COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 26 FEBBRAIO 2026
I contribuenti che entro il prossimo 30 aprile 2026 presenteranno istanza di adesione alla rottamazione-quinquies, commi 82–101, della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, avranno la possibilità di optare per il pagamento rateizzato in 54 rate bimestrali. È possibile saltare una sola rata senza che ciò determini la decadenza del piano di dilazione, tuttavia, la gestione delle rateazioni non può prescindere dal considerare il principio di imputazione dei pagamenti nell’ambito della riscossione.
La nuova rottamazione delle cartelle
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ai commi da 82 a 101, ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle.
È possibile aderire entro il prossimo 30 aprile 2026 presentando apposita istanza di adesione telematica all’ADER.
L’istanza potrà essere presentata solo per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 se derivanti:
- dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
- dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.).
Legge di Bilancio 2026, comma 82
“I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (…).”.
Sulla corretta individuazione dei carichi ammessi alla sanatoria, si veda la scheda pratica “Rottamazione-quinquies. Individuazione carichi ammessi alla sanatoria”.
| Rottamazione-quinquies – Legge di Bilancio 2026 | |
| Cosa | Rottamazione-quinquies, Legge n. 199/2025, commi 82–101 |
| Termine presentazione istanza | 30 aprile 2026 |
| Debiti rottamabili | Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.). |
| Debiti esclusi | Contributi previdenziali casse private; Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati; Violazioni formali; Tributi enti locali ed entrata patrimoniali affidati all’ADER per il recupero; Multe polizia locale; Ecc. |
| Effetti su dilazioni in corso alla data dell’istanza | Sospensione alla data di presentazione dell’istanza; revoca al 31 luglio 2026; stop a nuove dilazioni ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973. |
| Importi dovuti | Somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 3% dal 1° agosto 2026 in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. |
| Importi cancellati | Le sanzioni collegate alla maggiore imposta contestata; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999); l’aggio della riscossione. Per le c.d. multe stradali non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. |
Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare la corretta gestione delle rateazioni con effetti dal 31 luglio 2026, termine entro il quale sarà necessario pagare la 1a rata.
Rottamazione-quinquies. La corretta gestione delle rateazioni
Il comma 83 della Legge di Bilancio 2026 nello specifico regola l’ipotesi di rateazione del quantum dovuto ai fini della rottamazione delle cartelle.
A tal proposito, il contribuente può scegliere se pagare alternativamente in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Il pagamento rateale prevede un tasso di interesse pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
A ogni modo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2026, la c.d. “comunicazione delle somme dovute”.
Dunque, in ipotesi di accoglimento dell’istanza di rottamazione, l’ADER comunicherà:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di rottamazione-quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente.
| Gestione delle rateazioni | ||
| Scadenza pagamenti | Unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero, massimo 54 rate bimestrali. | |
| Unica o prima rata | 31 luglio 2026 | |
| Dalla 1a alla 3a | 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026. | |
| Dalla 4a alla 51a | A decorrere dal 2027: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno | |
| Dalla 52° alle 54° | 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. | |
| Importo minimo per rata | 100 euro | |
| Come pagare | Non è ammesso il pagamento in compensazione in F24 con crediti per imposte erariali o contributivi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997); né con crediti commerciali certificati (art. 28-quater, D.P.R. n. 602/1973). I bollettini possono essere pagati presso: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat. presso sportelli ADER. | |
| Lieve inadempimento | Non ammesso. Salvo quanto detto nel punto successivo, si decade anche per un solo giorno di ritardo nel versamento delle rate. | |
| Ipotesi di decadenza | Mancato pagamento: dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. | |
È possibile saltare una sola rata senza che ciò determini la decadenza del piano di dilazione, tuttavia, la gestione delle rateazioni non può prescindere dal considerare il principio di imputazione dei pagamenti nell’ambito della riscossione.
Tale principio, è da ricondurre alle previsioni di cui all’art. 31, del D.P.R. n. 602/1973.
In base a tale disposizione normativa “Imputazione dei pagamenti”:
- se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime;
- nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
In tal modo è possibile meglio comprendere le indicazioni fornite dall’ADER nelle FAQ relative alla rottamazione-quinquies.
Nello specifico, con la FAQ n. 17, l’Agente della Riscossione ha avuto modo di chiarire che: nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.
Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.
| Esempio ADER |
| Nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero. |
Nel complesso, per quanto sia prevista la tolleranza circa il mancato pagamento di una rata in pendenza di dilazione, entro la scadenza finale del piano dovrà essere corrisposta anche la rata eventualmente saltata nonché l’ultima, pena la perdita dei benefici della pace fiscale.
In tale situazione (vedi comma 95, Legge n. 199/2025):
- la definizione non produce effetti,
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’Agente della Riscossione.
Inoltre, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 82 a 101;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30;
- Agenzia delle Entrate e Riscossione, FAQ 20 gennaio 2026.
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