2° Contenuto: Collegamento POS-RT: non solo censimento, ma anche bonifica

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 3 MARZO 2026

La procedura di abbinamento POS-RT richiede di instaurare un collegamento logico tra i registratori telematici in uso (o documento commerciale on line) e i terminali POS. L’adempimento, tuttavia, non si esaurisce con la fase di censimento dei collegamenti esistenti (in fase iniziale avendo quale riferimento la situazione a gennaio 2026). Il completamento di tale fase, infatti, richiede anche un’attenta verifica delle posizioni pendenti a sistema. La mancata giustificazione dei dispositivi POS che risultano riconducibili all’esercente, presenti nell’area dedicata del portale, espone al rischio di pesanti sanzioni.

Premessa

La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo di integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Le regole tecniche, definite dal Provvedimento del 31 ottobre 2025 , impongono un collegamento esclusivamente logico da effettuarsi all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. Sotto il profilo temporale, per i dispositivi attivi nel mese di gennaio 2026, l’adempimento dovrà essere perfezionato entro 45 giorni dalla messa a disposizione dell’applicativo web, il cui rilascio è previsto per l’inizio di marzo 2026. A regime, le nuove associazioni o le variazioni andranno effettuate tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese.

Le logiche di collegamento: RT e procedura web

Le modalità operative per l’abbinamento divergono nettamente in base allo strumento adottato per la certificazione. Per i Registratori telematici (RT), l’associazione si effettua nella sezione “Gestione collegamenti” e l’adempimento può essere validamente delegato a un intermediario abilitato. Per gli esercenti che si avvalgono invece della procedura web “Documento commerciale on line”, l’iter si svolge all’interno del medesimo applicativo e ha carattere strettamente personale, non essendo in alcun modo delegabile a soggetti terzi.

Sotto il profilo tecnico, un singolo POS fisico può essere abbinato a più RT, a condizione che l’indirizzo dell’unità locale coincida perfettamente. I terminali virtuali, essendo privi di matricola hardware, ammettono invece associazioni multiple anche con RT dislocati in sedi territoriali differenti. Si precisa inoltre che, in presenza di un unico terminale fisico per il quale sono stati stipulati due distinti contratti di convenzionamento (ad esempio, uno per il circuito bancomat e uno per le carte di credito), l’esercente è tenuto a registrare a sistema due associazioni separate, indicando i dati di ciascun Acquirer.

La problematica dei dispositivi pendenti e l’area “POS non collegati”

Al termine delle operazioni di abbinamento, risulta essenziale procedere a una scrupolosa verifica dell’area denominata “POS non collegati”. Il portale istituzionale, infatti, espone in automatico un elenco precompilato di strumenti attribuiti all’esercente, generato sulla base dei flussi informativi che gli operatori finanziari trasmettono periodicamente all’Anagrafe tributaria. Qualora in tale cruscotto permangano terminali “attesi” dal sistema, ma non formalmente abbinati ad alcun dispositivo fiscale, l’Amministrazione finanziaria potrebbe presumere un’evasione dell’obbligo.

Lasciare un terminale ingiustificatamente pendente in tale area espone l’operatore alla contestazione di una grave violazione sostanziale.

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, il mancato collegamento è equiparato normativamente all’omessa installazione degli strumenti, comportando l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro. A tale profilo pecuniario si affianca, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del medesimo decreto, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, misura inasprita da 2 a 6 mesi in caso di recidiva.

La funzione di chiusura e l’uso del lucchetto

Per neutralizzare i rischi sanzionatori e sanare anomalie presenti nell’anagrafica, l’operatore deve intervenire sui dispositivi residui utilizzando la funzione “Chiusura”, identificata visivamente a sistema dall’icona di un lucchetto. Attraverso un apposito menù a tendina, occorre dichiarare la precisa motivazione che giustifica l’assenza di collegamento informatico con uno strumento di certificazione memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’attivazione del lucchetto consente di gestire tre specifiche casistiche: la dichiarazione di non titolarità del mezzo a causa di un’errata attribuzione da parte del gestore del circuito di moneta elettronica; la segnalazione di avvenuta restituzione o dismissione del terminale, avendo cura di valorizzare la data esatta di fine utilizzo; l’utilizzo del POS in via esclusiva per incassare operazioni esonerate dall’obbligo di scontrino (es. carburanti, distributori automatici) o corrispettivi certificati unicamente tramite fattura elettronica.

L’operazione di chiusura ha natura irreversibile, inibendo definitivamente al sistema la riproposizione del dispositivo per i futuri abbinamenti.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025 ;

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – artt. 11, comma 5; 12, comma 3;

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise