COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 6 MARZO 2026
Il deposito IVA, disciplinato dall’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, costituisce uno strumento di sospensione dell’imposta finalizzato a favorire la circolazione e la commercializzazione di beni nazionali, unionali o previamente immessi in libera pratica, consentendo l’effettuazione di determinate operazioni senza applicazione immediata dell’IVA. Si tratta di depositi di natura non doganale destinati alla custodia di beni non destinati alla vendita al dettaglio. Per i beni di provenienza extra-UE, l’introduzione nel deposito IVA è subordinata alla preventiva immissione in libera pratica nel territorio unionale, con assolvimento dei diritti doganali e successiva sospensione dell’IVA. L’istituto, più volte oggetto di interventi interpretativi da parte dell’Amministrazione finanziaria (in particolare, circolare n. 12/E/2015 e Ris. n. 55/E/2017), realizza un differimento dell’esigibilità dell’imposta sino al momento dell’estrazione dei beni per l’utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato.
Soggetti legittimati alla gestione del deposito
Ai sensi dell’art. 50-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993, possono istituire e gestire un deposito IVA:
- imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale;
- soggetti operanti in depositi franchi o punti franchi;
- altri soggetti autorizzati dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.M. 20 ottobre 1997, n. 419.
L’autorizzazione è riservata a società di capitali, cooperative o enti con capitale minimo non inferiore a 516.456,90 euro (salvo specifiche ipotesi quali il consignment stock).
Sono equiparati ai depositi IVA:
- i depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa;
- i depositi doganali di tipo A, C e D per beni nazionali o unionali.
La revoca dell’autorizzazione doganale o fiscale comporta automaticamente la cessazione della funzione di deposito IVA (circolare n. 12/E/2015).
Operazioni effettuate in regime di sospensione d’imposta
Il comma 4 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 individua le operazioni effettuabili senza applicazione dell’IVA:
- acquisti intracomunitari con introduzione in deposito;
- immissioni in libera pratica con contestuale introduzione;
- cessioni di beni durante la giacenza;
- prestazioni di servizi relative ai beni custoditi (incluse manipolazioni usuali);
- trasferimenti tra depositi IVA.
La sospensione permane sino all’estrazione, momento che determina, salvo specifiche ipotesi di non imponibilità, l’esigibilità dell’imposta.
Estrazione dei beni e modalità di assolvimento dell’IVA
L’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993, distingue il trattamento IVA in funzione della provenienza dei beni, con modalità operative differenti.
Beni di provenienza unionale (acquisti intracomunitari)
In caso di introduzione a seguito di acquisto intracomunitario, l’IVA all’atto dell’estrazione è assolta mediante reverse charge.
Il soggetto che estrae:
- integra la fattura originaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993;
- annota l’integrazione nel registro delle vendite (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) entro 15 giorni;
- registra il documento anche nel registro acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972).
Se durante la giacenza sono intervenute lavorazioni, occorre includere nella base imponibile anche il valore dei servizi resi (Ris. n. 55/E/2017).
Beni extra-UE immessi in libera pratica
Per i beni extra-UE introdotti nel deposito dopo immissione in libera pratica, l’estrazione comporta:
- applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;
- verifica dei requisiti di affidabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 23 febbraio 2017.
In assenza dei requisiti (regolarità dichiarativa, assenza di violazioni gravi, ecc.), è richiesta la prestazione di garanzia patrimoniale per sei mesi.
I soggetti certificati AEO o gli enti pubblici sono esonerati.
Beni di provenienza nazionale
Qualora i beni siano già presenti nel territorio nazionale e introdotti in deposito a seguito di cessione interna (art. 50-bis, comma 4, lett. c), l’estrazione comporta:
- versamento dell’IVA tramite F24 ELIDE;
- pagamento effettuato dal gestore in nome e per conto dell’estrattore;
- divieto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- responsabilità solidale del gestore.
Il soggetto che estrae deve emettere autofattura elettronica con codice TD23, trasmettendola al Sistema di interscambio, come chiarito dalla “Guida alla compilazione della fattura elettronica”. Il documento TD23 è annotato esclusivamente nel registro degli acquisti, con indicazione degli estremi del versamento.
Impatti in sede di dichiarazione IVA
L’analisi dichiarativa assume particolare rilievo, in quanto varia in funzione della modalità di assolvimento dell’imposta.
Reverse charge (beni UE o extra-UE con requisiti)
In tali ipotesi:
- l’imponibile e l’imposta confluiscono nel quadro VJ (rigo VJ2) della dichiarazione IVA;
- la detrazione è esercitata nel quadro VF;
- l’effetto finanziario è neutrale (salvo limitazioni alla detrazione).
L’operazione rileva nel volume d’affari.
Versamento diretto tramite F24 (beni nazionali)
Quando l’IVA è versata dal gestore:
- l’imponibile e l’imposta sono indicati nel quadro VF, in corrispondenza dell’aliquota applicabile;
- non va compilato il rigo VJ2, come precisato dalle istruzioni ministeriali;
- l’importo versato con F24 non deve essere riportato nel quadro VL, per evitare duplicazioni di credito.
L’annotazione nel solo registro acquisti comporta coerenza tra contabilità e dichiarazione.
Esportatori abituali
L’estrazione può avvenire senza pagamento dell’imposta previa presentazione di dichiarazione d’intento per ciascuna operazione (Ris. n. 35/E/2017), con trasmissione telematica e verifica da parte del gestore.
In tal caso:
- nessuna IVA confluisce nei quadri VJ o VF;
- l’operazione incide sul plafond disponibile.
Base imponibile in caso di pluralità di cessioni
La base imponibile è determinata:
- dal valore dei beni all’introduzione;
- ovvero dal valore dell’ultima cessione intervenuta durante la giacenza.
Secondo la Ris. n. 55/E/2017, per individuare la modalità di assolvimento occorre fare riferimento all’operazione originaria di introduzione.
Riassumendo …
| Provenienza beni | Modalità di assolvimento IVA | Documento da emettere | Garanzia richiesta | Riflessi dichiarativi |
| Acquisto intracomunitario | Reverse charge | Integrazione fattura UE | No | VJ2 (imposta) + VF (detrazione) |
| Extra-UE con requisiti D.M. 23 febbraio 2017 | Reverse charge | Autofattura | No | VJ2 + VF |
| Extra-UE senza requisiti | Reverse charge con garanzia | Autofattura + garanzia 6 mesi | Sì | VJ2 + VF |
| Nazionale | Versamento F24 ELIDE | TD23 | No | Solo VF – no VJ2 |
| Esportatore abituale | Non imponibile | Dichiarazione d’intento | No | Nessuna IVA in VJ/VF |
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 50-bis;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 3 maggio 2017, n. 55/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 24 marzo 2015, n. 12/E.
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