4° Contenuto Riservato: Novità tassazione lavoro dipendente nella Legge di Bilancio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

PRIMA LETTURA

DI ANDREA AMANTEA | 25 FEBBRAIO 2026

L’Agenzia delle Entrate, in data 24 febbraio 2026, ha pubblicato la circolare n. 2/2026 con la quale fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, in materia di tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo ovvero prestato nei giorni di riposo settimanale e su turni.

Circolare n. 2/2026
Ambito di interventoChiarimento
Imposta sostitutiva rinnovi contrattuali (comma 7, art. 1, Legge n. 199/2025)L’imposta sostitutiva al 5% si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026:
senza che sia necessaria una specifica istanza del lavoratore,
se non la consegna al sostituto d’imposta delle CU riferite ad eventuali altri rapporti di lavoro intrattenuti nel 2025 (basta anche una dichiarazione di atto notorio per la verifica del limite reddituale 2025 pari a 33.000 euro),
fatta salva espressa rinuncia scritta alla “sostitutiva”,
anche in sede di dichiarazione dei redditi, tale canale è obbligatorio per i lavoratori domestici in assenza di un sostituto d’imposta.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.
Rimane fermo il c.d. il principio di cassa allargato, per cui la tassazione light riguarderà anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2027.
In presenza di aumenti contrattuali distribuiti su più anni,  l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
Nell’ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:
• 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
• 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
• 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
• 61,00 euro dal 1° giugno 2028.
In tal caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026).
Circa il perimetro oggettivo della tassazione sostitutiva al 5%, questa riguarda:
le dodici mensilità;
la tredicesima e l’eventuale quattordicesima;
il c.d. superminimo come da incremento contrattuale.
Sono, altresì, inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi:
gli scatti di anzianità e
le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario,
nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Per i c.d. lavoratori impatriati nonché per i docenti e i ricercatori, la tassazione sostitutiva riguarda la sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.
In relazione al c.d. trattamento integrativo (c.d. Bonus IRPEF – art. 1, D.L. n. 3/2020), il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7 della Legge di Bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare la condizione necessaria ai fini del bonus, la quale richiede che l’imposta lorda determinata in relazione al reddito complessivo sia superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. In tal modo si evitano penalizzazioni in capo al dipendente.
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno (commi 101112) La tassazione sostitutiva al 15% si applica alle somme corrisposte nel 2026 entro il limite annuo di 1.500 euro (non concorrono al limite i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva):
per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno(art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e CCNL;
per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL; sul punto, stante il tenore letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;
per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 66/2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.
Restano, invece, escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.
Restano, invece, escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.

Leggi anche L’Opinione “Tassazione agevolata 2026 su aumenti contrattuali e indennità di turno”

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