2° Contenuto: Tutto Quesiti: La Dichiarazione IVA 2026

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI STEFANO SETTI | 5 MARZO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming della 1ª Giornata del Percorso Dichiarativi 2026 dal titolo “La Dichiarazione IVA 2026”.
Il Corso è dedicato all’analisi del modello di Dichiarazione IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, con l’obiettivo di fornire una guida chiara e operativa alla corretta compilazione e gestione dell’adempimento dichiarativo. Dopo un inquadramento sulle modalità e sulle tempistiche di presentazione, sono state esaminate le principali novità introdotte nei modelli approvati, con particolare attenzione agli impatti pratici per contribuenti e professionisti.
Ampio spazio è stato riservato all’analisi dei quadri di maggiore rilevanza operativa, attraverso l’esame dei righi più critici e delle casistiche che più frequentemente generano errori o incertezze in sede dichiarativa. L’incontro ha approfondito inoltre il tema del visto di conformità e della compensazione orizzontale del credito IVA, evidenziando condizioni, limiti e profili di rischio. 

Quesito n. 1 – Detraibilità IVA bolle doganali: problematiche con il prospetto contabile dell’importazioni

Domanda

Purtroppo, un mio cliente non riesce a scaricare dal portale dell’Agenzia delle Dogane il prospetto contabile dell’importazioni come deve procedere?

Risposta

Nel caso in cui il contribuente non riesca a scaricare dal Portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il prospetto contabile delle importazioni, è opportuno innanzitutto verificare che l’accesso avvenga con credenziali corrette (SPID/CNS) e che il soggetto sia effettivamente abilitato ai servizi telematici doganali, in particolare al cassetto doganale. Spesso il problema dipende da una mancata delega all’intermediario oppure da un’abilitazione non completata.

Qualora l’accesso sia regolare ma il documento non risulti disponibile, è consigliabile verificare che le dichiarazioni doganali siano state correttamente associate al codice EORI del soggetto e che l’intermediario doganale abbia chiuso correttamente l’operazione. In alternativa, il prospetto può essere richiesto direttamente allo spedizioniere/doganalista che ha curato l’importazione, il quale dispone della documentazione trasmessa al sistema AIDA.

Se il problema persiste, la soluzione più efficace è aprire una segnalazione tramite il servizio di assistenza dell’Agenzia delle Dogane oppure rivolgersi all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, indicando MRN e dati dell’operazione, così da ottenere supporto tecnico o il rilascio del prospetto contabile necessario ai fini della detrazione IVA.

Quesito n. 2 – Prestazioni di servizio per la sola posa in opera di serramenti

Domanda

Artigiano iscritto come montaggio serramenti che ha anche commercio. Non fornisce comunque quasi mai serramenti su misura, ma li fa realizzare dopo aver preso misure ed altre e provvede al montaggio; vendita o prestazioni servizi?

Risposta

Nel caso descritto l’attività va qualificata, sotto il profilo fiscale, come prestazione di servizi e non come mera vendita di beni.

Infatti, quando l’artigiano prende le misure, fa realizzare i serramenti su specifiche del cliente e provvede poi al montaggio, l’operazione assume natura unitaria e prevalente di fornitura con posa in opera, in cui l’elemento principale è l’attività tecnico-professionale di installazione e adattamento al fabbricato. Anche se i serramenti non sono sempre “su misura” in senso stretto, il fatto che vengano realizzati sulla base delle misurazioni effettuate e installati dall’artigiano fa sì che la componente di servizio prevalga rispetto alla mera cessione del bene.

Pertanto, l’operazione si configura come prestazione di servizi (fornitura con posa in opera) e non come semplice vendita di beni.

Quesito n. 3 – Errata applicazione dell’IVA su lavori pubblici: le sanzioni gravano sull’impresa esecutrice

Domanda

Una impresa edile che opera negli appalti pubblici applica, su precisa indicazione del Comune committente, una aliquota IVA 10% per ristrutturazioni. In fase di controllo l’Agenzia delle Entrate contesta questa aliquota in quanto riservata agli interventi residenziali e non pubblici. Le sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate risultano in capo all’impresa. Può essere dimostrare di aver agito su indicazione del committente principale?

Risposta

Dal punto di vista fiscale, il responsabile dell’errata applicazione dell’aliquota IVA è il soggetto che ha emesso la fattura, quindi l’impresa edile. L’indicazione ricevuta dal Comune committente non esonera l’impresa dalla responsabilità tributaria, poiché l’obbligo di corretta applicazione dell’imposta grava sul soggetto passivo IVA che effettua l’operazione.

Pertanto, in sede di accertamento, le maggiori imposte, interessi e sanzioni sono legittimamente contestati all’impresa che ha applicato l’aliquota del 10% in modo non conforme.

L’eventuale contestazione o richiesta di ristoro nei confronti del Comune per aver fornito un’indicazione errata costituisce una questione di natura civilistica, da risolversi nei rapporti contrattuali tra le parti.

Resta fermo che, una volta definito e pagato l’accertamento, l’impresa ha titolo per esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del Comune ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, recuperando l’imposta versata in più, mentre le sanzioni restano, in linea generale, a suo carico salvo diverso accordo contrattuale.

Quesito n. 4 – Fornitura con installazione della caldaia: cessione con posa in opera o prestazione di servizi?

Domanda

Assolutamente condivisibile l’utilizzo della dichiarazione IVA come check con i clienti; una delle questioni più discusse resta comunque la fornitura di beni/prestazioni di servizi o meglio il suo confine: un idraulico che non ha attività di commercio dichiarata e fornisce caldaia con installazione teoricamente è una prestazioni di servizi?

Risposta

La distinzione tra cessione di beni con posa in opera e prestazione di servizi non dipende tanto dall’inquadramento formale dell’attività (ad esempio, dall’assenza di codice commercio), quanto dalla natura sostanziale dell’operazione.

Occorre verificare se ci si trovi di fronte a una cessione di beni con posa in opera, in cui prevale il “dare” (cioè la fornitura del bene) rispetto al “fare”, oppure a una prestazione di servizi, in cui l’elemento principale è l’attività svolta (installazione, adattamento, intervento tecnico), e il bene rappresenta un elemento accessorio.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E/2015, rileva la prevalenza tra le due componenti e soprattutto l’intento delle parti, desumibile dal contratto e dalla sostanza economica dell’operazione.

Nel caso dell’idraulico che fornisce e installa una caldaia, se l’installazione e l’integrazione nell’impianto sono l’elemento qualificante dell’intervento, l’operazione tende a configurarsi come prestazione di servizi; se invece prevale la vendita del bene standard con montaggio accessorio, si ricade nella cessione con posa in opera.

Quesito n. 5 – Detrazione fatture di acquisto a cavallo d’anno in caso di chiusura P.IVA al 31 dicembre

Domanda

Contribuente cessato il 31 dicembre 2025: se arrivano due fatture pagate nel mese di dicembre ma pervenute al contribuente nei primi giorni di gennaio con data di riferimento dicembre la detrazione IVA non è possibile. Ci sono novità in questo caso?

Risposta

Nel caso del contribuente cessato al 31 dicembre 2025, la questione è particolarmente delicata. Secondo l’orientamento amministrativo interno consolidato (circolare n. 1/2018 e art. 1, D.P.R. n. 100/1998), la detrazione può essere esercitata solo quando ricorrono congiuntamente esigibilità dell’imposta e possesso della fattura. Se la fattura è ricevuta nei primi giorni di gennaio 2026, la detrazione – secondo la prassi italiana – slitterebbe al 2026. Tuttavia, essendo il soggetto cessato al 31 dicembre 2025, nel 2026 non esiste più una soggettività IVA attiva e quindi, in base alla lettura tradizionale, la detrazione andrebbe di fatto persa.

Sul piano unionale, però, il quadro è diverso. La Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che il diritto alla detrazione nasce con l’esigibilità dell’imposta (art. 167) e la giurisprudenza UE – da ultimo con la sentenza T-689/24 – ha chiarito che la fattura è requisito per l’esercizio, non per l’esistenza del diritto. Se al momento della presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2025 il contribuente è in possesso delle fatture, non sarebbe conforme ai principi di neutralità e proporzionalità imporre un differimento automatico al 2026, soprattutto quando ciò comporta la perdita definitiva del diritto.

In questa prospettiva, si potrebbe sostenere che l’IVA sia detraibile nella dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025 (ultima dichiarazione del soggetto cessato), purché le fatture siano nella disponibilità del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione. Tale impostazione è coerente anche con l’art. 7 della Legge n. 111/2023, che mira ad allineare il sistema interno alla logica unionale, sebbene la riforma non sia ancora pienamente attuata.

In sintesi: secondo la prassi interna la detrazione non sarebbe ammessa nel 2025 e non potrebbe essere esercitata nel 2026 per cessazione dell’attività; alla luce dell’orientamento unionale più recente, invece, vi sono argomenti solidi per sostenere la detraibilità nell’ultima dichiarazione IVA relativa al 2025, evitando una perdita definitiva del diritto, fermo restando il possibile rischio di contestazione in assenza di un adeguamento normativo espresso.

Quesito n. 6 – Stampa registri IVA e autofatture esterometro multiple

Domanda

In caso di gestione di più fatture estere con la stessa autofattura esterometro, a livello di stampa dei registri IVA, che riferimenti devono comparire, quelli dell’autofattura emessa oppure quelli delle singole fatture estere cui la stessa si riferisce?

Risposta

Nel caso in cui più fatture estere vengano regolarizzate mediante un’unica autofattura (TD17/TD18/TD19), ai fini della tenuta e stampa dei registri IVA devono comparire i riferimenti dell’autofattura emessa, in quanto è quest’ultima il documento fiscalmente rilevante ai fini dell’assolvimento dell’imposta in Italia.

L’autofattura costituisce infatti il documento che integra l’operazione ai fini IVA e che viene annotato sia nel registro acquisti sia nel registro vendite (in caso di reverse charge).

Resta comunque opportuno – per esigenze di tracciabilità e controllo – che nella descrizione o nei riferimenti interni dell’autofattura siano richiamati gli estremi delle singole fatture estere cui essa si riferisce, ma nei registri IVA rilevano formalmente gli estremi dell’autofattura.

Quesito n. 7 – Ditta individuale non operativa: recupero credito IVA

Domanda

Una ditta individuale ha acquistato nell’anno 2009 un terreno da una lottizzazione. La fattura aveva IVA esposta, detto credito IVA è stato continuamente riportato a credito sino al modello IVA 2025. La lottizzazione non è mai stata completata dal Comune quindi l’area risulta ancora inutilizzata e la ditta individuale non ha mai fatto operazioni attive IVA: è possibile recuperare IVA?

Risposta

Nel caso descritto, la criticità non riguarda tanto l’anzianità del credito IVA (che, in linea generale, può essere riportato negli anni), quanto il fatto che la ditta individuale non abbia mai effettuato operazioni attive IVA e che l’area sia rimasta inutilizzata.

Se il soggetto è stato considerato “non operativo” ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, la normativa interna preclude il rimborso e la compensazione del credito IVA e, in determinate condizioni (assenza di operazioni rilevanti per tre anni consecutivi), può arrivare a determinarne la perdita. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE (causa C-341/22) ha chiarito che il diritto alla detrazione non può essere negato solo perché il volume di operazioni è insufficiente o addirittura assente, salvo frode o abuso. Anche la Cassazione (ad es. nn. 7616/2025 e 7813/2025) ha recepito tale principio.

In sintesi: sul piano dei principi europei il credito non dovrebbe essere perso solo per mancanza di operazioni attive; sul piano operativo, però, il recupero (rimborso o compensazione) resta oggi incerto e subordinato a futuri chiarimenti normativi o a un eventuale contenzioso fondato sul diritto unionale.

Quesito n. 8 – Documento commerciale con indicazione dello sconto

Domanda

Un negozio di abbigliamento ha in magazzino degli articoli vecchissimi, alcuni venduti anche sottocosto. Nel documento commerciale emesso per la vendita di tali beni, è indicato lo sconto applicato in modo da giustificare tale situazione (es. abbigliamento 180 – sconto 54 = totale doc. commerciale 126). È corretto?

Risposta

Sì, è corretto e non vi sono controindicazioni fiscali.

La vendita sottocosto è pienamente legittima e, ai fini IVA, l’imposta si applica sul corrispettivo effettivamente praticato al cliente. L’indicazione nel documento commerciale del prezzo originario e dello sconto applicato (es. 180 – sconto 54 = totale 126) è una modalità trasparente e corretta di rappresentare l’operazione.

L’importante è che il documento commerciale riporti correttamente il corrispettivo finale incassato, sul quale viene calcolata l’IVA. Non vi sono vincoli che impongano di vendere almeno al costo o al prezzo di acquisto, salvo particolari discipline commerciali di settore, ma sotto il profilo fiscale non emergono criticità.

Quesito n. 9 – Eredi che non accettano l’eredità: adempimenti fiscali ricadono sull’eredità giacente tramite curatore nominato dal giudice

Domanda

Una ditta individuale estinta a gennaio 2026, il titolare è deceduto a febbraio 2026 e gli eredi hanno rifiutato l’eredità, chi dovrà presentare i dichiarativi per l’anno 2025 e 2026? Gli eredi non vogliono in nessun caso firmare i dichiarativi.

Risposta

Nel caso prospettato occorre distinguere nettamente il profilo civilistico da quello fiscale.

In linea generale, tutti gli adempimenti IVA e dichiarativi relativi al soggetto deceduto devono essere posti in essere dagli eredi, in quanto subentrano a titolo universale nei diritti e negli obblighi del de cuius (art. 35-bis, D.P.R. n. 633/1972). Ciò vale sia per la dichiarazione IVA, sia per gli altri dichiarativi (Redditi, IRAP, ecc.), comprendendo sia le operazioni effettuate prima del decesso sia quelle eventualmente realizzate nella fase di liquidazione.

Tuttavia, questo principio presuppone che vi siano eredi che abbiano accettato l’eredità (anche tacitamente). Se, come nel caso descritto, tutti i chiamati hanno formalmente rinunciato all’eredità, essi non assumono la qualità di eredi e quindi non subentrano negli obblighi tributari del defunto. In tal caso, non sono tenuti a presentare né a firmare le dichiarazioni per il 2025 (anno in cui il titolare era in vita) né per il 2026 (periodo fino al decesso).

In assenza di eredi che abbiano accettato, la posizione fa capo all’eventuale eredità giacente: sarà il Tribunale, se del caso, a nominare un curatore dell’eredità giacente, il quale diventerà il soggetto legittimato a curare anche gli adempimenti fiscali pendenti.

In sintesi: se la rinuncia è valida e totale, gli eredi non devono presentare né sottoscrivere i dichiarativi; gli eventuali adempimenti ricadono sull’eredità giacente tramite curatore nominato dal giudice.

Quesito n. 10 – Dichiarazione IVA s.n.c. con socio deceduto e sciolta: prosecuzione attività del socio superstite con nuova partita IVA individuale

Domanda

S.n.c., con due soci. Un socio è deceduto a fine luglio 2025. Gli eredi non intendono proseguire l’attività e, quindi, a gennaio 2026 la società viene sciolta senza messa in liquidazione con “cancellazione” della partita IVA. Il socio superstite prosegue l’attività, con ditta individuale, con nuova partita IVA. Si chiede quale è la corretta gestione/compilazione della Dichiarazione IVA – Modello 2026?

Risposta

Poiché la s.n.c. ha cessato (con chiusura P.IVA) solo a gennaio 2026, la dichiarazione IVA – Modello 2026 deve essere presentata regolarmente dalla s.n.c. per l’intero anno d’imposta 2025, nei termini ordinari, includendo tutte le operazioni 2025 (anche se un socio è deceduto a luglio 2025).

In concreto, non si compila una “dichiarazione unica con due moduli”, perché nel 2025 non c’è stata una cessazione e riapertura di partita IVA in capo allo stesso soggetto: la ditta individuale del socio superstite parte nel 2026, quindi rileverà nella IVA 2027 (anno 2026), come soggetto distinto.

Quindi:

  • IVA 2026 (anno 2025): una sola dichiarazione della s.n.c. (frontespizio e moduli ordinari della s.n.c.).
  • IVA 2027 (anno 2026): dichiarazione della ditta individuale del socio superstite (per le operazioni 2026).

Quesito n. 11 – Registratore telematico con aliquota IVA errata

Domanda

Un contribuente ha digitato in registratore telematico l’aliquota IVA 22% anziché al 4%. Dovrei registrare l’aliquota corretta al 4%, come comunico all’Agenzia delle Entrate questa anomalia?

Risposta

Se l’errore è già stato trasmesso tramite RT (aliquota 22% invece del 4%), non esiste una “comunicazione standard” o un comando sul registratore telematico per avvisare l’Agenzia in modo autonomo e “sanare” la trasmissione.

Operativamente, la via da seguire è:

  • aprire una segnalazione tramite CIVIS, descrivendo l’anomalia (data, numero documento commerciale/corrispettivo, imponibile, IVA corretta 4% e IVA trasmessa 22%) e chiedendo indicazioni/annotazione agli atti;
  • prudenzialmente inviare anche una PEC all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, allegando una breve relazione e la documentazione utile (estratto corrispettivi, dettaglio RT, eventuali evidenze contabili), così da cristallizzare l’errore e la correzione adottata in contabilità.

In contabilità/liquidazione IVA, ovviamente, si gestisce l’operazione con l’aliquota corretta al 4% e si motiva lo scostamento con la segnalazione inviata.

Quesito n. 12 – Esonero della presentazione della dichiarazione IVA per medico con operazione esenti

Domanda

Medico che nel 2025 per 2024 aveva presentato dichiarazione IVA per reverse charge fattura pulizia caldaia, nel 2025 ha solo operazioni attive esenti e acquisti senza reverse. Non presenta la dichiarazione anno 2025? Corretto?

Risposta

Sì, è corretto.

Se nel 2025 (anno d’imposta 2024) il medico aveva presentato la dichiarazione IVA solo perché aveva effettuato un’operazione soggetta a reverse charge, l’obbligo dichiarativo sussisteva.

Se invece nel 2026 (anno d’imposta 2025) ha svolto esclusivamente operazioni attive esenti ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972, e non ha effettuato acquisti soggetti a reverse charge né altre operazioni che generano debito o obbligo IVA, rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Pertanto, non deve presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2025.

Quesito n. 13 – Fatture estere consegnate in ritardo

Domanda

Un cliente consegna allo studio fatture datate 2025 di acquisti fatti su Amazon da soggetti esteri. Si intende procedere: a inserire le fatture integrate (acquisti Intra) o autofatture (art. 17, comma 2) nei mesi di emissione dei documenti e non trasmettere allo SDI l’esterometro, non avendo obbligo Intra acquisiti. È corretto?

Risposta

Sì, si può concordare con l’impostazione prospettata sotto il profilo sostanziale IVA: le fatture 2025 di acquisti da soggetti esteri vanno comunque regolarizzate correttamente mediante integrazione (acquisti Intra UE) o autofattura ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (Extra UE), con registrazione nei periodi di competenza.

Quanto alla mancata trasmissione allo SDI (esterometro tramite TD17/TD18/TD19), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2022, in presenza di corretta integrazione/autofatturazione e regolare annotazione ai fini IVA, l’eventuale omissione della trasmissione telematica comporta esclusivamente la sanzione formale di 2 euro per ciascuna fattura, entro i limiti previsti, senza incidere sulla detraibilità o sulla validità dell’assolvimento dell’imposta.

Quesito n. 14 – Società in liquidazione e impostazione della dichiarazione IVA

Domanda

Una s.n.c. in data 18 dicembre 2025 è stata messa in liquidazione, la dichiarazione IVA per l’anno 2025 (Modello IVA 2026) deve essere compilata una fino al 17 dicembre 2025 e un’altra dal 18 dicembre 2025?

Risposta

No. La messa in liquidazione il 18 dicembre 2025 non comporta, di per sé, la presentazione di “due dichiarazioni” o di due periodi separati nella dichiarazione IVA 2026 (anno 2025).

Per il 2025 la s.n.c. presenta un’unica dichiarazione IVA che comprende tutte le operazioni dell’intero anno, perché l’attività non è “cessata” nel 2025: la cessazione, ai fini IVA, si considera alla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione (e normalmente alla successiva chiusura della partita IVA).

La logica dei “due moduli” nella dichiarazione annuale riguarda casistiche specifiche (es. procedure concorsuali come liquidazione giudiziale/coatta, o operazioni straordinarie con estinzione/continuità), non la semplice entrata in liquidazione civilistica in corso d’anno.

Quesito n. 15 – Dichiarazione IVA per società sportiva in 398 con attività commerciale estiva

Domanda

Volevamo sapere se per una società sportiva in 398 con due attività: 
1. attività in 398 con fatture UE, 
2. attività commerciale per apertura estiva di un bar all’esterno della società. 
Nella dichiarazione IVA che effettueremo per la parte del bar dovremo inserire anche le fatture UE dell’attività istituzionale?

Risposta

Sì. Se la società sportiva è un unico soggetto IVA, anche se svolge due attività (una in regime Legge n. 398/1991 e una commerciale ordinaria, come il bar estivo), la dichiarazione IVA è unica e deve comprendere tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno.

Pertanto, nella dichiarazione IVA relativa all’attività del bar dovranno essere indicati anche i dati delle fatture UE (acquisti/servizi Intra o esteri) riferibili all’attività in 398, in quanto si tratta comunque di operazioni IVA del medesimo soggetto.

Naturalmente, in dichiarazione andranno distintamente gestite le operazioni soggette al regime forfetario 398 rispetto a quelle in regime ordinario, ma l’adempimento dichiarativo resta unitario.

Quesito n. 16 – Dichiarazione IVA con operazioni straordinarie con estinzione del dante causa

Domanda

Due studi associati sono stati conferiti nel dicembre 2025 in una STP s.r.l.. Redigo una dichiarazione IVA con 3 intercalari di cui 2 relativi ai 2 soggetti estinti, non compilo i quadri VH e i quadri VL sez. 2-3. Così facendo però nel primo intercalare dell’avente causa nel quadro VL sez. 2-3 non vengono riportati i versamenti periodici. Devo sommare i versamenti degli estinti e riportarli nel VH o cosa?

Risposta

Nel caso di conferimento con estinzione dei due studi associati nel dicembre 2025, si applica la disciplina delle operazioni straordinarie con estinzione del dante causa.

La dichiarazione IVA deve essere unica, presentata dalla STP s.r.l. (avente causa), composta da:

  • frontespizio intestato alla STP;
  • un modulo per la STP (mod. 01);
  • un modulo per ciascun soggetto estinto (mod. 02 e 03).

quadri VH e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati solo nel modulo 01 dell’avente causa, con dati riepilogativi complessivi.

Quesito n. 17 – Obbligo di presentazione dichiarazione pur in assenza di operazioni

Domanda

Un promotore finanziario ha iniziato la propria attività a dicembre 2025 come contribuente semplificato (per mancanza di un requisito per l’adesione al regime forfetario) senza fatture emesse né ricevute (ha emesso la prima fattura a gennaio 2026 passando al regime forfetario). Deve presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2025?

Risposta

Sì, deve presentare la dichiarazione IVA per il 2025. Infatti, nel 2025 il promotore finanziario non era in regime forfetario, ma in regime semplificato ordinario, seppur per il solo mese di dicembre e senza aver emesso o ricevuto fatture.

L’esonero dalla dichiarazione IVA riguarda, tra gli altri, i contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario oppure che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. Nel caso di specie, nel 2025 non era in forfetario e non risulta formalmente aver optato per la dispensa ex art. 36-bis.

Pertanto, pur in assenza di operazioni, è tenuto a presentare la dichiarazione IVA 2026 (anno 2025) con dati a zero.

Quesito n. 18 – Presentazione dichiarazione IVA per associazione che cessa partita IVA nel 2025

Domanda

Una associazione ha cessato al partita IVA a settembre 2025 mantenendo solo il codice fiscale. Ha presentato la LIPE dei primi tre trimestri solo per una operazione passiva, deve presentare la dichiarazione IVA?

Risposta

Sì, deve presentare la dichiarazione IVA. Il fatto di aver cessato la partita IVA a settembre 2025 non esonera dall’obbligo dichiarativo per l’anno in cui vi sono state operazioni rilevanti ai fini IVA.

Avendo presentato le LIPE dei primi tre trimestri per un’operazione passiva (quindi con rilevanza IVA), sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA 2026 (anno 2025), che ricomprenda le operazioni effettuate fino alla data di cessazione della partita IVA.

Quesito n. 19 – Passaggio nel 2025 da liquidazione IVA mensile a IVA trimestrale da indicare nel quadro VO

Domanda

L’opzione del passaggio da IVA mensile a trimestrale anno 2025 va espressa in questa dichiarazione IVA?

Risposta

L’opzione per il passaggio da liquidazioni IVA mensili a trimestrali effettuate nel 2025 va comunicata nella dichiarazione IVA 2026 (anno 2025), compilando il rigo VO2.

In particolare:

  • va barrata la casella 1 del rigo VO2 se nel 2025 si sono effettuate liquidazioni e versamenti trimestrali in presenza dei requisiti di volume d’affari 2024 (≤ 500.000 euro per servizi; ≤ 800.000 euro per altre attività);
  • la casella 2 va barrata solo in caso di revoca.

L’opzione si esercita con comportamento concludente (liquidazioni trimestrali) e si formalizza poi in dichiarazione. Fermo restando che anche in caso di omessa opzione vale la regola del “comportamento concludente

Quesito n. 20 – Gestione del debito IVA da LIPE 2025 pagato con rateazione dell’avviso bonario

Domanda

Debito LIPE 2° trimestre 2025 – avviso bonario ricevuto gennaio 2026 – pagamento rateale in 20 rate: come va indicato in dichiarazione IVA visto che il pagamento avverrà a partire dal 2026 e finirà nel 2031?

Risposta

Nel caso di specie (debito LIPE 2° trimestre 2025, avviso bonario gennaio 2026, rateazione in 20 rate fino al 2031), opera la disciplina del quadro VQ.

Il principio è chiaro: il credito matura solo in base ai versamenti effettivamente eseguiti e, in caso di rateazione, va indicata in dichiarazione solo la quota d’imposta pagata entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Quindi:

  • Nella Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025) compilerai il quadro VQ indicando l’anno 2025 in colonna 1.
  • In colonna 5 indicherai solo la quota d’imposta effettivamente versata (codice tributo 9001) tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione precedente e il 30 aprile 2026.
  • Le rate pagate dal 2026 in avanti (fino al 2031) daranno luogo a credito da indicare nel quadro VQ delle rispettive dichiarazioni annuali di ciascun anno in cui il pagamento viene effettuato.

In sintesi: non si indica l’intero debito rateizzato, ma solo l’imposta effettivamente pagata entro la data di presentazione della dichiarazione; il recupero del credito avverrà progressivamente negli anni in cui verranno pagate le rate.

Quesito n. 21 – Compilazione quadro VQ in presenza di pagamenti rateali di cartella IVA

Domanda

Nel 2022 sorge un credito potenziale di 7.000 euro, nel 2023 arriva un avviso bonario non pagato. Nel 2024 arriva la cartella e vengono pagate delle rate e nello stesso anno d’imposta non viene compilato il quadro VQ. Ora, nel 2025 dobbiamo compilare il quadro VQ e fare integrativa per il 2024?

Risposta

Sì: nel 2025 bisogna compilare il quadro VQ indicando l’anno cui si riferisce l’IVA periodica omessa (2022) e solo le quote d’imposta pagate nel 2025 (cartella/rate) entro il termine di presentazione della IVA 2026.

Per il 2024, se sono state pagate rate nel 2024 e non si è compilato il VQ in IVA 2025, conviene fare una dichiarazione IVA integrativa 2024 (anno d’imposta 2024) per far emergere il credito “maturato” con quei pagamenti; altrimenti quel credito resta “perso” fino a correzione.

Quesito n. 22 – Il quadro VQ va compilato in ciascun anno in cui si pagano le rate

Domanda

Per una società è stato compilato il quadro VQ nella dichiarazione IVA per l’anno 2023 per comunicare l’importo dei versamenti IVA non effettuati a fronte di un credito IVA annuale rilevato nel quadro VX. Nella dichiarazione dell’anno successivo non è stato aggiornato il VQ con i versamenti effettuati ratealmente. Come bisogna procedere per l’anno 2025?

Risposta

Per l’anno 2025 (dichiarazione IVA 2026) occorre tornare a compilare il quadro VQ indicando l’anno originario cui si riferisce l’IVA periodica omessa (es. 2023) e riportando solo le quote di imposta effettivamente versate nel corso del 2025 a seguito della rateazione (versamenti non spontanei da avviso bonario/cartella).

Il principio è che il credito “matura” nel momento in cui vengono pagate le rate; quindi ogni anno in cui si effettuano pagamenti va compilato il VQ per far emergere il credito nel rigo VL12, che concorre al saldo annuale.

Poiché nell’anno successivo non è stato aggiornato il VQ, occorre valutare:

  • se nel 2024 sono stati effettuati versamenti non indicati, è opportuno presentare dichiarazione integrativa per quell’anno per recuperare il credito spettante;
  • per il 2025 si compilerà regolarmente il VQ con le somme pagate nel 2025.

In sintesi: il VQ va compilato in ciascun anno in cui si pagano le rate, e l’eventuale omissione dell’anno precedente si sistema con integrativa.

Quesito n. 23 – Dichiarazione IVA omessa

Domanda

Ho presentato una dichiarazione IVA 2024 omessa e mi sono dimenticata di presentare il quadro VH compilato per le LIPE dell’anno che sono omesse anche quest’ultimo. Mi conviene ripresentare la dichiarazione IVA omessa con i quadri VH compilati oppure no? Magari annullo la precedente trasmissione della dichiarazione IVA omessa e correggo il tutto.

Risposta

Nel caso di dichiarazione IVA omessa (presentata oltre 90 giorni), l’invio effettuato ha comunque valore di dichiarazione omessa ma costituisce titolo per la liquidazione dell’imposta.

Se hai dimenticato di compilare il quadro VH (necessario in presenza di LIPE omesse), la soluzione corretta è presentare una nuova dichiarazione IVA sostitutiva, completa anche del quadro VH.

Non conviene lasciare la dichiarazione priva del VH se questo è necessario per ricostruire correttamente i versamenti periodici; è preferibile ritrasmettere la dichiarazione completa, regolarizzando eventualmente anche le sanzioni con ravvedimento.

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