2° Contenuto Riservato: Compensi erogati come fringe benefit e stock option ai dipendenti cessati

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI | 27 FEBBRAIO 2026

Il Messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026 dell’INPS ha chiarito modalità e tempistiche per trasmettere i dati su fringe benefit e stock option relativi al personale cessato nel 2025.

Premessa

Il Messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026 dell’INPS si inserisce in un contesto normativo consolidato ma, al tempo stesso, in continua evoluzione, che riguarda la corretta qualificazione e gestione fiscale dei compensi erogati ai lavoratori dipendenti, con particolare riferimento ai fringe benefit e alle stock option.

L’intervento dell’Istituto si concentra sui lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso del periodo d’imposta e che, successivamente, percepiscono compensi riconducibili al precedente rapporto di lavoro.

Quadro normativo di riferimento

Occorre richiamare il quadro normativo di riferimento, a partire dall’articolo 51, comma 1TUIR, il quale stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, purché in relazione al rapporto di lavoro.

Si tratta di una disposizione cardine del sistema tributario, che esprime il principio di onnicomprensività del reddito, in base al quale ogni utilità economicamente valutabile riconducibile al rapporto di lavoro concorre, salvo specifiche esclusioni, alla formazione della base imponibile.

La formulazione della norma consente di ricomprendere nel reddito non solo le somme corrisposte in denaro a titolo di retribuzione, ma anche una molteplicità di vantaggi accessori. In tale ambito rientrano fringe benefit e stock option, strumenti sempre più diffusi nella prassi aziendale come componenti integrative della retribuzione, sia con finalità incentivanti sia nell’ottica di politiche di welfare.

L’intervento della Legge di Bilancio 2025

Su tale impianto normativo si sono innestate, negli ultimi anni, una serie di interventi legislativi che hanno inciso in modo significativo sul trattamento fiscale dei fringe benefit, ampliandone le soglie di esenzione e, di conseguenza, la diffusione nella prassi. In particolare, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato, per il triennio 2024-2027, quanto già previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2024, introducendo una deroga ai limiti ordinari stabiliti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In base a tale intervento, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento di specifiche spese – quali quelle relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché i canoni di locazione della prima casa o gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa – è stato innalzato da 258,23 euro a 1.000 euro.
Il limite è ulteriormente elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, a condizione che il lavoratore presenti al datore di lavoro una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con indicazione del codice fiscale dei figli.

A queste disposizioni si aggiungono quelle contenute nei commi da 386 a 389 della Legge di Bilancio 2025 che introducono un’ulteriore ipotesi di non imponibilità, relativa alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili locati dai dipendenti. In questo caso, il beneficio fiscale è riconosciuto entro il limite complessivo di 5.000 euro annui; qualora tale limite venga superato, solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il quadro normativo evidenzia, dunque, un progressivo ampliamento degli strumenti di welfare aziendale e, parallelamente, un aumento della complessità degli adempimenti connessi alla gestione fiscale. È in questo contesto che si colloca il Messaggio dell’INPS, che affronta una specifica criticità operativa legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quando il lavoratore cessa dal servizio con diritto a pensione, infatti, si verifica una particolare situazione in cui il soggetto che eroga il reddito – il datore di lavoro – non coincide più con il soggetto che svolge le funzioni di sostituto d’imposta per il periodo successivo, ruolo che viene assunto dall’INPS. Ciò comporta la necessità di un corretto e tempestivo trasferimento delle informazioni relative ai compensi erogati, affinché l’Istituto possa adempiere agli obblighi fiscali di propria competenza, in particolare per quanto riguarda il conguaglio di fine anno e la predisposizione delle Certificazioni Uniche.

In questo ambito assume rilievo anche il principio di cassa allargato, secondo cui i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento si considerano percepiti nel periodo d’imposta precedente. Tale principio comporta che, ai fini della determinazione del reddito 2025, devono essere considerati anche i fringe benefit e le stock option corrisposti entro il 12 gennaio 2026, purché riferiti all’anno precedente.

Il Messaggio INPS n. 536/2026

Alla luce di tali considerazioni, il Messaggio n. 536/2026 fornisce indicazioni in merito a modalità e tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per trasmettere i dati relativi ai compensi erogati nel corso del 2025 ai lavoratori cessati dal servizio.

Il termine individuato è quello del 28 febbraio 2026, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina il conguaglio fiscale di fine anno.
Entro tale data, i datori di lavoro devono trasmettere all’INPS, esclusivamente con modalità telematica, le informazioni relative a fringe benefitstock option riconosciuti ai lavoratori cessati.

Il Messaggio precisa, inoltre, che i flussi trasmessi oltre il 28 febbraio 2026 non potranno essere presi in considerazione per il conguaglio fiscale di fine anno. Tuttavia, tali informazioni non vengono del tutto ignorate, ma saranno utilizzate per effettuare rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026.

In tali casi, nelle annotazioni della Certificazione Unica verrà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Questo assume particolare rilievo, in quanto comporta un trasferimento dell’onere dichiarativo dal sostituto d’imposta al contribuente, con possibili implicazioni anche in termini di adempimenti e responsabilità.

Per gli aspetti operativi, l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, è lo strumento attraverso cui effettuare la trasmissione dei dati. All’interno del servizio sono presenti varie funzionalità che permettono la gestione di singole comunicazioni e l’invio massivo di dati. È anche possibile scaricare software dedicati alla predisposizione e al controllo dei file, nonché consultare il manuale operativo con le istruzioni dettagliate per l’utilizzo del servizio.

L’impostazione del sistema evidenzia la volontà dell’INPS di favorire un approccio standardizzato e digitalizzato, riducendo al minimo le possibilità di errore e agevolando l’interoperabilità tra i soggetti coinvolti.

Riferimenti normativi

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