COMMENTO
DI MASSIMILIANO TASINI | 5 MARZO 2026
La sentenza 22 gennaio 2026, n. 7 resa dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento costituisce una eccellente cartina al tornasole di come, nel nostro (pur bellissimo) Paese, uno strumento di compliancequale l’interpello in ambito tributario possa trasformarsi in una tagliola, potenzialmente idonea a mettere in crisi un intero settore.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento nei confronti di una società, sostenendo che alle cessioni di dispositivi medici per via orale ed integratori alimentari sarebbe applicabile l’aliquota IVA del 22%, in luogo di quella del 10% applicata dalla contribuente.
Nel sostenere la correttezza del proprio operato, la ricorrente ha evidenziato che analoga aliquota avevano applicato i fornitori della società, e dunque tutta la catena distributiva, a partire dal primo passaggio, aveva scontato analogo trattamento tributario.
La società ha inoltre contestato la legittimità del provvedimento impositivo, laddove indica nella carenza di preventiva richiesta di interpello all’amministrazione doganale, in ordine all’aliquota IVA da applicare alla vendita dei prodotti, la ragione fondamentale dell’accertamento.
La società ha poi eccepito che sulla questione è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, per effetto della quale il problema dovrebbe ritenersi risolto in radice.
In ogni caso, i prodotti commercializzati sono riconducibili, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-funzionali, alle voci della nomenclatura combinata 3004 e 2106, e quindi alle corrispondenti fattispecie contemplate dalla Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Costituendosi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate di Trento ha insistito sulla propria prospettazione, ritenendo imprescindibile una valutazione caso per caso, che nella fattispecie si risolve nella richiesta di tanti interpelli quanti sono i prodotti commercializzati.
La sentenza
La Corte premette il quadro normativo.
La Tabella A della Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 comprende tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10% al n. 114
“medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”
e, al n. 80,
“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Va precisato che il n. 80 è stato modificato, con decorrenza dal 17 dicembre 2023, facendo rientrare fra i prodotti soggetti all’IVA ridotta al 10% anche gli integratori sotto forma di sciroppi. Peraltro, il D.L. n. 145/2023, conv. con modifiche dalla Legge n. 191/2023, ha espressamente limitato la riduzione d’imposta alle preparazioni alimentari
“ … classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’Allegato 1 del Reg. CEE 2658/87”.
Ciò posto, la Corte stigmatizza l’ovvio ma pur necessario principio per il quale la richiesta di un preventivo parere tecnico non è assolutamente prevista dalle disposizioni normative in materia, e pertanto non può essere ritenuta condizione necessaria ai fini della legittimità della applicazione dell’imposta in misura ridotta.
Naturalmente, la società si è premurata nel corso del giudizio di illustrare le ragioni che, avuto riguardo al caso concreto, hanno consentito di applicare l’aliquota ridotta, versando in atti una relazione tecnica. E, qui nasce il tema già visto sui crediti di imposta in materia di attività di ricerca e sviluppo: l’Agenzia delle Entrate non è in condizione di contrastare il comportamento della società, e dunque si “trincera” sull’assenza di interpello, salvo confutare genericamente le scelte della stessa.
Alcune considerazioni
Quello dell’Agenzia delle Entrate è un mestiere difficile ed ingrato. Quando qualcosa non gira, è facile puntare il dito. Qui però il problema è serio.
A me sembra che il ragionamento dell’Ufficio dovrebbe essere lo stesso di quello che ritengo necessario che sia adottato in materia di crediti di imposta ricerca e sviluppo: ovvero, se un contribuente illustra in modo puntuale le ragioni che lo hanno portato a beneficiare del credito – e nel caso di specie della aliquota agevolata -, laddove l’Ufficio volesse disattendere la sua impostazione, considerato il contenuto altamente tecnico della materia non potrebbe bensì dovrebbe – potere-dovere – rivolgersi ad altra branca dell’Amministrazione per ottenere il supporto (appunto tecnico) all’attività accertativa, senza trincerarsi dietro l’assenza di un parere.
Quando si opera, occorre essere consapevoli delle conseguenze pratiche: se si trattasse di cento prodotti – una azienda di piccole dimensioni -, la contribuente sarebbe costretta ad assumere uno staff di esperti in ambito farmaceutico-regolatorio-quality assurance, dedicati solo a questa materia, con costi insostenibili. Meglio chiudere la serranda prima di cominciare, con buona pace per le imprese medio-piccole, il tessuto imprenditoriale italiano.
Non solo: ogni progetto dovrebbe restare in stand by per mesi e mesi, in attesa del pronunciamento dell’Agenzia delle Dogane.
Naturalmente, anche l’Agenzia delle Dogane dovrebbe attrezzarsi, e dunque, avuto riguardo al peso del settore, in continua crescita, dovrebbe assumere centinaia di funzionari dediti solo a questo ambito. Il tutto per scovare al più un imponibile di meno dell’1% del fatturato complessivo relativo a prodotti “border-line”, tipicamente integratori in forma liquida con particolari caratteristiche.
Dunque, costi insostenibili per le imprese e per il sistema-Italia in generale.
Sullo sfondo, la delusione per la “trasformazione” dell’istituto dell’interpello – sempre più “tirato per la giacca” -, che, a me pare, da strumento di compliance diventa così un boomerang: se non interpelli l’AF l’accertamento diventa inevitabile. È sufficiente riflettere sugli effetti che una simile impostazione determinerebbe sul settore di operatività della società, ma le applicazioni concrete anche in altri ambiti sarebbero dirompenti.
È dunque una materia sulla quale una nitida presa di posizione del MEF appare tanto necessaria quanto urgente.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A;
- D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, conv., con mod., dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191;
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, Seconda Sezione, sent. 22 gennaio 2026, n. 7.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise