2° Contenuto Riservato: Tutto quesiti: La certificazione Unica 2026

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI FRANCESCO GERIA, MICHELE SILIATO | 5 MARZO 2026

Nella presente circolare vengono trattati in maniera dettagliata i quesiti pervenuti nella giornata di Aggiornamento e Applicazione pratica del Master Lavoro 2025/2026 che si è svolta in diretta il 19 febbraio u.s. e che ha analizzato gli aspetti peculiari della Certificazione Unica 2026: il modello di CU sintetica e quello ordinario, la modalità e i termini di trasmissione e consegna ai percipienti, i soggetti obbligati all’adempimento e i destinatari, con focus anche sulle operazioni societarie straordinarie.

Quesito 1 – Scadenza CU prestazioni relative a contratti di appalto

Domanda

Si chiede di precisare/specificare la scadenza invio all’Agenzia Entrate delle CU per corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter D.P.R. n. 600/1973.

Risposta

Considerato che i dati delle ritenute d’acconto su prestazioni relative a contratti d’appalto ex art. 25-ter D.P.R. n. 600/1973 sono utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata si presume che la scadenza per la trasmissione sia il 30 aprile 2026.

Laddove si stia procedendo a redigere la CU 2026 per conto di sostituti d’imposta condomini, si evidenzia che eventuali CU 2026 inerenti a redditi diversi dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo 2026. Tale data è, peraltro, l’ordinaria scadenza di consegna del modello al percipiente.

Quesito 2 – Ritenute contratti di appalto per i condomini: scadenza al 30 aprile 2026

Domanda

In merito al codice W indicato per le prestazioni relative a contratti d’appalto, per esempio, per la certificazione unica di condomini, la scadenza da rispettare è il 16 marzo 2026 o il 30 aprile 2026?

Risposta

Considerato che i dati delle ritenute d’acconto su prestazioni relative a contratti d’appalto ex art. 25-ter D.P.R. n. 600/1973 sono utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata si presume che la scadenza per la trasmissione sia il 30 aprile 2026.

Laddove si stia procedendo a redigere la CU 2026 per conto di sostituti d’imposta condomini, si evidenzia che eventuali CU 2026 inerenti a redditi diversi dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo 2026. Tale data è, peraltro, l’ordinaria scadenza di consegna del modello al percipiente.

Si ricorda che l’articolo 25-ter, D.P.R. n. 600/1973, dispone l’obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d’appalto di opere e servizi effettuate nell’esercizio d’impresa (anche se occasionale).

Quesito 3 – CU dipendente deceduto

Domanda

In data 19 maggio 2025 il dipendente è deceduto; nella busta paga di maggio abbiamo elaborato il CU conguagliando tutte le somme dovute ad esclusione del TFR. A tutt’oggi, nonostante i solleciti, gli eredi non ci hanno fornito i loro dati, pertanto, nella CU non verranno indicati i loro codici fiscali. Possiamo inviare comunque il CU? Che problematiche potrebbero sorgere?  

Risposta

Non avendo erogato il trattamento di fine rapporto nel periodo d’imposta 2025 non dovrà essere compilata sul modello CU 2026 l’erogazione dell’emolumento. Sarà, dunque, necessario indicare ai punti 809 e 810 il TFR rimasto in azienda.

Se il TFR verrà erogato agli eredi nel periodo d’imposta 2026, verrà predisposta apposita certificazione nell’anno 2027, avendo cura di indicare al punto “Categorie particolari” il codice “Z”, specificando al punto 808 la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione.

Agli altri punti, stando alle istruzioni CU 2026, dovranno essere compilati i dati evidenziando l’indennità complessiva erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius. Nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell’art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 916 e 917 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Quesito 4 – Compenso pagato agli eredi ed elaborazione della CU

Domanda

Nel caso in cui il compenso relativo ad un consulente deceduto venga pagato agli eredi, la certificazione viene rilasciata agli eredi. Nel frontespizio va comunque indicato il nominativo del consulente deceduto. Si utilizza il codice Z.  

Risposta

La certificazione dei compensi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere utilizzata dal sostituto d’imposta per certificare: le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2025 relative a redditi di lavoro autonomo (art. 53, TUIR) o redditi diversi (art. 67, TUIR), le provvigioni derivanti da prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari corrisposte nel 2025, nonché provvigioni da vendita a domicilio, i corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto rese nei confronti di condomìni.

Qualora il percipiente sia deceduto, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la Certificazione Unica relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “Dati anagrafici” i dati relativi al defunto.

La certificazione serve anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi (art. 7, comma 3, TUIR), in tal caso: nella Sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati dell’erede al punto 8 “Categorie particolari” di detta Sezione occorre riportare il codice Z, che identifica gli eredi”  l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 nella Sezione “Dati fiscali” del prospetto relativo ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9.

Quesito 5 – La CU con i soli dati INAIL non va trasmessa per gli artigiani

Domanda

La CU deve essere presentata anche per l’artigiano essendo soggetto a copertura INAIL?

Risposta

La CU con i dati assicurativi INAIL deve essere presentata per tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, anche se non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati, che siano già stati oggetto della denuncia nominativa presso l’ente assicurativo.

Come noto sono tenuti all’obbligo di denuncia nominativa all’INAIL i collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari i coadiuvanti nelle imprese commerciali i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Conseguentemente la Certificazione con i soli dati INAIL non va trasmessa per gli artigiani, i collaboratori di impresa artigiana ovvero per i soci artigiani (per i quali sussiste il premio speciale assicurativo).

Quesito 6 – Fusione per incorporazione: compilazione delle CU 2026

Domanda

La società X si è fusa nella società Y il 1° gennaio 2026, ma il rapporto con i dipendenti è cessato il 31 dicembre 2025. In questo caso come va compilata la CU 2026 (redditi lavoro dipendente 2025)?

Risposta

Nel caso prospettato siamo in presenza di una estinzione del sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio senza effettiva prosecuzione dell’attività. Conseguentemente, la CU 2026 andrà presentata dal soggetto subentrante (Y), certificando quanto corrisposto dalla società X.

Il dichiarante dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente, avendo cura di indicare il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia nel Frontespizio della comunicazione che nelle singole Certificazioni, e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Nella Sez. “Annotazioni” indicare annotazione “GI” – Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.

Quesito 7 – CU 2026: nuovo punto 449

Domanda

Nelle istruzioni ministeriali si legge che devono essere inseriti nel nuovo punto 449 anche i redditi indicati al punto 8 della sez. lavoro autonomo nell’ipotesi di tassazione ordinaria. I redditi dei lavoratori autonomi/professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto, vanno inseriti nel nuovo punto 449 della CU?  

Risposta

Il campo 449 “Reddito di riferimento” di nuova istituzione, deve essere compilato per indicare il reddito cui fare riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali a favore dei c.d. Frontalieri Svizzeri, comprese le detrazioni d’imposta. Si tratta del reddito complessivo che si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/2025 (con richiamo alla Circolare n. 22/2024 ) chiarisce che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le detrazioni, si tiene conto dei redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo nonché: “delle mance detassate del Settore Turismo (ex commi da 58 a 62, articolo 1 della Legge n. 197/2022),” dei redditi assoggettati a cedolare secca, “dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (ex comma 75, articolo 1 della Legge n. 190/2014),” della quota di agevolazione ACE.

Inoltre, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 13/2024, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Quesito 8 – Somma integrativa esente

Domanda

La somma integrativa esente è erogata solo ai lavoratori subordinati (art. 49 del TUIR). Pertanto, per i redditi assimilati (co.co.co. amministratori di società, e co.co.co. nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico), inseriti ai righi 1-2-781-784 della CU, è necessario indicare il codice 2 al punto 718? E nei punti 719 e 720 non si indica nulla?

Risposta

Si conferma quanto evidenziato dall’istante. In particolare, per i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente non spetta la somma integrativa esente prevista dall’art. 1, comma 4, Legge n. 207/2024.

Conseguentemente nei casi di Certificazione Unica attinente a redditi assimilati a lavoro dipendente ovvero nel caso di compensi derivanti da co.co.co. in ambito di lavoro sportivo dilettantistico sarà sufficiente indicare esclusivamente il codice 2 al punto 718, in quanto i redditi esposti nella sezione non sono compresi tra quelli di lavoro dipendente. Vieppiù, nel successivo punto 719, come da istruzioni dell’Amministrazione finanziaria, non devono essere riportati i redditi di cui al punto 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.

Quanto al punto 720, andrà eventualmente riportato il reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia. 

Quesito 9 – Somma che non concorre al reddito

Domanda

Nel caso di un lavoratore dipendente con un reddito di 20.600 euro e recupero della somma che non concorre al reddito, che codice va inserito al punto 724 considerato che comunque il datore di lavoro ha proceduto all’erogazione nel corso del periodo d’imposta 2025, pur recuperando in sede di conguaglio di fine anno?

Risposta

Nel caso in cui il lavoratore abbia superato la soglia di reddito utile alla concessione della somma che non concorre al reddito di cui all’art. 1, comma 4, Legge n. 207/2024, il datore di lavoro è tenuto a recuperare l’importo non spettante. Laddove questo sia di importo superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Per esporre in CU la casistica proposta dall’istante sarà necessario compilare il punto 724 con il codice 2 (somme non riconosciute) indicando ai successivi punti 727 e 728 rispettivamente la somma recuperata entro conguaglio e la somma da recuperare successivamente al conguaglio.

Quesito 10 – Buoni pasto elettronici: quando vanno indicati in CU

Domanda

I buoni pasto elettronici esenti fino a euro 8,00 vanno indicati in CU? Se sì, in quale rigo?

Risposta

L’erogazione di prestazioni sostitutive del servizio mensa, rientranti nella lett. c), comma 2, art. 51, TUIR non incide sulla compilazione della Certificazione Unica.

Laddove, invece, il valore del buono pasto dovesse superare il limite di esenzione, l’importo eccedente deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale e ad imposizione fiscale. Detta eccedenza, inoltre, non potrà essere assorbita dalla franchigia di esenzione prevista dal successivo comma 3, art. 51 , generalmente pari a 258,23 euro (elevata a 1.000 o 2.000 euro per il periodo d’imposta 2025).

Pertanto, nel caso in cui l’importo concesso a titolo di ticket restaurant dovesse superare i limiti di esenzione previsti dalla normativa vigente, l’eccedenza concorrerà a determinare il reddito esposto ai punti 1/2 della Certificazione Unica 2026, rispettivamente per i percettori di redditi di lavoro derivanti da contratto a tempo indeterminato e/o determinato.

Quesito 11 – Contribuenti forfettari esonerati dalla CU

Domanda

Per i professionisti in Regime Forfettario (architetti, geometri, commercialisti, ecc.) deve essere trasmessa la CU?

Risposta

Ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, a decorrere dal modello CU 2025 (redditi 2024), è stato abrogato l’obbligo di rilascio della Certificazione Unica per i compensi erogati a soggetti minimi e forfettari di cui alla Legge n. 190/2014 ovvero che adottano il regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile di cui al D.L. n. 98/2011.

L’esonero riguarda, in particolare, tutti i contribuenti forfettari e minimi che sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico. Quest’ultimo adempimento consente, infatti, all’amministrazione finanziaria di avere un’informazione sui dati reddituali.

Quesito 12 – Contributi INPGI in CU 2026

Domanda

In riferimento ad un rapporto co.co.co. giornalista nella CU vanno riportati i contributi versati a INPGI o solo parte IRPEF?   

Risposta

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS (comprensiva delle Gestioni ex ENPALS, ex INPDAP [ed ex INPGI]) ad altri Enti (ENPAB, ENFAM, ENPAP, ENPAF, ENPAV ed eventuali ulteriori enti).

Ai fini della compilazione della Parte “Dati previdenziali ed assistenziali”  della Certificazione Unica 2026, si precisa che vi trovano esposizione i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta:

  • “all’INPS, comprensiva delle Gestioni ex INPDAP, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso Ente previdenziale nel corso del 2025”;
  • agli Enti previdenziali diversi da quelli sopra indicati (si tratta, nello specifico, dell’ENPAB “Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi”, dell’ENPAM “Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri”, dell’ENPAP “Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi”, dell’ENPAI “ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica”, dell’ENPAV “Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari”, nonché dell’INPGI per i “giornalisti lavoratori parasubordinati”).

A seguito del trasferimento all’INPS dell’INPGI “Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola”, con decorrenza 1° luglio 2022, i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo, titolari di rapporto di lavoro subordinato, vanno riportati nella Sezione 1 INPS – Lavoratori subordinati.

In particolare, dovrà essere compilata la Sezione 5 “Altri Enti”, relativa alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti ad altri Enti (quali ENPAB, ENFAM, ENPAM, ENPAP, ENPAF, ENPAV e INPGI per i giornalisti lavoratori parasubordinati), indicando a campo 82 il codice M (giornalista lavoro parasubordinato).

Quesito 13 – Certificazione per distribuzione dividendi da SRL

Domanda

Nel caso di distribuzioni di riserve di utili a soci di una SRL nel corso del 2025, con pagamento delle relative ritenute, è obbligatorio emettere il modello CUPE o un’eventuale certificazione unica?  

Risposta

La distribuzione di riserve di utili va certificata sul modello CUPE in cui andrà riportato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore. Come riportato dal sito dell’Agenzia delle Entrate la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La CUPE può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

La CUPE viene rilasciata da: società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del TUIR), casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio, ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da: “titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni” contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)” contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Quesito 14 – Sanzioni per CU assoggettate solo ad INAIL

Domanda

Le sanzioni si applicano anche per le CU per cui si certifica il solo assoggettamento Inail senza la presenza di redditi?

Risposta

Sì, per ogni certificazione omessatardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Quesito 15 – CU co.co.co sportivi dilettanti

Domanda

Dal modello CU 2026 il campo 6 per i co.co.co sportivi del settore dilettantistico non va compilato?

Risposta

Nel modello CU 2026 sono stati introdotti i nuovi punti da 787 a 790 dedicati ai periodi di rapporto di lavoro sportivo. In particolare, laddove il percipiente abbia ricevuto compensi inferiori alla soglia di 15.000 euro, andranno compilati esclusivamente i punti da 787 a 790, e non anche il punto 6 del modello CU.

Quest’ultimo punto andrà compilato esclusivamente nel caso in cui il contribuente abbia percepito compensi fiscalmente imponibili e, dunque, abbiamo superato la soglia di esenzione di 15.000 euro prevista dall’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021.

In tal caso i punti da 787 a 790 non dovranno essere compilati.

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