3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

DI BENEDETTA CARGNEL | 27 FEBBRAIO 2026

AGENZIA

Procacciamento d’affari

La distinzione tra agenzia e procacciamento d’affari basata sulla stabilità del rapporto – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1254

Il Fatto

Un lavoratore, titolare di una ditta individuale, agiva in giudizio contro una società sostenendo che il rapporto formalmente qualificato come “procacciamento di affari” fosse in realtà un contratto di agenzia, data la continuità e la stabilità della prestazione resa . chiedendo l’indennità di fine rapporto e il risarcimento per l’omessa contribuzione ENASARCO.

Il Tribunale rigettava la domanda valorizzando il nomen iuris e l’assenza di un obbligo promozionale sistematico. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, accertando la natura di agenzia del rapporto e condannando la società al pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedono nella stabilità e nella continuità dell’obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente. Al contrario, il procacciamento d’affari si distingue per la natura episodica, occasionale e non vincolata dell’attività, che il collaboratore svolge di propria iniziativa. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente rilevato elementi sintomatici dell’agenzia: il numero consistente di affari, la costante collaborazione nello studio di strategie commerciali e la sistematicità delle provvigioni, che costituivano una fonte stabile di guadagno.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Recesso per giusta causa

L’illegittimità del recesso per rifiuto di variazioni unilaterali peggiorative delle condizioni di agenzia – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1248

Il Fatto

Un agente impugnava il recesso per giusta causa intimatole dalla società preponente. La società aveva giustificato il recesso sostenendo che l’agente avesse illegittimamente rifiutato una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado,  accertava l’insussistenza della giusta causa, rilevando che la variazione imposta non costituiva una mera “riduzione quantitativa” (consentita unilateralmente dall’AEC), ma un aggravio quali-quantitativo della prestazione che richiedeva il consenso dell’agente. Venivano quindi liquidate l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’art. 2 dell’AEC Industria deroga al principio generale di cui all’art. 1372 c.c. (secondo cui il contratto non può essere modificato unilateralmente) solo per le “variazioni di lieve entità”, identificate esclusivamente come riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni. Tale norma deve essere interpretata in modo restrittivo: essa autorizza variazioni in minus (riduzione di zona, clienti o prodotti), ma non consente al preponente di imporre unilateralmente aumenti dell’impegno lavorativo o l’inserimento di nuovi prodotti che modifichino l’oggetto del contratto senza l’accordo dell’agente. Qualsiasi modifica che comporti un aggravio della prestazione agenziale necessita del consenso di entrambe le parti. In tal caso, il rifiuto dell’agente di sottoscrivere clausole non previste dall’AEC o dal contratto individuale non integra una giusta causa di recesso.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Trasformazione rapporto

La responsabilità dei soci della società cancellata nei limiti del bilancio finale di liquidazione – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1241

Il Fatto

Un agente operante nel settore arredamento agiva in giudizio per l’accertamento di un rapporto di agenzia intercorso con due società riconducibili a un unico centro di interessi (gestito da una famiglia di imprenditori).

La Corte d’Appello accoglieva parzialmente le domande, condannando i soci delle società (nel frattempo cancellate dal registro delle imprese) al pagamento delle provvigioni e dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.

I soci ricorrevano per cassazione contestando sia il merito del calcolo delle indennità, sia la propria responsabilità personale per i debiti delle società estinte.

Il Diritto

La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., dopo la cancellazione di una società di capitali, i creditori possono rivalersi sui soci solo nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Grava sul creditore l’onere di provare che vi sia stata una distribuzione dell’attivo. Poiché i soci avevano eccepito di non aver percepito alcuna somma dalla liquidazione e la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare tale circostanza, la sentenza viene cassata sul punto.

CONTRIBUZIONE

Prescrizione

L’illegittimità del contributo di solidarietà imposto dalle Casse professionali e il termine di prescrizione decennale per il rimborso – Cass., Sez. Lav., ord. 21 gennaio 2026, n. 1290

Il Fatto

Un pensionato, iscritto ad una cassa di previdenza, agiva in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto sulla propria pensione di vecchiaia e chiederne la restituzione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ma limitava il rimborso al periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale.

Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire contributi di solidarietà sui trattamenti già in essere. Tale prelievo non riguarda i criteri di determinazione della pensione (principio del pro-rata), ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta che, ai sensi dell’art. 23 Cost., può essere introdotta solo dal legislatore e non tramite Regolamento interno.

La corte rileva che il diritto alla restituzione di somme indebitamente trattenute non ha carattere periodico e non riguarda ratei “non riscossi” (per i quali opererebbe la prescrizione quinquennale), bensì un credito non liquido derivante da un prelievo illegittimo. Pertanto, l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, che decorre a ritroso dalla data di notifica del ricorso di primo grado.

La corte pertanto accoglie il ricorso del lavoratore.

FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Trattamento fine rapporto

Il presupposto per l’accesso al fondo di garanzia di INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 17 gennaio 2026, n. 995

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS e la condanna dell’Istituto al pagamento del TFR e delle quote non versate dal datore di lavoro, una società posta in amministrazione straordinaria, al fondo di previdenza complementare.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano  la domanda rilevando che, trattandosi di procedura conservativa finalizzata alla continuità aziendale e non liquidatoria, non poteva operare la deroga alla responsabilità solidale del cessionario.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che il credito per TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Tale esigibilità è presupposto indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, sicché l’intervento dell’istituto non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto con la società cessionaria. La corte osserva inoltre che gli accordi sindacali derogatori al regime di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. incidono sui rapporti civilistici tra le parti ma non sono opponibili all’INPS, né possono rendere esigibile un credito che per legge non lo è ancora. Quanto alle quote destinate alla previdenza complementare, la corte ribadisce che il lavoratore non può ottenerne l’erogazione diretta da parte del Fondo di garanzia, e che nel debito di natura retributiva verso il fondo di previdenza subentra, in caso di cessione d’azienda, il datore di lavoro cessionario.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Interposizione fittizia di manodopera

L’inapplicabilità della decadenza in assenza di un atto scritto del datore di lavoro effettivo – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1223

Il Fatto

Un lavoratore agiva in giudizio contro un istituto bancario per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto di un’interposizione fittizia di manodopera.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 183/2010, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla cessazione del contratto di appalto o dal licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (la cooperativa).

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d) della Legge n. 183/2010 non si applica nelle ipotesi di interposizione illecita o appalto non genuino qualora manchi un provvedimento in forma scritta (o atto equipollente) proveniente dal datore di lavoro effettivo (l’utilizzatore/appaltante) che neghi la titolarità del rapporto. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (l’appaltatore) non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza nei confronti dell’appaltante. In virtù della tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni simulatori, l’azione volta alla costituzione del rapporto con il reale utilizzatore rimane soggetta alla decadenza solo se quest’ultimo neghi formalmente per iscritto il rapporto.

La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto

Sanzioni amministrative

Collaborazione e subordinazione: criteri di distinzione – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1228

Il Fatto

Una società e il suo amministratore unico si opponevano all’ordinanza ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro che aveva irrogato sanzioni amministrative a seguito dell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione, ritenendo che l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale e l’uso di divise fossero elementi sufficienti a provare la subordinazione.

Il Diritto

La corte osserva che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, ovvero al fatto notorio, comporta una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio e deve pertanto essere inteso in senso rigoroso. Tale nozione abbraccia solo i fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da apparire indubitabili, e non può includere elementi valutativi o nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice. La corte rileva che la subordinazione non può essere desunta in via automatica dalla tipologia di mansioni espletate, poiché ogni attività umana può essere oggetto sia di lavoro autonomo che subordinato: l’’elemento distintivo resta quindi l’assoggettamento del prestatore alle Direttive datoriali, la cui sussistenza deve essere provata caso per caso e non presunta sulla base di un preteso carattere notorio della natura del servizio.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Reintegrazione

La valutazione del requisito dimensionale dell’impresa per la tutela applicabile al lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 336

Il Fatto

Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro formale, convenendo in giudizio anche altre due società delle quali chiedeva accertarsi la codatorialità.

 Il Tribunale, riscontrata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro plurisoggettivo e l’insussistenza del motivo oggettivo, condannava le tre società in solido alla reintegrazione e al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, pur confermando la codatorialità e l’illegittimità del recesso, riformava la decisione riducendo la tutela a quella obbligatoria).

Il lavoratore  ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, in regime di codatorialità, l’adempimento dell’obbligo di comunicazione del licenziamento per iscritto da parte del datore formale libera gli altri codatori dal medesimo onere, spiegando effetti sull’intero rapporto unitario. Tuttavia, con riferimento al requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma 8, Legge n. 300/1970, la corte afferma che si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori occupati alle dipendenze di tutte le codatrici, poiché la e la codatorialità presuppone l’inserimento del lavoratore in un’organizzazione economica complessiva, con la conseguenza che il dato occupazionale va verificato sull’intera platea dei dipendenti del gruppo.

La corte rileva inoltre l’insussistenza del vizio di ultrapetizione, evidenziando che la volontà di ottenere la reintegrazione era desumibile dal contenuto complessivo degli atti e delle note autorizzate.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Fondo di garanzia INPS

L’inesigibilità del TFR presso il Fondo di garanzia in caso di continuità del rapporto con il cessionario – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1277

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere dal Fondo di garanzia dell’INPS il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di una società poi fallita.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che il lavoratore era transitato, a seguito di un trasferimento di ramo d’azienda, alle dipendenze di una nuova società senza soluzione di continuità.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che l’obbligazione del Fondo di garanzia ha natura previdenziale ed è distinta dal rapporto di lavoro, infatti il presupposto essenziale per l’intervento del Fondo è l’insolvenza del datore di lavoro al momento in cui il rapporto cessa e il credito diventa esigibile. Nel caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il TFR maturerà solo alla fine di tale nuovo rapporto; pertanto, l’insolvenza del cedente non può attivare la garanzia dell’INPS.

La corte rileva anche che gli accordi sindacali in deroga alla solidarietà tra cedente e cessionario non sono opponibili a INPS, poiché il rapporto previdenziale è regolato da norme imperative di legge.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

L’insussistenza dell’obbligo del Fondo di garanzia in caso di prosecuzione del rapporto con il cessionario – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1270

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, chiedeva  la condanna dell’INPS al pagamento di quote di TFR non versate a un fondo di previdenza complementare e di retribuzioni arretrate.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che l’intervento del Fondo di garanzia fosse legittimo nonostante il rapporto di lavoro fosse proseguito con una società cessionaria in bonis, poiché un accordo sindacale aveva derogato alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c., esonerando il cessionario dai debiti pregressi.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il presupposto indefettibile per l’intervento del Fondo di garanzia è l’insolvenza del datore di lavoro titolare del rapporto al momento della sua risoluzione o al momento della richiesta; se il rapporto prosegue con un cessionario in bonis a seguito di un trasferimento d’azienda, l’obbligazione contributiva e retributiva resta in capo a quest’ultimo in solido con il cedente ex art. 2112 c.c.

La corte chiarisce poi che le pattuizioni sindacali che derogano alla solidarietà passiva del cessionario costituiscono res inter alios acta e non sono opponibili all’INPS. L’intervento del Fondo è una prestazione previdenziale di natura pubblica regolata da norme imperative; pertanto, i privati non possono, attraverso accordi negoziali, traslare sul Fondo di garanzia debiti che la legge pone a carico del datore di lavoro in bonis.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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