4° Contenuto Riservato: Commercialista sempre responsabile per detrazioni o deduzioni non spettanti

L’OPINIONE

DI ANDREA BONGI | 2 MARZO 2026

Responsabilità aggravata per il professionista che predispone la dichiarazione dei redditi per conto del cliente. Con particolare riferimento alle deduzioni e detrazioni fiscali, il commercialista è infatti tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse risultino effettivamente spettanti, pena la responsabilità civile per le sanzioni comminiate al suo cliente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III civile, nella recentissima ordinanza n. 3215 del 13 febbraio scorso.

Responsabilità aggravata per il professionista che predispone la dichiarazione dei redditi per conto del cliente. Con particolare riferimento alle deduzioni e detrazioni fiscali, il commercialista è infatti tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse risultino effettivamente spettanti, pena la responsabilità civile per le sanzioni comminiate al suo cliente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III civile, nella recentissima ordinanza n. 3215 del 13 febbraio scorso.

La vicenda e il contrasto tra Corte d’Appello e Cassazione

La decisione dei giudici della Suprema Corte (ord. n. 3215 del 13 febbraio 2026) riguardava una vicenda nella quale al commercialista veniva richiesto il risarcimento del danno subito dal cliente per non aver valutato, nella predisposizione della dichiarazione dei redditi per suo conto, che, per poter detrarre le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, era necessario verificare il corretto adempimento delle preliminari prescrizioni di legge (quali la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara e la dichiarazione di esecuzione lavori per importi superiori a cento milioni di lire).

Per i giudici della Corte d’Appello la domanda di risarcimento doveva invece essere respinta perché il controllo della regolarità delle pratiche spettava al cliente, mentre il professionista si era correttamente basato su un prospetto riepilogativo delle spese sostenute fornitogli dallo stesso cliente.

La Corte di Cassazione ha invece completamente ribaltato la decisione di secondo grado, stabilendo che la responsabilità del professionista non si esaurisce nella mera trasposizione nella dichiarazione dei redditi dei dati forniti dal suo cliente.

L’estensione dell’obbligo di diligenza del commercialista

Secondo i giudici di legittimità infatti il commercialista che viene incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi dal cliente è tenuto:

  • a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei dati;
  • a controllare l’effettivo espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le detrazioni siano effettivamente spettanti;
  • ad agire secondo la miglior scienza ed esperienza, al fine di evitare al contribuente sanzioni fiscali e garantirgli il miglior trattamento fiscale possibile tra quelli legittimamente ammessi dall’ordinamento tributario vigente.

In buona sostanza seguendo il ragionamento della Cassazione il commercialista, nella redazione della dichiarazione dei redditi del cliente, dovrebbe sempre effettuare controlli puntuali sulla documentazione afferente deduzioni e detrazioni d’imposta diffidando di schemi o riepiloghi di spese fornitegli dallo stesso cliente. In sostanza una sorta di visto di conformità sempre e comunque.

Un tale obbligo non gli compete invece, sempre secondo le argomentazioni fornite dalla Cassazione nell’ordinanza in commento, quando il professionista è incaricato soltanto alla tenuta della contabilità, non dovendo infatti indagare su operazioni non annotate o fatturate, ma semplicemente attenersi alla documentazione fornitagli dal cliente a tale fine (Cass. n. 12463/2016).

Il principio di diritto e le ricadute sulla responsabilità professionale

A conclusione della disamina, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, del Codice civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.”.

In conclusione, si può dunque affermare che con questa decisione la Suprema Corte rafforza ulteriormente il principio per cui il commercialista riveste, in buona sostanza, il ruolo di garante della correttezza fiscale del proprio assistito.

In virtù di tale ruolo la diligenza allo stesso richiesta non è quella generica del “buon padre di famiglia”, ma quella rafforzata e qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone un ruolo attivo di verifica documentale e normativa, specialmente quando si tratta di deroghe al regime di tassazione ordinaria (come nel caso delle detrazioni).

Tale disposizione codicistica prevede infatti che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenzadeve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Dunque, nel caso in cui il commercialista ometta di controllare la spettanza di deduzioni o detrazioni d’imposta limitandosi ad indicarle nella dichiarazione dei rediti sulla base di pure e semplici indicazioni del suo cliente, finisce per rispondere dei danni subiti da quest’ultimo, consistenti principalmente nelle sanzioni e negli interessi allo stesso irrogati dall’Amministrazione finanziaria in caso di controllo della dichiarazione dei redditi.

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