4° Contenuto Riservato: Decreto Milleproroghe: conversione in legge al Senato

PRIMA LETTURA

DI CARLA DE LUCA | 26 FEBBRAIO 2026

Con 98 voti favorevoli, 54 contrari e un’astensione, mercoledì 25 febbraio l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo trasmesso dalla Camera, il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Decreto Milleproroghe) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1812).

ArticoloSintesi
Art. 1, comma 1 – Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’attività istruttoria sui LEP e sui relativi costi e fabbisogni standard svolta presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio. ​La proroga serve a garantire continuità al lavoro della segreteria tecnica della Cabina di regia per i LEP dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 che ha dichiarato illegittime le norme della Legge di Bilancio 2023 sulla materia. ​La disposizione offre una base giuridica transitoria in attesa delle nuove procedure di definizione dei LEP, facendo salvi gli esiti istruttori già maturati. ​ La misura è anche funzionale agli obiettivi PNRR sulla riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14), che richiede la definizione dei LEP in almeno due settori entro il secondo trimestre 2026. ​
Art. 1, comma 2 – Sub‑commissario per la realizzazione degli interventi nell’isola della Maddalena ​Elimina il precedente termine di cessazione dell’incarico del sub‑commissario (31 dicembre 2024) e introduce un nuovo termine finale al 31 dicembre 2027. ​Il sub‑commissario coordina e realizza gli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale dell’ex arsenale militare e aree contigue nell’isola della Maddalena. ​Per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è riconosciuta una remunerazione pari a 80.000 euro lordi annui. ​Agli oneri si provvede riducendo il Fondo per le Esigenze indifferibili presso il MEF, di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 190/2014. 
Art. 1, commi 3 e 4 – Polo ospedaliero di Siracusa ​Proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 sia il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa sia la durata dell’incarico del Commissario straordinario nominato per l’opera. ​ Si tratta della quarta proroga, motivata dai ritardi procedurali e realizzativi, a fronte di un investimento stimato fino a 200 milioni di euro per un DEA di II livello con circa 420 posti letto. ​Gli oneri del Commissario e della struttura di supporto sono quantificati in 100.000 euro per il 2026. ​ La copertura è posta a carico del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 190/2014, nello stato di previsione del MEF. ​
Art. 1, comma 5 – Gestione commissariale dell’area di Bagnoli‑Coroglio ​Proroga al 31 dicembre 2026 l’incarico del Commissario straordinario per l’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli‑Coroglio, individuato nel sindaco pro‑tempore di Napoli. ​Aumenta da 10 a 15 le unità non dirigenziali della struttura di supporto commissariale per rafforzare la capacità amministrativa. ​Estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà del Commissario di nominare fino a due sub‑commissari delegati. ​Prevede per il 2026 una spesa di 1.087.619 euro per il personale della struttura di supporto, a carico delle risorse già previste per il programma di bonifica e rigenerazione dell’area. ​
Art. 1, commi 6 e 7 – Versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine della disciplina transitoria che sospende la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle pubbliche amministrazioni per i propri dipendenti, relativamente a periodi fino al 31 dicembre 2021. ​Analoga proroga è prevista per i contributi dovuti alla Gestione separata INPS per collaborazioni coordinate e continuative e rapporti assimilati con le PA. ​ 
Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale non si applicano sanzioni civili e interessi di mora in caso di mancato versamento dei contributi oggetto della disciplina transitoria.
La finalità è permettere alle amministrazioni, spesso prive di archivi informatici completi per i periodi più risalenti, di regolarizzare le posizioni assicurando al contempo l’integrale diritto pensionistico dei lavoratori. ​
Art. 1, comma 8 – Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati (Superbonus) ​Estende all’anno 2026 l’obbligo di comunicare all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gli importi di spesa prevedibilmente sostenuti dopo il 30 marzo 2024 per interventi agevolati con superbonus. ​La proroga riguarda solo gli interventi su immobili danneggiati dai sismi del 2009 e dal 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali resta possibile usare le modalità alternative di fruizione del superbonus entro limiti di spesa dedicati. I soggetti obbligati sono i beneficiari che hanno presentato CILA‑superbonus o titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione entro il 31 dicembre 2023, o dal 1° gennaio 2024 in poi, e non hanno concluso i lavori. L’estensione temporale consente un monitoraggio coerente con la vita tecnica degli interventi e con la necessità di controllare il rispetto dei limiti di 400 milioni complessivi (330 milioni sisma 2016, 70 milioni sisma 2009). ​
Art. 1, comma 9 – Contributo di autonoma sistemazione per l’evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei ​Proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) per i nuclei familiari dei Comuni di Pozzuoli e Bacoli la cui abitazione resta inagibile a causa degli eventi sismici ai Campi Flegrei del 20 maggio 2024, 13 e 15 marzo 2025. ​ Il CAS varia tra 400 e 900 euro mensili a seconda della composizione del nucleo, con un’integrazione aggiuntiva di 200 euro per ogni over‑65 o persona con disabilità almeno al 67%. ​Il contributo decorre dalla data del provvedimento di sgombero e termina quando si realizzano le condizioni per il rientro, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; non spetta se il bisogno abitativo è soddisfatto gratuitamente da una P.A. ​Per il 2026 l’onere stimato è pari a 1.663.514 euro, coperto tramite il Fondo per le Emergenze nazionali di cui all’art. 44 del Codice della protezione civile. ​
Art. 1, comma 10 – Controversie relative all’ammissione ai campionati sportivi professionistici ​Proroga fino al 31 dicembre 2026 il regime speciale di definizione accelerata delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ai campionati sportivi professionistici adottati dalle federazioni riconosciute da CONI e CIP. ​ Viene estesa la vigenza dell’art. 5‑quaterdecies del D.L. 162/2022 che richiama l’art. 218, commi 25, del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), previsto originariamente per la gestione del contenzioso sportivo legato alla pandemia. ​La disciplina concentra la competenza in unico grado nel Collegio di garanzia dello Sport, con rito abbreviato e cognizione estesa al merito, e, in caso di mancata decisione, devolve la controversia al TAR Lazio con tempi ridotti per cautelari e appelli. ​Dal 2023 il regime non si applica più ai campionati dilettantistici, restando limitato al solo ambito professionistico. 
Art. 1, comma 11 – Misura del contributo per l’iscrizione facoltativa al SSN per titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi ​Stabilisce in modo espresso il carattere permanente della riduzione del contributo annuale dovuto dai ministri di culto stranieri con permesso di soggiorno per motivi religiosi per l’iscrizione facoltativa al SSN. ​La norma sopprime il riferimento all’eccezionale afflusso di pellegrini del Giubileo 2025, evitando che la misura fosse interpretata come temporanea. ​ L’importo dovuto viene equiparato a quello previsto per gli studenti stranieri extra‑UE o apolidi, fissato in 700 euro annui dall’art. 1, comma 240, Legge 213/2023. ​ Per i ministri di culto la riduzione non è subordinata all’assenza di familiari a carico o di altri redditi, a differenza di quanto previsto per gli studenti, e sostituisce il più oneroso contributo calcolato in percentuale sul reddito. 
Art. 1, commi 12‑14 – Commissario straordinario per la baraccopoli di Messina ​Proroga al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione delle aree dove insistono le baraccopoli di Messina, incarico svolto dal Presidente della Regione Siciliana, e del relativo sub‑commissario. ​Il Commissario deve inviare entro il 31 marzo 2026 a PCM e MEF‑RGS una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, con cronoprogramma procedurale e finanziario, pena la revoca automatica delle risorse statali non utilizzate che vengono restituite all’erario. ​ Si conferma la possibilità di avvalersi di uffici statali, Regione, Comune di Messina, società pubbliche e strutture di supporto senza nuovi oneri, oltre a una struttura commissariale dedicata. ​ Gli oneri della proroga (personale struttura e compenso del sub‑commissario) sono quantificati in 347.000 euro per il 2026, coperti tramite riduzione del Fondo esigenze indifferibili MEF. ​
Art. 1, commi 14‑bis e 14‑ter – Contributo alle imprese radiofoniche private per la conversione in digitale degli archivi multimediali ​Rifinanzia, con un limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026, il contributo destinato alle imprese radiofoniche private che svolgono informazione di interesse generale, per completare la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali. ​ Il contributo segue le regole dell’art. 30‑quater, comma 2, D.L. 34/2019: non è soggetto a riparto percentuale tra aventi diritto, può essere riassorbito da eventuale convenzione successiva, viene erogato entro l’80% dei costi dell’esercizio precedente. ​La copertura è posta sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, nella quota di competenza della Presidenza del Consiglio. ​ Lo stesso strumento è già stato rifinanziato più volte dal 2019 al 2025 e, di fatto, finora ha beneficiato soprattutto Radio Radicale (Centro di produzione s.p.a.). ​
Art. 1, comma 15 – Commissario straordinario alluvione Marche ​Proroga fino al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del Commissario straordinario per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nel settembre 2022 e la gestione delle misure emergenziali e di ricostruzione correlate. ​ L’estensione temporale consente di completare gli interventi di messa in sicurezza, ripristino infrastrutturale e ristoro dei danni, tenuto conto della complessità tecnica e della tempistica dei cantieri. ​La norma coordina la prosecuzione dell’attività commissariale con le risorse già stanziate nei precedenti provvedimenti emergenziali e PNRR/FSC per l’area colpita. ​Gli oneri sono coperti mediante utilizzo di fondi già destinati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione, senza nuovi stanziamenti aggiuntivi a carico del bilancio statale. ​
Art. 1, comma 16 – Rientro nell’ordinario per l’emergenza Corridoio V autostrada A4 ​Dispone il graduale rientro nell’ordinario della gestione commissariale relativa all’emergenza infrastrutturale del Corridoio V (tratto dell’autostrada A4), prorogando al 31 dicembre 2026 alcune misure speciali. ​Mantiene fino a tale data particolari poteri derogatori per il Commissario e per i soggetti attuatori sulle procedure di appalto, affidamento lavori e autorizzazioni, allo scopo di completare gli interventi considerati strategici. ​Prevede il progressivo trasferimento delle funzioni e delle opere completate ai gestori ordinari della rete autostradale e agli enti territoriali competenti. ​ La copertura resta a valere sulle risorse già previste per il programma di interventi sul Corridoio V e non introduce nuovi oneri permanenti. ​
Art. 1, comma 16‑bis – Operatori subacquei ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione della disciplina transitoria relativa ai requisiti e alle autorizzazioni per gli operatori subacquei impiegati in attività industriali, portuali e di lavori marittimi. ​Consente la prosecuzione, in via eccezionale, delle attività da parte di operatori già in servizio che non hanno ancora completato i nuovi percorsi di formazione e certificazione previsti dalla normativa di settore. La finalità è evitare interruzioni in servizi essenziali di manutenzione e sicurezza subacquea nelle infrastrutture marittime e portuali, assicurando al contempo il completamento graduale dell’adeguamento agli standard professionali aggiornati. ​Non sono previsti specifici nuovi oneri, trattandosi principalmente di una proroga di termini regolatori e non di misure finanziarie. ​
Art. 1, commi 17‑19 – Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo ​I commi 17‑19 prorogano al 31 dicembre 2026 l’operatività della struttura di supporto istituita presso la Presidenza del Consiglio per predisporre e attuare il piano di vulnerabilità delle aree interessate dal bradisismo, in particolare nell’area dei Campi Flegrei. ​La struttura coordina raccolta dati, studi, monitoraggio e programmazione degli interventi di messa in sicurezza, in raccordo con Protezione civile, Regioni ed enti locali. ​È confermata la possibilità di avvalersi di personale di altre amministrazioni in comando/distacco e di esperti, nei limiti delle risorse stanziate. ​Gli oneri per il 2026 sono coperti mediante utilizzo delle risorse già allocate per il piano di vulnerabilità e per la gestione del rischio bradisismico, senza nuovi stanziamenti aggiuntivi. ​
Art. 1, comma 19‑bis – Rimborso a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale lo Stato rimborsa a Poste italiane s.p.a. gli oneri derivanti dagli sconti tariffari applicati alla spedizione di prodotti editoriali ammessi alle agevolazioni. ​La misura riguarda editori di quotidiani, periodici e libri che beneficiano di tariffe postali agevolate per la diffusione delle pubblicazioni. ​Il rimborso è effettuato nei limiti di spesa autorizzati, mediante stanziamento sul capitolo dedicato del bilancio del Ministero competente. ​La finalità è sostenere il pluralismo dell’informazione e contenere i costi di distribuzione per le imprese editoriali, evitando che gli sconti ricadano strutturalmente su Poste italiane. ​
Art. 1, comma 19‑ter – Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide ​Introduce una proroga dei termini per l’esercizio della facoltà, da parte dei minori stranieri o apolidi nati o cresciuti in Italia, di rendere la dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge 91/1992. ​Il termine entro il quale può essere resa l’istanza allo sportello comunale viene esteso fino al compimento dei 23 anni (rispetto ai 21 precedenti), per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro una certa data. ​ Si considerano validi anche i periodi di residenza non continuativa per cause non imputabili all’interessato, purché risultino regolari i titoli di soggiorno. ​La misura mira ad evitare decadenze per ritardi amministrativi o carenze informative che hanno impedito a molti giovani di esercitare il diritto entro il termine precedente. ​
Art. 1, comma 19‑quater – Eleggibilità a Presidente della Provincia ​Proroga e coordina i termini della disciplina transitoria sull’elettorato passivo per la carica di Presidente della Provincia nelle province riformate dalla Legge “Delrio”. ​Consente, fino alle elezioni da tenersi entro il 2026, la candidatura anche di amministratori locali che non rientrerebbero nei requisiti ordinari, ad esempio Sindaci di comuni medio‑piccoli. ​L’obiettivo è garantire un adeguato numero di candidature e la continuità degli organi provinciali in una fase ancora transitoria di riforma del sistema degli enti di area vasta. ​ Non sono previsti effetti finanziari significativi, trattandosi di sola proroga di regole elettorali. ​
Art. 1, comma 19‑quinquies – Differimento del termine per l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici per danno erariale ​Sposta dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adeguarsi all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità amministrativo‑erariale dei propri dipendenti. ​La proroga tiene conto delle difficoltà applicative e delle esigenze di coordinamento con le compagnie assicurative e con la disciplina contabile degli enti. ​Fino alla nuova scadenza restano salve le coperture già stipulate e gli eventuali regimi sperimentali in essere. ​L’intervento non comporta nuovi oneri per lo Stato, ma incide sull’organizzazione delle amministrazioni e sulla gestione del rischio erariale. ​
Art. 1, commi da 19‑sexies a 19‑octies – Proroga finanziamento Centro di produzione s.p.a. (Radio Radicale) ​Proroga al 31 dicembre 2026 il finanziamento riconosciuto al Centro di produzione s.p.a., titolare di Radio Radicaleper la trasmissione delle sedute parlamentari e di altre attività di interesse pubblico. ​ Conferma l’attuale ammontare annuo del contributo, nei limiti delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria e degli appositi capitoli della Presidenza del Consiglio. ​ Il finanziamento è concesso alle condizioni già previste (obblighi di programmazione, accesso gratuito ai contenuti da parte degli utenti, rendicontazione dei costi). ​ La ratio è evitare interruzioni nel servizio di documentazione audiovisiva dell’attività parlamentare, in attesa di eventuali nuove procedure di gara o convenzioni. ​
Art. 2, comma 1 – Adozione con D.P.C.M. delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’Interno ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale possono essere adottate, con D.P.C.M., le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’Interno. ​Le modifiche riguardano la riorganizzazione dei dipartimenti, delle direzioni centrali e periferiche e il potenziamento delle strutture preposte alla gestione dei flussi migratori, dell’ordine pubblico e della sicurezza interna. ​ Il differimento consente di completare il confronto con le organizzazioni sindacali, l’adeguamento delle dotazioni organiche e la riallocazione delle risorse finanziarie. ​La norma non comporta nuovi oneri, incidendo solo sui tempi di esercizio della potestà regolamentare. ​
Art. 2, comma 2 – Divieto di comandi e distacchi del personale dell’amministrazione civile dell’interno per l’area e comparto funzioni centrali ​Proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di nuovi comandi, distacchi o assegnazioni presso altre amministrazioni del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno appartenente all’area e comparto Funzioni centrali. ​Restano salve le posizioni già in essere alla data di entrata in vigore del divieto, che possono proseguire fino alla scadenza originaria. ​L’obiettivo è evitare ulteriori svuotamenti di organico negli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, già interessati da carenze di personale. ​ La disposizione non genera nuovi costi ma limita la mobilità in uscita per garantire il presidio delle funzioni istituzionali essenziali. ​
Art. 2, comma 2‑bis – Contributi ai Comuni per ristrutturazioni edilizie ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’utilizzo dei contributi in conto capitale assegnati ai Comuni per interventi di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza di edifici pubblici. ​ I contributi riguardano principalmente scuole, sedi comunali e altre strutture di interesse pubblico, già finanziate da precedenti Leggi di Bilancio e Decreti “Cresci‑Comuni”. ​ I Comuni possono rimodulare i cronoprogrammi, purché rispettino i vincoli di finanza pubblica e i termini di aggiudicazione lavori previsti dalla normativa sugli investimenti locali. ​Non sono previsti nuovi stanziamenti, ma solo la possibilità di utilizzare le risorse già assegnate oltre il termine originario. ​
Art. 2, comma 2‑ter – Proroga dei contributi alle fusioni dei Comuni ​Estende al 2026 l’erogazione dei contributi straordinari spettanti ai Comuni nati da processi di fusione o incorporazione, previsti dall’art. 15, comma 3, TUEL e norme speciali. ​ I contributi, calcolati in percentuale sulle entrate dei Comuni originari, sono destinati a favorire l’integrazione amministrativa, l’armonizzazione dei servizi e gli investimenti nel nuovo ente. ​ La proroga copre le fusioni già perfezionate alla data indicata dalla norma, evitando un’interruzione improvvisa del sostegno finanziario. ​ L’onere grava sul Fondo di solidarietà comunale e su specifici capitoli del Ministero dell’Interno, nei limiti delle risorse disponibili. ​
Art. 2, comma 3 – Potenziamento tecnico‑logistico del punto di crisi di Lampedusa ​Proroga al 31 dicembre 2026 le misure straordinarie per il potenziamento tecnico‑logistico del punto di crisi di Lampedusa, nodo principale per il primo approdo dei migranti. ​Le misure riguardano l’utilizzo semplificato di procedure di appalto, la possibilità di ricorrere a noleggio strutture temporanee e il rafforzamento degli organici destinati alla gestione delle emergenze. ​È confermata la facoltà di avvalersi della Protezione civile, del Dipartimento libertà civili e immigrazione e di altre amministrazioni per supporto operativo. ​Le risorse provengono dal Fondo per le politiche migratorie e da capitoli del Ministero dell’Interno già destinati all’accoglienza. ​
Art. 2, comma 4 – Punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti ​Proroga al 31 dicembre 2026 il quadro derogatorio per l’istituzione e il funzionamento dei punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza, anche oltre Lampedusa, per la gestione dei flussi migratori. ​Consente il ricorso a procedure semplificate per lavori, servizi e forniture essenziali, nonché per la locazione di immobili destinati all’accoglienza temporanea. Conferma la possibilità di utilizzare, a supporto, personale di altre amministrazioni, Forze di Polizia e strutture sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili. ​ La norma mira a garantire continuità al sistema emergenziale di prima accoglienza senza introdurre nuovi oneri strutturali. ​
Art. 2, comma 5 – Proroga della validità di graduatoria del personale volontario dei Vigili del Fuoco ​Proroga al 31 dicembre 2026 la validità delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi per Vigili del Fuoco volontari, già formate alla data indicata. ​Ciò consente di attingere ancora alle graduatorie per coprire esigenze temporanee di organico, in particolare nelle sedi carenti o interessate da maggior rischio. ​Vengono così ridotti i tempi e i costi di nuove procedure concorsuali nel breve periodo. ​L’onere è contenuto e rientra nei limiti assunzionali e nelle risorse già stanziate per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. ​
Art. 2, comma 6 – Proroga delle facoltà assunzionali per le forze di Polizia che agiscono a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ​Proroga al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali straordinarie per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del Fuoco, previste da precedenti Leggi di Bilancio, per fronteggiare il turn‑over e potenziare i presidi di sicurezza. ​Le amministrazioni interessate possono bandire ulteriori concorsi o scorrere graduatorie esistenti oltre i limiti ordinari di spesa di personale. ​ La norma coordina tali facoltà con il piano di assunzioni già autorizzato e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. ​Gli oneri sono coperti nell’ambito dei limiti di spesa pluriennali fissati per i comparti sicurezza‑difesa e soccorso pubblico. ​
Art. 2, commi 6‑bis e 6‑ter – Disposizioni in materia di vicesegretari comunali ​Introducono una proroga dei termini della disciplina transitoria per il conferimento di incarichi di vicesegretario comunale, al fine di assicurare continuità alle funzioni di assistenza giuridico‑amministrativa nei piccoli Comuni. ​Consentono fino al 31 dicembre 2026 il ricorso a figure incaricate in via temporanea o a personale di categoria D con specifici requisiti, in attesa di una piena copertura dei posti di segretario. ​Sono previsti obblighi di formazione e aggiornamento per i vicesegretari, anche tramite corsi organizzati dal Ministero dell’Interno e dalle Scuole di pubblica amministrazione. ​ Non derivano nuovi oneri significativi, trattandosi di utilizzo di personale già in servizio. ​
Art. 2, comma 6‑quater – Proroga della sospensione dell’installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianzaProroga al 31 dicembre 2026 la sospensione dell’installazione e dell’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale in tempo reale collegati a impianti di videosorveglianza delle P.A., salvo sperimentazioni specifiche autorizzate. La sospensione è motivata dalla necessità di attendere un quadro normativo europeo e nazionale compiuto in materia di intelligenza artificiale, privacy e diritti fondamentali. ​Restano consentiti gli impianti di videosorveglianza tradizionale e l’utilizzo di sistemi di analisi delle immagini non biometrici. La disposizione non ha impatto finanziario diretto, incidendo su limiti e cautele tecnologiche.
Art. 3 – Accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di StatoProroga al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento delle procedure di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato, previste dal D.Lgs. n. 195/1995 e successive modifiche. ​Consente, fino a tale data, di continuare ad applicare i criteri transitori di rappresentatività ai fini della partecipazione alle trattative contrattuali e della fruizione di permessi sindacali. ​La proroga è motivata dalla complessità del nuovo sistema di rilevazione degli iscritti e dei voti ottenuti nelle RSU e nelle elezioni di settore. ​La norma non determina nuovi oneri, in quanto incide solo sull’assetto regolatorio dei rapporti sindacali. ​
Art. 4, commi 1‑5 – Rinvio dell’entrata in vigore dei Testi unici in materia tributaria ​Rinvia al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore di uno o più testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, previsti dalla Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. I Testi unici devono riordinare, senza innovare nel merito, la normativa su imposte dirette, IVA e altri tributi erariali, semplificando e coordinando le fonti. ​ Il rinvio tiene conto dei tempi necessari per completare l’iter dei decreti attuativi della delega e per acquisire i pareri parlamentari. ​Non comporta nuovi oneri, incidendo solo sulla decorrenza del riordino formale delle norme. ​
Art. 4, comma 6 – Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali ​Proroga al 31 dicembre 2026 il regime transitorio che consente alle amministrazioni statali di mantenere in essere contratti di locazione passiva non ancora adeguati ai parametri di razionalizzazione previsti dall’Agenzia del Demanio. ​Nel periodo transitorio si può procedere a rinnovi o proroghe tecniche in attesa di accorpamenti, dismissioni o trasferimenti in immobili di proprietà pubblica. ​L’obiettivo è evitare disservizi e sfratti per uffici aperti al pubblico, consentendo una razionale programmazione delle sedi. La norma non introduce nuova spesa, ma prolunga l’assetto vigente in attesa della piena attuazione dei piani di razionalizzazione. ​
Art. 4, comma 7 – Disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO – Asset Management Company s.p.a. ​Proroga al 31 dicembre 2026 la disapplicazione ad AMCO s.p.a. di alcune norme di contenimento della spesa di personale e di acquisto di beni e servizi previste per le società a controllo pubblico. ​La deroga riguarda in particolare i limiti agli emolumenti, alle assunzioni e agli affidamenti, per consentire la gestione efficace di crediti deteriorati e operazioni straordinarie nel settore bancario. ​AMCO resta comunque soggetta ai vincoli di equilibrio economico‑finanziario e ai controlli del MEF. ​Non si determinano oneri diretti per il bilancio dello Stato, trattandosi di società operante in regime di mercato. ​
Art. 4, comma 8 – Contributo all’Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana ​Rinnova per il 2026 un contributo in favore dell’Agenzia del Demanio per attività di progettazione, valorizzazione e rigenerazione urbana di immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati. ​Le risorse sono destinate a studi di fattibilità, progettazione di interventi, operazioni di “federal building” e programmi di housing pubblico in partenariato con gli enti territoriali. La misura intende accelerare il riuso del patrimonio pubblico, con effetti potenzialmente positivi su entrate da alienazioni e canoni. ​
Art. 4, comma 9 – Rideterminazione delle promozioni al grado di colonnello del Corpo della Guardia di Finanza ​Proroga e adegua al 31 dicembre 2026 il regime transitorio per la rideterminazione delle promozioni al grado di colonnello della Guardia di Finanza, connesso al riordino dei ruoli e delle carriere. ​Consente di tener conto, per le valutazioni, di periodi di comando, incarichi speciali e anzianità maturate sotto la precedente disciplina. ​L’obiettivo è evitare disparità di trattamento tra ufficiali che si trovano in fasi diverse del percorso di carriera. ​L’impatto finanziario è contenuto e rientra nei limiti degli stanziamenti già previsti per il riordino dei ruoli. ​
Art. 4, comma 10 – Strumenti di acquisto di servizi di connettività ​Proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le P.A. di utilizzare specifici strumenti centralizzati (accordi quadro Consip e analoghi) per l’acquisto di servizi di connettività dati e voce, in deroga ad alcuni limiti temporali. ​Ciò consente la continuità dei servizi di rete in attesa della definizione di nuove gare e del pieno dispiegarsi della strategia cloud e digitale della P.A. ​Le amministrazioni possono estendere i contratti in essere fino al limite temporale fissato, purché a condizioni economiche non peggiorative. ​La norma non aumenta la spesa autorizzata, ma consente una gestione più flessibile dei contratti. ​
Art. 4, comma 10‑bis – Proroga del termine dell’accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni ​Estende al 31 dicembre 2026 la durata dell’accordo quadro nazionale per la fornitura di servizi cloud alle pubbliche amministrazioni, stipulato tramite Consip o altro soggetto aggregatore. ​La proroga evita vuoti di copertura contrattuale in una fase di transizione verso il Polo strategico nazionale e altre infrastrutture qualificate. Le P.A. possono continuare ad affidare o rinnovare servizi cloud nel perimetro dell’accordo quadro, rispettando le regole su sicurezza e localizzazione dei dati. ​ L’intervento è neutro sui saldi, incidendo solo sui tempi di utilizzo di strumenti già attivi. ​
Art. 4, comma 11 – Svolgimento delle assemblee di società ed enti ​Proroga al 31 dicembre 2026 le disposizioni speciali sullo svolgimento delle assemblee di società ed enti (anche quotati e a partecipazione pubblica) mediante mezzi di telecomunicazione e senza necessità della presenza fisica del presidente, del segretario o del notaio nello stesso luogo. ​È consentito l’uso generalizzato del voto elettronico o per corrispondenza, nel rispetto delle norme codicistiche e di settore. ​La disciplina, nata in emergenza Covid, viene mantenuta per favorire semplificazione, partecipazione diffusa e riduzione dei costi organizzativi. ​Non comporta nuovi oneri pubblici, essendo rimessa alle scelte degli emittenti e degli enti. ​
Art. 4, comma 11‑bis – Proroga termini in materia di assunzione personale dirigenziale da assegnare all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ​Proroga al 31 dicembre 2026 i termini per completare le procedure concorsuali e le assunzioni di personale dirigenziale presso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previste da precedenti Leggi di Bilancio. ​Le Agenzie possono utilizzare graduatorie vigenti e bandire ulteriori prove integrative senza perdere le autorizzazioni di spesa. ​La proroga mira a rafforzare la capacità amministrativa su accertamento, riscossione e controllo doganale, in linea con gli obiettivi PNRR. ​Non aumenta la spesa complessiva autorizzata, ma ne dilata i tempi di utilizzo. ​
Art. 4, comma 11‑ter – Termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie e degli enti pubblici economici ​Differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici economici possono esercitare le facoltà assunzionali già autorizzate (concorsi, scorrimenti, mobilità). ​Evita che, per ritardi procedurali o vincoli organizzativi, le autorizzazioni a bandire o assumere vadano perdute. ​Si inserisce nel quadro di progressivo ringiovanimento dei ruoli pubblici e superamento del blocco del turn‑over degli anni passati. ​La misura è finanziariamente neutra, incidendo solo sul profilo temporale delle assunzioni. ​
Art. 4, comma 12 – Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione enti locali ​Proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali devono adeguare il proprio capitale sociale minimo ai nuovi requisiti. ​ L’adeguamento patrimoniale è richiesto per rafforzare la solidità dei concessionari e tutelare gli enti locali affidanti. ​La proroga riduce il rischio di uscite dall’albo e di interruzione dei servizi di riscossione, specie per i piccoli Comuni. ​Non comporta spesa pubblica, riguardando obblighi a carico dei soggetti privati o partecipati. ​
Art. 4, comma 12‑bis – Consob ​Proroga al 31 dicembre 2026 alcune disposizioni transitorie relative all’organizzazione interna e alle facoltà assunzionali di Consob, collegate all’incremento di competenze in materia di mercati finanziari e cripto‑attività. ​Consente di completare i piani straordinari di reclutamento di personale altamente specializzato, nei limiti di spesa già autorizzati. ​La misura punta a garantire l’allineamento dell’Autorità ai nuovi standard regolatori europei (MiFID, MiCAR, ecc.). ​Non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle precedenti autorizzazioni. ​
Art. 4, comma 12‑ter – Indennità di funzione dei sindaci e degli assessori nella “zona rossa” degli eventi sismici del 2016 ​Proroga al 31 dicembre 2026 il regime speciale dell’indennità di funzione maggiorata per sindaci e assessori dei Comuni ricompresi nella “zona rossa” dei sismi del 2016 nel Centro Italia. ​ Il maggior trattamento economico compensa l’eccezionale carico di lavoro connesso a ricostruzione, gestione contributi e rapporti con i cittadini. ​L’indennità aggiuntiva è riconosciuta nei limiti di spesa annualmente fissati e ripartiti tra i Comuni interessati. ​L’onere grava sul bilancio statale, ma resta entro il plafond già definito per le aree terremotate. ​
Art. 4, comma 12‑quater – Delibera regionale ai fini dell’accollo dei debiti da anticipazioni di liquidità e decreto di ripartizione delle somme dovute allo Stato in compensazione ​Proroga i termini entro cui le Regioni possono adottare delibere per l’accollo dei debiti derivanti da anticipazioni di liquidità statali e per la conseguente ripartizione delle somme dovute allo Stato in compensazione. ​Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2026, in coerenza con i piani di rientro pluriennali dei disavanzi sanitari e di parte corrente. ​La misura consente un migliore coordinamento tra finanza regionale e bilancio statale, evitando default  tecnici e contenziosi. ​L’effetto è neutro sui saldi complessivi, incidendo sui tempi di recupero delle somme. ​
Art. 4, comma 12‑quinquies – Proroga termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali ​Sposta al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione dei decreti ministeriali che ripartiscono tra gli enti locali il Fondo per l’attuazione di varie misure di sostegno finanziario. ​Il differimento riguarda fondi destinati a investimenti, riequilibrio di bilancio e compensazione di minori entrate. ​La proroga evita che ritardi nell’istruttoria tecnica impediscano l’utilizzo delle risorse stanziate. ​Non comporta maggiori oneri, incidendo solo sui tempi di riparto. ​
Art. 4, comma 12‑sexies – Proroga del termine per le delibere della TARI ​Proroga per gli anni 2026 (e, se indicato, 2025) il termine entro cui i Comuni possono approvare le delibere TARI e i relativi piani economico‑finanziari, allineandolo a una data successiva all’approvazione del bilancio di previsione. ​Ciò consente di tener conto dei dati aggiornati sui costi del servizio rifiuti e degli esiti delle gare d’appalto. ​In assenza di delibera nei termini prorogati continuano ad applicarsi le tariffe dell’anno precedente. ​La disposizione è neutra per i saldi di finanza pubblica.

Riferimenti normativi: 

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise