3° Contenuto Riservato: Il commercialista risponde delle sanzioni per deduzioni senza presupposti

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 2 MARZO 2026

Con l’ordinanza n. 3215, del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che prima di richiedere le deduzioni fiscali per conto del cliente, il commercialista che presenta la dichiarazione fiscale deve aver verificato la regolarità degli adempimenti richiesti; in caso contrario è chiamato a rispondere di tasca propria delle eventuali sanzioni comminate, al cliente, dall’Amministrazione finanziaria.

La richiesta danni al commercialista

Con distinte citazioni due clienti ricorrenti chiamano in giudizio il loro commercialista, per aver lo stesso omesso di informarli della necessità di trasmettere la dichiarazione di cui all’art. 1, lett. d), del Decreto n. 41/1998, nonché per aver omesso, in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ogni verifica atta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di detrazioni fiscali e dunque per sentirlo condannare al pagamento di quanto agli stessi richiesto dalla società di riscossione a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi in conseguenza delle accertate violazioni.

Il Tribunale dopo che il commercialista aveva chiamato in causa la propria società di assicurazione  per esserne manlevato, rigettava la domanda.

I due clienti proponevano ricorso in relazione alla contestazione dell’inadempimento consistente nell’omissione, in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, delle verifiche dei requisiti per usufruire delle detrazioni fiscali.

La Corte d’Appello, respingeva l’appello principale dei ricorrenti, ed accoglieva quello incidentale del professionista condannando gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In particolare nel ricorso in Cassazione i due ricorrenti evidenziano che la questione inerisce alle detrazioni fiscali conseguenti a interventi edilizi successivi al terremoto del 1997, e la parte ricorrente addebita alla Corte di aver equivocato nel porre a fondamento della sentenza di rigetto della domanda il mancato incarico a curare la gestione dell’iter burocratico volto ad ottenere i suddetti benefici fiscali, senza considerare che il controllo dei requisiti per la detrazione (la presenza delle singole fatture di spesa, dei bonifici di pagamento, l’essere il dichiarante il legittimo beneficiario dell’agevolazione, la sussistenza della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara e della dichiarazione di esecuzione dei lavori) era comunque dovuto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Dunque, erroneamente secondo i due ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sufficiente il comportamento del commercialista che, in luogo di verificare tali dati, si basò solo su un prospetto contenente l’elencazione delle spese affrontate redatto dalla figlia dei ricorrenti, senza verificare l’effettuazione degli incombenti sopra elencati, ed in particolare delle comunicazioni.

Nella specie, sempre a parere dei ricorrenti, operando in maniera corretta il commercialista avrebbe dovuto verificare l’effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa e, anche se in concreto non avesse potuto accertare l’intempestività dell’una (dipendente dall’indicazione di una data errata di inizio dei lavori a cura di altro professionista), si sarebbe accorto dell’assenza dell’altra.

Il fatto poi che inammissibilmente l’indagine circa il rientrare, o meno, di tali verifiche nelle obbligazioni del commercialista sia stato effettuato dal consulente d’ufficio non ha in proposito alcun rilievo.

Come condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale, le due domande sono indipendenti attenendo l’una (quella principale) alla mancata informazione da parte del commercialista circa la sussistenza di un termine perentorio per la comunicazione dell’inizio dei lavori, collocata temporalmente all’epoca della relativa realizzazione; l’altra inerente invece al mancato controllo, a valle, della documentazione necessaria per la deduzione fiscale in sede di elaborazione delle singole dichiarazioni dei redditi, temporalmente collocata anni dopo e avente ad oggetto anche altre verifiche oltre a quella della comunicazione dell’inizio dei lavori.

L’analisi della Cassazione

Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso è fondato.

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, in ossequio al canone stabilito dall’art. 1218 c.c.

La diligenza del professionista deve essere valutata in base al canone di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, in base alla natura dell’attività prestata.

Con specifico riguardo al commercialista, e con riferimento alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza,di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione.

In generale, quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante.

Indubbiamente nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati.

In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista.

Per la Cassazione mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l’eventuale effettuazione od irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come lo stesso non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli, incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa, come nella specie non è in discussione, non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e ciononostante procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere.

Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell’obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, valorizzato dai giudici del merito, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni.

L’essenza ed il significato dell’attività professionale nell’ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro (con il cliente) circa l’avere quest’ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano, quindi, legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

La Cassazione, in conclusione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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