COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 25 FEBBRAIO 2026
Con la Sentenza 12 gennaio 2026, n. 4260 , la Corte d’Appello di Roma affronta nuovamente il delicato tema della configurabilità del trasferimento d’azienda in ipotesi di cambio di appalto con clausola sociale e conseguente passaggio dei lavoratori, confermando che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto da parte del nuovo appaltatore non esclude di per sé la configurabilità del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., salvo che il subentrante – gravato del relativo onere probatorio – dimostri di essere dotato di una propria autonoma struttura organizzativa e produttiva e che sussistano concreti elementi di discontinuità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i fattori della produzione.
Ne consegue che non è sufficiente il mero richiamo a clausole sociali o ad atti negoziali collettivi, non potendo la contrattazione derogare alla disciplina imperativa interna ed eurounitaria in materia di tutela dei lavoratori nei trasferimenti di azienda.
Cambio di appalto: profili giuslavoristici
Il cambio di appalto si verifica quando, alla scadenza di un contratto di appalto, il committente affida il medesimo servizio a un nuovo appaltatore.
Sotto il profilo giuslavoristico, la questione centrale riguarda la sorte dei lavoratori impiegati nell’appalto cessato e l’eventuale obbligo di assunzione da parte dell’impresa subentrante.
Nell’ordinamento giuslavoristico, la fattispecie di cambio di appalto è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
– art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda);
– art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 (appalto e responsabilità solidale);
– disciplina collettiva (clausole sociali previste dai CCNL);
– normativa sugli appalti pubblici (clausole sociali ex Codice dei contratti pubblici).
Cambio di appalto e art. 2112 c.c.
L’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 al comma 3 prevede che “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.
In altri termini, secondo la disposizione di cui sopra il cambio di appalto non comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d’azienda. Infatti, tale disposizione trova applicazione solo quando il subentro dell’appaltatore integra un trasferimento di azienda o di ramo, ossia quando vi sia:
- trasferimento di un’entità economica organizzata;
- mantenimento dell’identità dell’attività;
- passaggio di beni, strutture o organizzazione significativa.
La giurisprudenza (Cassazione e Corte di Giustizia UE) ha chiarito che:
- nei servizi labour intensive (es. pulizie, vigilanza, logistica), il trasferimento può configurarsi anche in assenza di beni materiali, qualora vi sia passaggio sostanziale del personale;
- tuttavia, il mero subentro accompagnato dall’assunzione di alcuni lavoratori non è sufficiente, se manca il trasferimento di un complesso organizzato.
In assenza dei presupposti dell’art. 2112 c.c., il rapporto con l’appaltatore uscente si estingue e il subentrante non è automaticamente obbligato alla prosecuzione.
In aggiunta alle disposizioni di legge sopra indicate, la fattispecie di cambio di appalto è spesso disciplinata dai CCNL che prevedono clausole sociali che disciplinano l’obbligo di riassorbimento del personale in forza delle quali:
- si esclude la fattispecie di trasferimento ex art. 2112 c.c.;
- si introduce un obbligo contrattuale di assunzione, generalmente subordinato a determinate condizioni (continuità del servizio, compatibilità organizzativa, requisiti professionali).
Cambio di appalto e profili di responsabilità
Nel cambio di appalto:
- l’appaltatore uscente resta responsabile dei crediti maturati sino alla cessazione del rapporto;
- il committente privato è soggetto al regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003;
- in caso di appalto pubblico, opera l’esclusione della responsabilità solidale ex art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.
La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 12 gennaio 2026
Il fatto
La controversia trae origine dall’azione monitoria promossa da una lavoratrice del settore pulizie scolastiche, che – a fronte dell’avvicendamento nel tempo di diverse cooperative appaltatrici – chiedeva il pagamento del TFR maturato nel periodo 2001-2012, in applicazione del regime di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. della Società subentrata in tale appalto.
La società appellante respingeva la richiesta della ex dipendente sul presupposto che, essendosi verificato un mero cambio di appalto con riassorbimento del personale in forza di clausola sociale (art. 4 CCNL di settore), non poteva trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 2112c.c. e di conseguenza il relativo regime di responsabilità solidale in ordine al TFR maturato presso i precedenti datori di lavoro.
Le motivazioni dei giudici di secondo grado
La Corte d’Appello preliminarmente osserva come, mentre il testo previgente dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 prevedesse semplicemente che “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, inforza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda”, il testo attualmente viste della predetta disposizione come modificato dalla Legge n. 112/2016, ai fini della non configurabilità di un trasferimento d’azienda nei casi di cambio di appalto, abbia previsto espressamente che il nuovo appaltatore debba essere dotato di “una propria struttura organizzativa e operativa”.
In altri termini, secondo i giudici di secondo grado, ai fini della non applicazione dell’art. 2122 c.c. è necessaria la compresenza dei seguenti due elementi:
- che il nuovo appaltatore abbia “una propria struttura organizzativa e produttiva” autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
- che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da chiari “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa“.
Il passaggio più rilevante della motivazione riguarda la declinazione concreta dei requisiti di discontinuità.
La Corte richiama il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. 24 ottobre 2024, n. 27607 ), secondo cui l’esclusione del trasferimento richiede che il complesso organizzativo introdotto dal subentrante sia caratterizzato da “profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione“.
A parere dei giudici, infatti, non è dunque sufficiente:
- il mero richiamo ad atti negoziali o a clausole collettive;
- la formale previsione contrattuale di esclusione del trasferimento;
- l’assorbimento del personale in sé considerato,
ma occorre, piuttosto, una effettiva cesura organizzativa, idonea a far emergere una diversa identità imprenditoriale.
Fermo quanto sopra, sotto il profilo probatorio, la Corte, richiamando la Cassazione, evidenzia che la modifica apportata all’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 dalla Legge n. 122/2016 di fatto introduce un’inversione dell’onere della prova: spetta alla parte che nega la configurabilità del trasferimento (di regola il nuovo appaltatore) dimostrare la sussistenza degli elementi di discontinuità.
Nel caso di specie, la società appellante:
- in primo grado si era limitata a richiamare atti negoziali collettivi;
- solo in appello aveva allegato elementi fattuali (diversa sede, orari, utilizzo di propri strumenti, presenza di ulteriori dipendenti), che secondo la Corte d’Appello, oltre a risultare generiche e prive di riscontro, sono state ritenute inammissibili perché tardive.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in appello depositato dal datore di lavoro ricorrente.
Considerazioni conclusive
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che tende a ricondurre il cambio di appalto nell’alveo dell’art. 2112 c.c. ogniqualvolta vi sia continuità funzionale dell’attività economica.
Il baricentro interpretativo si sposta definitivamente:
- dal dato formale (clausola sociale, volontà contrattuale),
- al dato sostanziale (mantenimento dell’identità economica e continuità organizzativa).
Al riguardo, la Sentenza n. 4260/2026 della Corte d’Appello di Roma nell’ambito delle ipotesi di cambio di appalto rafforza la funzione protettiva dell’art. 2112 c.c., riducendo gli spazi per operazioni elusive attraverso il semplice avvicendamento contrattuale.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2112
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29
- Corte d’Appello di Roma, sez. lav., Sentenza 12 gennaio 2026, n. 4260
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