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6 MARZO 2026
L’INPS – con Messaggio del 5 marzo 2026, n. 787 – ha fornito le istruzioni operative relative alle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023, per il calcolo delle quote retributive di pensione (quote A e B) per i trattamenti pensionistici liquidati dal 1° gennaio 2024 in favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG con anzianità contributive inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995.
Nel dettaglio, le aliquote di rendimento in specie si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci; le medesime non si applicano, invece, alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di cessazione per dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica Amministrazione.
In tal senso, le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023.
Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia: nel primo caso si applicano le aliquote di rendimento in argomento, salvo che l’accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023; nel secondo caso – accesso alla pensione di vecchiaia – si applicano le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Pertanto, le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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