÀPUNTI INTERESSATI
Compensi agli addetti alle corse ippiche: nella sezione I della “Certificazione di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, viene aggiunto il nuovo punto 13, nel quale andrà indicata la quota imponibile dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’ autorità vigilante. La Legge di bilancio 2025 ha aggiunto la lettera l-bis al comma 1 dell’art. 50, TUIR, secondo cui i redditi in argomento:
sono assimilati a quelli di lavoro dipendente,
costituiscono reddito imponibile per la sola parte che eccede, complessivamente nel periodo d’imposta, la soglia di 15.000 euro.
I compensi corrisposti, al lordo della quota che non concorre a formare il reddito, vanno riportati al punto 480.
13, 480
Ulteriore detrazione: trova spazio nel modello la misura prevista dall’art. 1, comma 6, della Legge di bilancio 2025 per i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro. Se in sede di conguaglio non risulta spettante, il sostituto deve provvedere a recuperare tale importo. 
Ulteriore detrazione
Reddito complessivo (RC)
Ulteriore detrazione
Calcolo
Tra 20.001 e 32.000
1.000,00 €
Importo fisso
32.001
999,88 €
1.000 x ((40.000 – RC) / 8.000)
33.000
875,00 €
34.000
750,00 €
35.000
625,00 €
36.000
500,00 €
37.000
375,00 €
38.000
250,00 €
39.000
125,00 €
40.000
– €
40.001
– €
368, 469-470
Benefit nuovi assunti 2025: esporre le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro situato a più di cento chilometri di distanza dalla precedente residenza, ai sensi dell’art. 1, commi da 386 a 389, della Legge di bilancio 2025.476
Indennità esente: si tratta della somma che non concorre a formare il reddito imponibile prevista dal comma 4, art. 1, Legge di Bilancio 2025, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione di quelli indicati alla lett. a), comma 2, art. 49 TUIR, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. L’importo dell’indennità esente va però determinato sul reddito di lavoro dipendente del contribuente (eventualmente rapportato all’intero anno) secondo le seguenti percentuali:
Reddito lavoro dipendente
Percentuale
Fino a 8.500 €
7,1 %
Tra 8.501 e 15.000 €
5,3%
Tra 15.001 e 20.000 €
4,8%
718-728
Nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito
Redditi da lavoro sportivo: vengono aggiunti ulteriori campi informativi e inseriti nuovi punti dove specificare numero gi giorni del rapporto di lavoro e data di inizio/cessazione dello stesso (ovvero la sussistenza al 31 dicembre 2025).
Leggi la Circolare CU 2026: le novità per il lavoro sportivo
787-790
Familiari a carico: dal periodo d’imposta 2025 possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia esclusivamente gli ascendenti conviventi con il contribuente (modifica intervenuta con l’art. 1, comma 11, Legge 30 dicembre 2024, n. 207).Righi da 1 a 9

Leggi le News CU 2026: cosa cambia per gli affitti brevi e Compensi a forfetari: esonero CU a regime con un’eccezione

In data 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle istruzioni della Certificazione Unica 2026 intervenendo su alcuni passaggi delle istruzioni relativi al regime agevolato dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015). La modifica, infatti, estende espressamente l’ambito soggettivo delle indicazioni già formulate per i rientri antecedenti al 30 aprile 2019 anche ai lavoratori rientrati dopo il 30 aprile 2019 che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015, evitando letture riduttive che avrebbero potuto riflettersi sulla scelta dei codici e sulla corretta esposizione delle somme agevolate in certificazione.

Leggi la Circolare monografica Certificazione Unica 2026: le principali novità

Soggetti obbligati all’invio

In linea generale, sono tenuti all’invio telematico della CU:

  • coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi:
    • degli artt. 23 (redditi di lavoro dipendente), 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), 25 (redditi di lavoro autonomo e altri redditi), 25-bis (provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), 25-ter (corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore), 25-quater (compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi), 29(compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. n. 600/1973;
    • dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988 (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati);
    • dell’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione);
    • dell’art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 (plusvalenze realizzate sulle indennità di esproprio e di occupazione di terreni edificabili);
  • coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. avvalersi della dichiarazione precompilata, conferendo un’apposita delega al sostituto d’imposta, professionista o CAF;
  • tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo della denuncia nominativa, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che sono assicurati all’INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022 (art. 1, comma 109, della legge n. 234/2021);
  • tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici;
  • gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici;
  • i soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Esonero CU a forfettari: disciplina a regime

L’art. 3 D.Lgs. n. 1/2024, introducendo il comma 6-septies nell’art. 4 D.P.R. n. 322/1998, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di CertificazioneUnica per i compensi corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfetario (art. 1, comma 5489, Legge n. 190/2014 e ss.mm.) o in regime di vantaggio, a partire dall’anno d’imposta 2024. Tale modifica opera a regime per cui è operativa anche rispetto alla CU 2026, compensi corrisposti nel 2025.

Resta necessario compilare e trasmettere la CU utilizzando il codice 24: “nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998”. Dunque, per i compensi erogati a tali soggetti anche se in regime forfetario sarà necessario compilare e trasmettere la CU oltre a completare gli altri adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell’art. 4 citato (cfr. Risposta ad interpello n. 132/E/2025).

È confermato altresì che i compensi erogati dai forfetari (situazione opposta a quella fin qui analizzata) dovranno trovare posto nel quadro RS del modello Redditi, senza obbligo di CU.

Modalità e termini di presentazione

Il flusso dei dati dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel e Fisconline, entro il 16 marzo 2026:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato.

L’intermediario è obbligato a rilasciare al sostituto d’imposta:

  • contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno, datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta;
  • entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento;
  • l’intermediario deve altresì conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. Si riporta di seguito lo scadenziario per la Certificazione Unica 2026 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81).

SCADENZAADEMPIMENTO
16 marzo 2026Consegna, pubblicazione o trasmissione al sostituito della CU sintetica (contenente i dati per la dichiarazione dei redditi, oltre al dato previdenziale ed assicurativo),
invio telematico all’Agenzia delle entrate del flusso della CU ordinaria
21 marzo 2026Possibilità di ritrasmettere la CU presentata originariamente entro la scadenza del 16 marzo 2026 ma scartata dal software di controllo dell’Agenzia, senza applicazione di sanzioni
30 aprile 2026Invio telematico del flusso della CU ordinaria contenente solo:
redditi di lavoro autonomo professionale,
provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato)Trasmissione telematica delle CU contenente esclusivamente:
redditi esenti, oppure
redditi non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, la CU va consegnata al lavoratore entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi, come espressamente indicato dal D.L. n. 193/2016 in modifica del comma 6-quater, art. 4, D.P.R. n. 322/1998.

Invariata la struttura del flusso che, come di consueto, si compone di:

  • Frontespizio, nel quale vengono riportati i dati e le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
  • Quadro CT, nel quale devono essere eventualmente riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;
  • Certificazione Unica 2026, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle locazioni brevi.

Sanzioni applicabili

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Invio tardivoSanzione (per ciascuna CU tardiva od omessa)Massimo (complessivo)
Entro il 15 maggio 202633,33 €20.000 €
Dal 16 maggio 2026100,00 € 50.000 €

L’Agenzia delle entrate, nella circ. n. 12/E/2024, ha ufficializzato la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche per sanare il tardivo, l’errato od omesso invio delle certificazioni uniche.

Il ravvedimento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, avrà effetti sulle sanzioni base ex art. 4, comma 6-quinques, del D.P.R. n. 322/1998 come evidenziato di seguito.

Ravvedimento operoso CU presentata entro 60 giorni – Sanzione base 33,33 €
Ravvedimento della sanzioneRiduzioneImporto
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della CU1/93,70 €
Entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione1/84,17 €
Entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione1/74,76 €
Oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione1/65,56 €
Dopo la constatazione della violazione1/56,67 €
Ravvedimento operoso CU presentata entro 60 giorni – Sanzione base 100€
Ravvedimento della sanzioneRiduzioneImporto
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della CU1/911,11 €
Entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione1/812,50 €
Entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione1/714,29 €
Oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione1/616,67 €
Dopo la constatazione della violazione1/520,00 €

La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circ. MEF n. 195/1999).

Un sostituto d’imposta ha omesso di inviare 5 CU entro il 16 marzo 2026 e ha provveduto successivamente alla loro trasmissione entro il 15 maggio 2026. In questo caso, la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base di 33,33 euro perchè siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria. La sanzione è ridotta a 1/9 in ravvedimento, siamo nei 90 giorni.

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