SCHEDA PRATICA
DI SAVERIO CINIERI | 3 MARZO 2026
Le norme in materia di ritenute alla fonte vanno applicate nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte.
In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%.
Adempimento
In base a quanto previsto dall’art. 21, comma 15, legge n. 449/1997 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 47, D.Lgs. n. 33/2025), i sostituti d’imposta, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%.
In altre parole, la ritenuta va operata al ricorrere di talune condizioni:
- il soggetto che effettua il pagamento (il terzo pignorato o terzo erogatore) deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta (requisito soggettivo) e il creditore pignoratizio è un soggetto IRPEF;
- il credito deve essere riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte (requisito oggettivo).
Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
La norma è stata resa operativa con il provvedimento Agenzia delle entrate 3 marzo 2010.
Ambito soggettivo
La ritenuta sulle somme pignorate presso terzi si applica al verificarsi dei seguenti presupposti, che devono sussistere congiuntamente:
- il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e seg., D.P.R. n. 600/1973 (per la disciplina, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 33, D.Lgs. n. 33/2025);
- il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF (infatti la ritenuta che viene operata dal terzo pignorato è a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore).
Pertanto:
- il debitore principale può anche non essere non sostituto d’imposta, e potrebbe essere – indifferentemente – un soggetto IRPEF o IRES;
- il terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta, ma potrebbe essere – indifferentemente – un soggetto IRPEF o IRES.
Ambito oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, il credito per la cui riscossione si procede con la procedura pignoratizia deve essere riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte all’atto della corresponsione.
L’obbligo di effettuare la ritenuta deve discendere da alcune disposizioni in materia di ritenute alla fonte e precisamente:
- D.P.R. n. 600/1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilato, redditi di lavoro autonomo, derivanti da rapporti d’agenzia, ecc. (per la disciplina, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. D.Lgs. n. 33/2025);
- art. 11, commi 5–7, legge n. 413/1991 in materia di somme corrisposte dagli enti eroganti a titolo di indennità di esproprio/occupazione acquisitiva e relativi interessi;
- art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988 in materia di redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc., indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili e da sportivi professionisti.
Adempimenti del terzo erogatore
A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
- versare la ritenuta operata, mediante il modello F24, indicando, nella sezione Erario, il codice tributo 1049;
- comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate;
- certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate mediante la Certificazione Unica;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.
L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.
Adempimenti del creditore pignoratizio
Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Adempimenti del debitore
Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.
Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.
Modalità operative
La ritenuta va versata entro giorno 16 del mese successivo a quello del pignoramento.
Ai fini del versamento, effettuato tramite il modello F24, con possibilità di compensazione, va utilizzato il codice tributo 1049.
La compilazione della sezione “Erario” del modello F24 avviene nel seguente modo:
- campo codice tributo: indicare 1049;
- campo rateazione: va indicato il mese di riferimento;.
- campo anno di riferimento: deve essere indicato l’anno per il quale si effettua il pagamento;
- colonna importi a debito versati: deve essere indicata la somma da versare.
Si consideri il caso di una quota pignorata su una busta paga di novembre pari a 500 euro.
La ritenuta del 20% è pari a: 500 * 20% = 100 euro.
L’importo netto spettante al creditore è: 500 – 100 = 400 euro
Quindi si avrà:
Il versamento va effettuato entro il 16 dicembre 2025.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata.
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