L’OPINIONE
DI DANIELE CIRIOLI | 2 MARZO 2026
L’obbligo di iscrizione alla Cassa edile va verificato cantiere per cantiere e non con riferimento all’attività complessivamente svolta dall’impresa. Il nuovo principio, che segna un’inversione rispetto all’orientamento finora seguito, riguarda le imprese non edili (le imprese edili, di regola, sono già iscritte alla Cassa edile).
Modificando orientamento il Ministero del Lavoro ha individuato nel “cantiere” il paramento di riferimento per misurare la “prevalenza” dell’attività svolta dall’impresa al fine di verificare l’obbligo dell’iscrizione alla Cassa Edile. L’obbligo ricorre se, nel singolo cantiere, l’impresa svolge prevalentemente l’attività edile; qualora, invece, svolge lavori edili di piccola entità (ad esempio: realizzazione di piccole tracce per posare impianti in abitazioni civili), non sussiste obbligo d’iscrizione. La novità è contenuta nella Nota prot. n. 18587/2025 , con cui il Ministero risponde ai quesiti sollevati dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) in merito all’obbligo di iscrizione alla Cassa edile per le imprese “non edili”.
Il DURC di congruità
La questione nasce a proposito della disciplina sulla verifica della congruità della manodopera nelle attività edili (c.d. DURC di congruità) e dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero con l’Interpello n. 4/2025 . Il Ministero ha precisato che, oggetto della congruità, è lo “specifico intervento realizzato nel settore edile” nell’ambito dell’appalto e che la verifica serve a stabilire se la manodopera impiegata in quel cantiere, con esclusivo riferimento agli interventi appartenenti al settore edile, sia adeguata quantitativamente al lavoro da eseguire. In secondo luogo, il Ministero ha precisato che l’iscrizione alla Casse Edile costituisce un onere per le aziende “inquadrate nel settore edile”. In particolare, il Ministero ha affermato:
- l’impresa che “in concreto” svolge prevalentemente attività edile ha l’obbligo di richiedere il DURC di congruità e anche d’iscrizione alla Cassa Edile;
- l’impresa che “in concreto” svolge prevalentemente attività diversa da quella edile ha soltanto l’obbligo di richiedere il DURC di congruità, in relazione ai lavori edili realizzati nel cantiere (se ci sono), ma non l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile.
I dubbi della CNCE
Questi chiarimenti non hanno convinto la CNCE che, di conseguenza, ha chiesto al Ministero di precisare se, per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, la locuzione “in concreto” vada intesa “nello specifico cantiere”. E, in secondo luogo, se l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile possa ritenersi non ricorrente per quell’impresa che “in concreto” svolge prevalentemente un’attività diversa da quella edile, purché in presenza di una di queste ipotesi: i lavori edili sono svolti da aziende edili; i lavori edili, svolti direttamente dall’impresa non edile, sono di piccola entità nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile.
Cantiere per cantiere
Al primo dubbio il Ministero risponde spiegando che la locuzione “in concreto” va intesa, sì, come “lo specifico cantiere”, il quale è eletto, così, a “parametro operativo” con cui misurare la “prevalenza” dell’attività svolta. Ne consegue che la prevalenza non può essere apprezzata in astratto (ad esempio con riferimento all’oggetto sociale o al codice Ateco), ma in relazione alle lavorazioni concretamente svolte in cantiere, alla loro incidenza e riconducibilità al perimetro “edile” definito dalla disciplina vigente. Al secondo dubbio il Ministero risponde confermando che l’impresa affidataria – che, in un cantiere, svolga prevalentemente un’attività diversa da quella edile – è tenuta al DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati (nei casi in cui la verifica sia dovuta); non è, per ciò solo, obbligata all’iscrizione alla Cassa Edile. Non c’è obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile, in particolare, se i lavori edili dell’appalto sono svolti da impresa edile che impiega propri lavoratori già iscritti alla Cassa Edile. Invece, se l’impresa affidataria non edile esegue direttamente nel cantiere lavori riconducibili all’edilizia, occorre distinguere: se sono lavori di piccola entità nell’ambito di appalti a prevalenza non edile, le lavorazioni possono non essere considerate nella verifica di congruità, né sono rilevanti per l’iscrizione alla Cassa Edile; invece, nel caso si tratti di lavori edili “pieni”, cioè non accessori, c’è obbligo per il DURC di congruità (nei casi in cui la verifica è dovuta), nonché l’esigenza di assicurare un inquadramento contrattuale e tutele coerenti ai lavoratori, comportando quindi anche l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile.
Riferimenti normativi:
- D.L. 16 luglio 2020 n. 76, art. 8, comma 10-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120)
- D.M. 25 giugno 2021
- MLPS, Interpello 17 ottobre 2025 n. 4/2025
- MLPS, Nota 29 dicembre 2025, prot. n. 18587
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