2° Contenuto: Registro sulla caparra: la Cassazione ferma (ancora) la fame di gettito sulle sentenze risolutive

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 24 FEBBRAIO 2026

Di fronte alla risoluzione del preliminare, l’Agenzia pretende l’imposta proporzionale sul doppio della caparra. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2816/2026, riporta ordine: si applica la tassa fissa. Ecco perché le Entrate sbagliano mira.

Premessa

Nella quotidiana guerra di trincea contro gli avvisi di liquidazione impazziti, capita spesso di imbattersi in una prassi dell’Amministrazione finanziaria tanto consolidata quanto – ci sia consentito – giuridicamente claudicante: tassare qualsiasi condanna al pagamento contenuta in una sentenzacome se fosse un trasferimento di ricchezza “nuova”, ignorando totalmente la causa giuridica che ha generato quell’obbligo.

Il caso classico, che ogni studio si è sentito raccontare almeno una volta, è quello del preliminare di compravendita saltato.

Il promissario acquirente, stanco delle inadempienze del venditore, recede e chiede al giudice la restituzione dell’acconto e il pagamento del doppio della caparra confirmatoria.

Il Tribunale accoglie. Tutto bene, finché non arriva l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate: imposta di registro al 3% su tutto, acconti e caparra raddoppiata.

La logica dell’Ufficio è disarmante nella sua semplicità (e nel suo errore): c’è una condanna a pagare somma? Allora applico l’art. 8, lettera b), della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986. Poco importa se il contratto è stato risolto: per l’Erario, quella somma è “risarcimento” e quindi “ricchezza”, ergo si tassa.

Fortunatamente, con l’ordinanza n. 2816 depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha (nuovamente) bacchettato questa interpretazione onnivora, fornendo un assist formidabile ai difensori tributari.

Il caso concreto

La vicenda riguarda una società in liquidazione, che si è vista notificare un avviso di liquidazione per una sentenza del Tribunale di Napoli. Il giudice civile aveva dichiarato risolto un preliminare e condannato la società a restituire 45.000 euro di acconto e a pagare 110.000 euro pari al doppio della caparra.

L’Agenzia, implacabile, pretendeva l’imposta proporzionale. La CTR della Campania, con una motivazione che definiremo “generosa” verso l’Erario, aveva confermato la pretesa, sostenendo la natura risarcitoria (e dunque tassabile al 3%) della condanna.

La questione di diritto: l’accessorio segue il principale

I Giudici di Piazza Cavour hanno ribaltato il tavolo con un ragionamento cristallino che dovremmo stampare e allegare a ogni istanza di autotutela.

Il cuore del problema è il rapporto tra due lettere dello stesso art. 8 della Tariffa:

  • la lettera b) tassa al 3% le condanne al pagamento (regola generale);
  • la lettera e) tassa in misura fissa le sentenze che dichiarano la risoluzione del contratto, anche se prevedono restituzioni.

La Suprema Corte ci ricorda un principio basilare che all’Agenzia spesso sfugge: la lettera e) è norma speciale rispetto alla lettera b). dpr01986042600131av0001a

Se c’è risoluzione, si applica la fissa.

Ma il vero passaggio “politico”, nel senso nobile del termine, è sulla natura della ricchezza. L’imposta proporzionale colpisce i trasferimenti di ricchezza, lo spostamento patrimoniale che arricchisce una parte. Quando invece un contratto si risolve (o si recede ex art. 1385 c.c.), l’obiettivo è il ripristino dello status quo ante.

La restituzione della caparra, e persino il pagamento del suo doppio, non creano “nuova” ricchezza tassabile ai fini del registro, ma servono a riportare le parti nella posizione in cui si sarebbero trovate se quello sfortunato contratto non fosse mai stato firmato o se non ci fosse stato l’inadempimento.

La condanna pecuniaria è meramente accessoria alla pronuncia demolitoria del vincolo contrattuale.

Spunti operativi

Cosa portiamo a casa per la pratica di domani mattina?

  • Analisi critica degli avvisi: quando arriva la liquidazione su una sentenza civile, non fermatevi al quantum. Andate a vedere il titolo. Se la condanna pecuniaria scaturisce da una risoluzione, nullità o annullamento, l’Agenzia non può applicare l’aliquota proporzionale.
  • Il doppio binario della caparra: l’Agenzia proverà sempre a dirvi che il “doppio” della caparra è risarcimento puro e quindi sconta il 3%. Rispondete con la Cassazione n. 2816/2026: anche quella somma, funzionale al recesso, partecipa alla natura “restitutoria/ripristinatoria”dello scioglimento del vincolo. Non c’è capacità contributiva autonoma, c’è solo il costo del fallimento dell’affare.
  • Il ricorso: se l’Ufficio non sente ragioni in autotutela, il ricorso è blindato. Il principio di diritto è netto: la condanna alla restituzione del doppio della caparra, in caso di recesso dal preliminare, sconta l’imposta fissa.

Resta un po’ di frustrazione nel constatare come, nel 2026, si debba ancora arrivare in Cassazione per affermare che se un affare salta e i soldi tornano indietro (magari con una penale), lo Stato non dovrebbe pretenderne, a sua volta, una parte. Ma tant’è. Almeno ora abbiamo il precedente giusto da utilizzare senza se e senza ma.

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