COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 26 FEBBRAIO 2026
Con la Risposta ad interpello n. 40/E del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali “4.0” dal 30 marzo al 31 dicembre 2024: l’omessa o errata comunicazione preventiva al GSE non causa la decadenza automatica dal credito d’imposta, ma ne sospende solo la fruizione fino a regolarizzazione. L’eventuale comunicazione consuntiva presentata in assenza della preventiva è considerata “errata”. L’impresa, pertanto, deve ripresentare le due comunicazioni (preventiva e consuntiva) nell’ordine corretto per sbloccare il credito.
Gli obblighi di comunicazione preventiva e consuntiva
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020, sospesi ad opera del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, è necessario inviare due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito anche MiMiT).
Pertanto, mentre fino al 29 marzo 2024, i crediti di imposta erano riconosciuti automaticamente, dal 30 marzo 2024 i crediti sono compensabili solo previa comunicazione al MiMiT.
| Periodo investimenti | Adempimenti |
| 1.1.2023 – 31.12.2023 | Nessuno ma la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione consuntiva. |
| 1.1.2024 – 29.3.2024 | Comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti. |
| 30.3.2024 – 31.12.2024 (inclusi investimenti “prenotati” entro il 31.12.2024 e completati nel 2025) | Comunicazione preventiva, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE, nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data; Comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento. |
| 1.1.2025 – 31.12.2025 | Per tali investimenti la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha fissato un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro e l’obbligo di inviare al GSE tre comunicazioni:comunicazione preventiva, comunicazione di conferma (c.d. “preventiva con acconto”) comunicazione di completamento, utilizzando i modelli contenuti nel D.Dirett. 15 maggio 2025 poi modificato dal D.Dirett. 16 giugno 2025. |
La fattispecie oggetto dell’interpello
La società interpellante rappresenta di aver investito nel periodo maggio-agosto 2024 in beni nuovi (art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020):
- tali beni sono stati ordinari prima del 30 marzo 2024;
- interconnessi entro il 31 dicembre 2024.
La società:
- ha omesso l’invio della comunicazione preventiva,
- inviando la sola comunicazione consuntiva,
- e utilizzato in compensazione le prime due quote annuali del credito d’imposta rispettivamente a dicembre 2024 e gennaio 2025.
Si chiede quindi al fisco come regolarizzare la propria posizione.
Violazione formale
L’Agenzia chiarisce innanzitutto che, con riferimento agli investimenti 30.3.2024 – 31.12.2024 l’omesso invio delle comunicazioni (preventiva o consuntiva) rappresenta una mera violazione formale.
La disciplina di riferimento non prevede che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che:
- alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti
- ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione (cfr. Risposte ad interpello 16 dicembre 2024, n. 260 e 7 marzo 2025, n. 69).
In altri termini, la presentazione nell’ordine della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.
Rimedi operativi
Alla luce di quanto sopra, il contribuente può regolarizzare la propria posizione come di seguito:
1) Errata presentazione delle comunicazioni – occorre:
- ripresentare le comunicazioni “preventiva” e “consuntiva” nell’ordine corretto;
La comunicazione consuntiva già presentata (senza preventiva) si considera infatti errata ed incoerente in quanto all’interno del campo «Pratica preventiva associata», era necessario indicare il codice della comunicazione preventiva precedentemente inviata es. CIBS0000000XXX(cfr. Guida GSE del 17 maggio 2024).
2) Quote di credito d’imposta già compensate – occorre distinguere a seconda del periodo di tempo trascorso della violazione:
- seconda quota (gennaio 2025): la regolarizzazione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione (ossia entro il 2.11.2026, posto che il 31.10.2026 di scadenza ordinaria per il modello Redditi 2026, cade di sabato) per cui si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro (art. 13, comma 4-ter D.Lgs. n. 471/1997);
- prima quota: stante il decorso del suddetto termine (dichiarazione annuale di riferimento), la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettantesanzionato ex art. 13, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997 in misura pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota con interessi.
| Quota di credito | Rimedio |
| Seconda quota (gennaio 2025) | Sanzione fissa € 250 entro scadenza Redditi 2026, anno d’imposta 2025 (2.11.2026) |
| Prima quota (dicembre 2024) | Riversare il credito (cod. trib. “6936” in F24) + sanzione 25% + interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno della violazione a quello in cui si provvede a regolarizzare |
Resta ferma in ogni caso la possibilità di applicare il “ravvedimento operoso” per la riduzione delle sanzioni (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).
Si segnala che di norma il sistema scarta in automatico i crediti d’imposta relativi al 2024 nei casi in cui l’importo non risulta da preventiva comunicazione effettuata al GSE.
Le regole per gli investimenti 2025
La procedura di regolarizzazione delle violazioni sopra esaminata non si applica invece per gli investimenti realizzati nel 2025. Si tratta degli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 (non “prenotati” con acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2024) per i quali la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha fissato un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro e l’obbligo di inviare al GSE la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma (c.d. “preventiva con acconto”) e la comunicazione di completamento, utilizzando i modelli contenuti nel D.Dirett. 15 maggio 2025 poi modificato dal D.Dirett. 16 giugno 2025.
Nel complesso iter procedurale introdotto lo scorso anno, si ricorda che per l’utilizzo del credito d’imposta, occorre ricevere la preventiva comunicazione di disponibilità/assegnazione delle risorse prenotate da parte del GSE. Diversamente, il credito d’imposta non spetta.
Allo stesso modo, il diritto all’agevolazione sfuma anche per coloro che dovessero mancare il termine per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati entro il 31 dicembre 2025:
- inizialmente fissato al 31 gennaio 2026
- e poi opportunamente prorogato al 31 marzo 2026 con il Decreto direttoriale del MiMiT firmato in data 28 gennaio 2026.
Ultima chiamata, quindi, per non veder sfumare l’agevolazione validamente prenotata.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1057-bis;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 15 maggio 2025;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 febbraio 2026, n. 40;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7 marzo 2025, n. 69;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 dicembre 2024, n. 260.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise