CIRCOLARE MONOGRAFICA
Qualità, controlli e responsabilità nel nuovo sistema multilivello
DI FEDERICO CONTINI – STUDIO GARBELLI | 26 FEBBRAIO 2026
Nel diritto della sicurezza sul lavoro, la formazione non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema prevenzionistico nazionale. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”) attribuisce alla formazione una funzione sostanziale: consentire al lavoratore di conoscere i rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro, riconoscerli e adottare comportamenti sicuri per sé e per gli altri.
L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 non si limita a modificare la durata o i moduli formativi, ma ridefinisce l’architettura complessiva del sistema formativo, in funzione dei ruoli, dei rischi e della natura dei settori produttivi.
La L.R. Lombardia n. 4/2026 non interviene sui contenuti formativi, che restano di competenza nazionale, ma introduce un presidio regionale avanzato finalizzato a migliorare l’organizzazione, la gestione e il controllo della formazione.
Si propone un’analisi su qualità, controlli e responsabilità nel nuovo sistema multilivello della formazione in materia di salute e sicurezza.
La formazione come asse portante del sistema prevenzionistico
Nel diritto della sicurezza sul lavoro, la formazione non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema prevenzionistico nazionale. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”) attribuisce alla formazione una funzione sostanziale: consentire al lavoratore di conoscere i rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro, riconoscerli e adottare comportamenti sicuri per sé e per gli altri.
Tuttavia, per lungo tempo la prassi applicativa ha mostrato un fenomeno di “formalizzazione dell’obbligo”: le aziende tendevano a concentrarsi sulle ore minime previste, sulla raccolta di attestati e firme sui registri di presenza, dando minore attenzione all’effettiva comprensione dei contenuti da parte dei lavoratori. Questo approccio ha prodotto due effetti negativi principali:
- Scarsa efficacia preventiva – La formazione si riduceva a un atto formale, senza incidere realmente sulla sicurezza dei processi aziendali.
- Rischio legale – La giurisprudenza ha più volte evidenziato che la semplice consegna di un attestato non costituisce prova dell’adempimento sostanziale. In caso di infortunio, il datore di lavoro potrebbe essere ritenuto responsabile per colpa specifica, se la formazione risulta inefficace o non documentata.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e della L.R. Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4, si inaugura una fase di cambiamento radicale. Questi interventi normativi agiscono su due livelli complementari:
→ Accordo Stato-Regioni 2025 – ridefinisce contenuti, modalità e aggiornamento della formazione, uniformando gli standard a livello nazionale.
→ L.R. Lombardia n. 4/2026 – introduce controlli regionali mirati a garantire qualità, tracciabilità e trasparenza, con un focus particolare sulle micro e piccole imprese e sugli enti formatori.
Il sistema risultante è più rigoroso e meno tollerante verso approcci meramente “cartolari”, segnando una svolta verso una cultura della prevenzione realmente efficace.
L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: logica e struttura
L’Accordo del 2025 non si limita a modificare la durata o i moduli formativi, ma ridefinisce l’architettura complessiva del sistema formativo, in funzione dei ruoli, dei rischi e della natura dei settori produttivi.
Superamento della frammentazione
In passato, il quadro normativo risultava stratificato e complesso: numerosi accordi, circolari interpretative e linee guida producevano differenze applicative tra regioni, settori e tipologie di lavoratori, generando incertezza sia per le aziende sia per gli enti formatori.
L’Accordo 2025 introduce:
→ Quadro unitario nazionale – Semplifica la pianificazione e consente maggiore chiarezza per imprese, consulenti e enti formativi.
→ Standardizzazione dei contenuti – Definisce durata dei corsi, contenuti minimi, modalità di aggiornamento e verifica dell’apprendimento.
→ Riduzione del rischio di discrepanze – Uniforma le modalità operative tra enti, settori e Regioni, diminuendo contestazioni e incertezze interpretative.
La L.R. Lombardia n. 4/2026: qualità, controlli e tracciabilità
La L.R. n. 4/2026 non interviene sui contenuti formativi, che restano di competenza nazionale, ma introduce un presidio regionale avanzatofinalizzato a migliorare l’organizzazione, la gestione e il controllo della formazione.
Finalità principali
- Prevenire fenomeni di formazione irregolare o inefficace – Evitare corsi finalizzati solo all’ottenimento dell’attestato.
- Assicurare standard qualitativi elevati – Docenti qualificati, strutture idonee, metodologie didattiche efficaci e sistemi di verifica strutturati.
- Garantire trasparenza e tracciabilità – Registrazione digitale delle presenze, test e addestramenti, consultabile dagli organi ispettivi.
- Coordinare vigilanza e controlli – ATS, enti formatori e organi ispettivi nazionali collaborano per evitare duplicazioni.
- Sostenere cultura della prevenzione – Formazione come strumento attivo di riduzione degli infortuni e miglioramento della sicurezza.
Accreditamento degli enti formativi
La legge introduce requisiti chiari per gli enti accreditati:
- Sedi e infrastrutture – Aule idonee e attrezzate, spazi per esercitazioni pratiche.
- Qualificazione dei docenti – Titoli coerenti, aggiornamento continuo, capacità di valutazione pratica e teorica.
- Gestione e tracciabilità dei corsi – Registrazione presenze, documentazione digitale e archiviazione permanente.
- Verifica finale e addestramento – Obbligatoria, documentata e supervisionata.
- Controlli e monitoraggio – Periodici, con possibilità di sospensione o revoca dell’accreditamento.
Obblighi delle imprese
Le aziende devono:
- Verificare l’accreditamento dell’ente prima di affidare corsi.
- Monitorare scadenze e aggiornamenti per preposti e dirigenti.
- Conservare prove di formazione teorica e pratica.
Ruolo dei datori di lavoro nella formazione
I datori di lavoro possono erogare corsi direttamente ai propri dipendenti, purché:
→ Rispetto dei contenuti, durata e modalità definiti dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
→ Inserimento obbligatorio dei dati nella piattaforma digitale regionale (presenze, risultati verifiche, addestramento pratico).
→Rilascio degli attestati solo tramite piattaforma, altrimenti non validi.
→ Sanzioni in caso di mancata registrazione: da euro 500 a euro 3.000 per corso, fino a sospensione 6 mesi dell’iscrizione all’elenco regionale.
Enti accreditati e piattaforma ATS
Tipologie di enti e obbligo di utilizzo della piattaforma
Enti accreditati ufficialmente – Devono passare obbligatoriamente dalla piattaforma digitale ATS, per registrare presenze, verifiche e addestramenti.
Enti non accreditati – Non possono erogare corsi validi per legge; eventuali corsi pilota o interni devono essere successivamente validati in piattaforma una volta ottenuto l’accreditamento.
Funzioni principali della piattaforma
- Creazione corsi e gestione moduli.
- Registrazione presenze in tempo reale.
- Caricamento risultati test teorici e pratici.
- Documentazione addestramento pratico.
- Archiviazione digitale permanente, consultabile dagli ispettori.
Implicazioni operative per le imprese
- Verifica accreditamento dell’ente.
- Controllo corretto caricamento dei dati.
- Conservazione delle evidenze come parte della documentazione aziendale.
- Esclusione di enti non accreditati per evitare sanzioni e contestazioni.
Schema operativo sintetico
| Passo | Azione | Piattaforma ATS | Note operative |
| 1 | Creazione corso | Inserimento dati corso, durata, moduli | Obbligatorio per validità del corso |
| 2 | Registrazione partecipanti | Presenze in tempo reale | Firma digitale consigliata |
| 3 | Verifica finale | Caricamento test teorico e pratico | Documentazione probatoria |
| 5 | Archiviazione | Conservazione digitale permanente | Consultabile dagli ispettori |
Ruolo degli organismi paritetici
Gli organismi paritetici mantengono un ruolo centrale nella formazione:
→ Progettazione e promozione dei percorsi formativi su salute e sicurezza.
→ Consulenza alle imprese per scelta di enti accreditati e pianificazione corsi.
→ Collaborazione con ATS – Possono partecipare ai controlli e alla definizione di standard, ma non sostituiscono l’obbligo di utilizzo della piattaforma da parte degli enti accreditati.
→ Supporto alla tracciabilità – Forniscono linee guida e schede operative, ma la responsabilità legale rimane a carico dell’ente e dell’azienda.
Parallelo tra Accordo 2025 e L.R. n. 4/2026
| Profilo | Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 | L.R. Lombardia n. 4/2026 | Effetto operativo |
| Durata corsi | Definita a livello nazionale | Non modificabile | Uniformità applicativa |
| Aggiornamento preposti | Biennale, in presenza | Verificabile tramite ATS | Maggiore attenzione alle scadenze |
| Verifica finale | Obbligatoria e documentata | Controllabile tramite piattaforma | Necessità di conservazione accurata |
| Requisiti enti | Minimi nazionali | Requisiti rafforzati regionali | Selezione più rigorosa del fornitore |
| Vigilanza | Organi ispettivi nazionali | Coordinamento ATS regionale | Doppio livello di controllo |
Impatti concreti per le imprese lombarde
Le imprese lombarde si trovano oggi a gestire un quadro normativo più rigoroso e multilivello, dove la formazione non è più un semplice adempimento formale, ma un vero e proprio strumento di prevenzione attiva. I principali impatti operativi si traducono in una serie di obblighi organizzativi e gestionali.
→ Integrare il piano formativo nel DVR: ogni percorso di formazione deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendali. Ciò significa collegare rischi specifici, figure coinvolte e contenuti dei corsi, garantendo che la formazione sia pertinente alle attività effettivamente svolte dai lavoratori.
→ Monitorare scadenze e aggiornamenti: soprattutto per preposti e dirigenti, la legge richiede aggiornamenti periodici. L’impresa deve predisporre sistemi interni per ricordare e pianificare i corsi in tempo utile.
→ Verificare accreditamento e corretto caricamento dei dati: prima di affidare la formazione, l’azienda deve controllare che l’ente sia effettivamente accreditato sul portale regionale e che tutte le informazioni relative a partecipanti, contenuti e verifiche siano correttamente registrate nella piattaforma ATS.
→ Conservare prove della verifica finale e dell’addestramento pratico: le verifiche non sono solo teoriche, ma includono anche attività pratiche. La documentazione deve permettere di dimostrare che il lavoratore ha realmente acquisito competenze operative, con supervisione adeguata e registrazione delle attività.
→ Istituire un registro interno dell’addestramento: occorre annotare strumenti utilizzati, modalità operative e supervisione, così da avere una tracciabilità completa dei percorsi pratici.
Conseguenze della mancata tracciabilità o utilizzo di enti non accreditati
L’assenza di dati registrati sulla piattaforma ATS o la scelta di enti non accreditati può comportare criticità ispettive, con contestazioni di invalidità dei corsi e applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 4/2026.
In caso di infortunio, la mancanza di prove documentate può essere interpretata come colpa specifica del datore di lavoro, aumentando responsabilità penali e civili.
Corsi fuori Regione
Se un’impresa lombarda fa partecipare i propri lavoratori a corsi organizzati fuori Lombardia, occorre verificare che l’ente sia riconosciuto e accreditato secondo gli standard nazionali dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
Anche in questo caso, l’azienda deve documentare e archiviare le evidenze, assicurandosi che i corsi soddisfino requisiti di durata, contenuti, addestramento pratico e verifica finale.
La mancata corrispondenza con i requisiti lombardi può comportare contestazioni in sede ispettiva, poiché la Regione considera valido solo ciò che rispetta le regole di accreditamento e tracciabilità, sia per corsi erogati localmente sia per quelli erogati altrove ma utilizzati per obblighi formativi lombardi.
In sintesi, le imprese devono pianificare, monitorare e documentare l’intero processo formativo, adottando strumenti digitali e registri interni, e selezionare esclusivamente enti accreditati o riconosciuti. Questo approccio non solo riduce rischi sanzionatori, ma rafforza la sicurezza effettiva dei lavoratori, trasformando la formazione in un vero presidio di prevenzione.
Profili sanzionatori e responsabilità penale
Il regime sanzionatorio, rafforzato dal controllo regionale, prevede:
- Corsi senza iscrizione – euro 5.000-30.000 e divieto iscrizione fino a 12 mesi.
- Mancata comunicazione dati piattaforma – euro 500-3.000 per corso, sospensione fino a 6 mesi.
- Attestati non generati dalla piattaforma – euro 100-600, non validi.
- Dichiarazioni false – revoca iscrizione, nuova istanza dopo 12 mesi.
La formazione inadeguata può configurare colpa specifica del datore di lavoro e viene considerata elemento rilevante in sede giudiziaria.
Conclusioni
Il nuovo assetto normativo lombardo segna un punto di svolta nella cultura della sicurezza sul lavoro. La formazione non è più percepita come un mero adempimento burocratico, ma come strumento concreto di prevenzione, capace di incidere davvero sulla sicurezza dei lavoratori.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha posto le basi per un quadro nazionale uniforme, con contenuti chiari, verifiche obbligatorie e aggiornamenti periodici. La L.R. Lombardia n. 4/2026, con il suo sistema multilivello di controlli e la piattaforma digitale ATS, rafforza questi principi introducendo tracciabilità, qualità e responsabilità concrete.
Se guardiamo ad altre Regioni italiane, emergono alcune differenze significative. Molte Regioni si limitano a recepire l’Accordo Stato-Regioni 2025 senza introdurre strumenti aggiuntivi di controllo territoriale. In alcune realtà, la formazione viene ancora monitorata prevalentemente sulla base di registri cartacei o autocertificazioni, con conseguente difficoltà di verifica e rischio di corsi “formali” privi di reale efficacia.
Altre Regioni, come Emilia-Romagna e Piemonte, hanno introdotto sistemi di accreditamento e piattaforme digitali simili a quello lombardo, ma con ambiti di applicazione più limitati e una tracciabilità meno capillare.
La Lombardia si distingue quindi per approccio integrato, combinando norme nazionali, controllo regionale, verifica digitale e responsabilizzazione diretta di enti e imprese.
Questo sistema multilivello ha un impatto diretto sulle imprese lombarde. Non basta più erogare corsi o raccogliere firme; occorre pianificare i percorsi formativi in modo coerente con il Documento di Valutazione dei Rischi, monitorare scadenze e aggiornamenti, verificare l’accreditamento degli enti e conservare tutte le prove della formazione teorica e pratica. La piattaforma digitale diventa lo strumento centrale per garantire trasparenza e sicurezza legale: solo con dati corretti, verificabili e archiviati digitalmente le imprese possono dimostrare la conformità ai controlli ispettivi.
Un elemento innovativo è anche il ruolo dei datori di lavoro e degli organismi paritetici. La legge lombarda non esclude la possibilità per le aziende di organizzare formazione interna, ma ne disciplina con precisione modalità e tracciabilità. Gli organismi paritetici, invece, continuano a svolgere una funzione di supporto e promozione, collaborando con ATS e imprese, ma senza sostituirsi al sistema di accreditamento e controllo obbligatorio. Questo crea un equilibrio tra responsabilità privata e vigilanza pubblica, con un modello che potrebbe rappresentare un esempio per altre regioni.
In sintesi, la Lombardia introduce un vero cambio culturale e operativo: la formazione diventa un processo dinamico, documentato, verificabile e legato direttamente alla prevenzione reale dei rischi. La normativa regionale rafforza la protezione dei lavoratori, responsabilizza enti e imprese e contribuisce a creare una cultura della sicurezza che va oltre l’adempimento formale, mirando a risultati concreti e misurabili. Rispetto ad altre Regioni, il sistema lombardo si distingue per completezza, tracciabilità e rigore operativo, tratti che lo rendono un modello avanzato di gestione della formazione in sicurezza, potenzialmente replicabile anche a livello nazionale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
- L.R. Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4
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