1° Contenuto riservato: Tutto quesiti: Percorso dichiarativi CU2026

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 6 MARZO 2026

In data 20 febbraio 2026 si è tenuta, nel corso dell’annuale percorso dichiarativi, la videoconferenza in tema di Certificazione Unica 2026 e delle relative novità.

Nel presente contributo rispondiamo ad alcune delle domande giunte in redazione da parte dei partecipanti.

Quesito 1 – Utili distribuiti e pagati: certificazione CUPE

Domanda

Le CUPE (Certificazione Utili) vanno obbligatoriamente inviate all’Agenzia delle Entrate? Deve essere rilasciata ai percipienti e va compilato solo il modello 770 Ordinario?

Risposta

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciataentro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La CUPE può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

La CUPE viene rilasciata da: 

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
– titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
– contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
– contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Inoltre, gli utili distribuiti e pagati sono oggetto di compilazione del modello 770 in particolare di quadri SI ed SK e in base alle casistiche previste.

Quesito 2 – Attribuzione di autovettura ad uso promiscuo e integrale addebito al lavoratore

Domanda

Per le auto aziendali ad uso promiscuo il benefit viene pagato dal dipendente con fattura e non in busta paga, in questo caso deve essere inserito nella CU?

Risposta

Qualora la concessione e attribuzione di autovettura ad uso promiscuo sia oggetto di integrale addebito al lavoratore a mezzo fatturazione, non sorge in capo allo stesso alcun benefit. Quindi non sarà oggetto di esposizione nella Certificazione Unica 2026.

Quesito 3 – Benefit oggetto del welfare percepito dal dichiarante

Domanda

Per un cliente di studio, per il quale viene elaborato il 730, i campi welfare contrattuale (sia 2024 che 2025 della certificazione) non sono compilati. Il cliente ha un welfare di 3600+200 annui compreso la parte 200 euro per figli a carico. Cosa comporta la mancata indicazione al dipendente? Inoltre, se viene erogato al dipendente un rimborso welfare relativo a spese per acquisto di libri di testo (spese di istruzione non detraibili), tale importo deve essere indicato comunque nel campo 704 senza indicare alcun codice nel campo 702?

Risposta

Per rispondere alla prima parte del quesito sarebbe necessario capire quali tipologie di benefit sono oggetto del welfare percepito dal dichiarante sia per la propria parte che per la parte riconosciuta come figlio a carico.

Conseguentemente, una volta individuati i benefit corrisposti:

  • se relativi a somme, beni o servizi di cui all’art. 51, comma 3, TUIR è necessario compilare le caselle 474 e 475;
  • diversamente sarà necessario compilare la sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” – campi da 701 a 706 esclusivamente per le sole fattispecie come da codifica rinvenibile dalle istruzioni ministeriali alla compilazione della Certificazione Unica.

Per quanto attiene al rimborso welfare per spese di acquisto di libri di testo (dei figli) le stesse non devono essere indicate e riportate in alcun modo nella sezione citata.

Quesito 4 – Emissione di fattura nel periodo di imposta successivo al pagamento

Domanda

Un cliente di studio salda la fattura ad un professionista, con bonifico, in data 21 dicembre 2025; il professionista emette fattura a gennaio 2026. La CU è da emettere nel 2026 con anno d’imposta 2025?

Risposta

In merito al quesito posto il professionista che riceve un pagamento è tenuto all’immediata emissione della relativa parcella.

Pertanto, anche la CU deve essere emessa nel relativo periodo di imposta. Pertanto, si ritiene non corretta l’emissione della fattura nel periodo di imposta successivo poiché vige il principio di cassa.

Quesito 5 – Termine di trasmissione della CU2026

Domanda

Non è chiaro: per autonomi abituali e agenti la trasmissione può essere fatta entro il 30 aprile, ma la consegna al percipiente deve comunque essere fatta entro il 16 marzo? Di fatto, a prescindere dall’invio telematico, i modelli devono essere comunque pronti per il 16 marzo. Se la consegna avviene qualche giorno dopo, cosa succede?

Risposta

Le istruzioni ministeriali alla CU2026 chiariscono che tutti i percipienti, indipendentemente dalla categoria reddituale in cui sono ricondotti, devono ricevere la Certificazione entro e non oltre il 16 marzo 2026 secondo le disposizioni di cui all’art. 16-bis, comma 2, lett. a) del D.L. n. 124/2019.

Una consegna ritardata potrebbe comportare ripercussioni nel caso in cui il percipiente debba o voglia accedere alla dichiarazione precompilata dei redditi. Il datore che non consegna la CU commette infatti un illecito, punito con una sanzione amministrativa che va da euro 250,00 a euro 2.000,00.

Quesito 6 – Ditta individuale cessata non proseguita da eredi

Domanda

Una ditta individuale è cessata a gennaio 2026, a febbraio 2026 il titolare è deceduto e gli eredi hanno rinunciato all’eredità, pertanto, nessuno firma come erede i modelli dichiarativi. Come si deve procedere?

Risposta

Qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” quelli dell’erede che la sottoscrive.

Quanto sopra indipendentemente dall’accettazione dell’eredità o meno. Diversamente si configurerà una omissione con sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione omesse, nel limite massimo di 50.000,00 elevata in capo agli eredi solidalmente.

Si ricorda che è possibile anche beneficiare del ravvedimento operato con sanzioni ridotte ad 1/3 qualora trasmesse entro 60 gg dai termini di scadenza previsti.

Quesito 7 – Srl e nomina del nuovo amministratore

Domanda

Srl con amministratore unico non socio (due soci), nel mese di gennaio è deceduto e i soci non riescono a trovare un accordo per la nomina del nuovo amministratore, come procedere?

Risposta

Nelle società di persone, l’amministrazione può passare temporaneamente a tutti i soci disgiuntamente, mentre nelle società di capitali (SRL/SPA) è necessaria la convocazione dell’assemblea per la nomina, o in estrema ratio, il ricorso al Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario.

Quesito 8 – Intermediario abilitato e impegno a trasmettere

Domanda

Si pone il caso di collaborazione con amministratori di condominio (e in passato con un Centro elaborazioni dati), effettuando invii massivi di CU, 770 (e altri modelli), di file telematici loro preparati. L’impegno alla trasmissione telematica del sostituto è contenuto nel frontespizio. Serve altro? Eventualmente un accordo con l’amministratore condominiale, anche via e-mail?

Risposta

In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, questi è tenuto a rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’inca­rico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in es­sa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall’Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio co­dice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione tele­matica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informa­tivo centrale.

È qui opportuno precisare che, rispetto al quesito posto, l’incaricato alla trasmissione (e il relativo impegno) sarà da individuare nel soggetto che effettivamente effettua le trasmissioni con incarico sottoscritto dai sostituti d’imposta interessati e non dagli amministratori di condomini o centri di elaborazione dati.

Quesito 9 – Impresa artigiana e compilazione CU

Domanda

Una società di persone artigiana è esonerata dalla compilazione della CU?

Risposta

In merito al quesito posto si presume si tratti del caso di impresa artigiana con solo soci artigiani e senza altri dipendenti. In tal caso la compilazione della sezione INAIL può essere omessa pertanto non è necessaria la trasmissione e consegna della CU2026.

Quesito 10 – Medico di medicina generale e sostituzione ambulatoriale

Domanda

Un medico di medicina generale che ha ricevuto fatture da un soggetto in regime forfettario per la sostituzione ambulatoriale è tenuto a redigere e inviare la CU?

Risposta

Nonostante la non più sussistenza dell’obbligo alla redazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014, l’obbligo rimane nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenzialecon rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998.

Nella CU Autonomi al campo 6 dovrà essere indicato il codice 24.

Quesito 11 – Sostituto d’imposta estinto e liquidatore

Domanda

Il sostituto ha chiuso l’attività al 31 dicembre 2025. Va indicato il rappresentante legale o il liquidatore?

Risposta

In riferimento al quesito posto, se il sostituto d’imposta rivestiva la natura giuridica di società (posta in liquidazione) la Certificazione Unica dovrà essere presentata dal liquidatore. Difatti, in tale ipotesi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata dal liquidatore in nome e per conto del sog­getto estinto.

In particolare, nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto” e nelle certificazioni intestate ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, che sottoscrive la Comunicazione Unica 2026, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “Dati relativi al rappresen­tante firmatario della Comunicazione”.

Quesito 12 – Pignoramento dello stipendio

Domanda

Un pignoramento dello stipendio fatto direttamente dall’Agenzia Riscossione deve essere indicato sulla CU? Si deve emettere CU per pignoramento dell’assegno di mantenimento del figlio minore (quindi senza ritenuta)?

Risposta

No. Nella sezione “Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi” vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme e solo se il creditore pignoratizio è una persona fisica.

Si precisa che nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2026 nella sezione II – riservata al soggetto ero­gatore delle somme.

La sezione in esame invece dovrà essere compilata nel caso di pignoramento per assegno di mantenimento del figlio minore e senza applicazioni di ritenuta di acconto.

Si precisa infine, che nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qua­lora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono in­dicati all’interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà ripor­tare nel punto 8 della parte “dati anagrafici” il codice Z2.

Quesito 13 – Dipendente che usufruisce dell’alloggio

Domanda

Un dipendente usufruisce dell’alloggio, per il quale l’azienda ha stipulato un contratto di foresteria, tale benefit è reddito per il dipendente?

Risposta

In caso di trasferte dei propri lavoratori l’impresa può valutare più conveniente fornire un alloggio ai dipendenti al posto di soluzioni, spesso più onerose, presso strutture alberghiere. In questo caso, in capo al dipendente in trasferta, la concessione dell’alloggio a uso foresteria non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.

Quesito 14 – Lavoratore sportivo e CU2026

Domanda

Quando va inviata la CU per il lavoratore sportivo con compensi superiori ai 5000 euro e inferiori a 15.000 euro (l’ASD ha regolarmente pagato i contributi e iscritta al RASD)? Il reddito anche se dipendente, non fa cumulo con altri redditi e non è soggetto a tassazione IRPEF.

Risposta

La certificazione unica per i lavoratori sportivi deve essere sempre consegnata al percipiente e trasmessa alla Agenzia delle Entrate entro i termini previsti, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie fiscali (15.000 euro annui) o contributive e previdenziali (5.000 euro annui).

Quesito 15 – Lavoratore sportivo ha ricevuto compensi da più soggetti

Domanda

Come compilare i punti 557-564 se il lavoratore sportivo ha ricevuto compensi da altri soggetti?

Risposta

Nei punti da 557 a 560, vanno indicati i redditi di lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per il lavoro sportivo professionistico under 23, relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I punti devono essere compilati al lordo della franchigia di 15.000 euro.

Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti da 557 a 560 vanno indicati i dati relativi alla durata del rap­porto di lavoro, in particolare nel punto 561 il numero dei giorni e nei punti 562 e 563 la data di inizio e la data di cessazione. Il punto 564 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è al­ternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 563).

Quesito 16 – Lavoratore sportivo dilettante e superamento della soglia di esenzione fiscale

Domanda

Si pone il caso di tre co.co.co. lavoratori sportivi dilettanti che superano i 15.000 euro annui. Sono stati corrisposti 3.000 euro con dichiarato superamento della franchigia di 15.000 e altro con arrivo a 13.000 euro di franchigia. Sono stati versati IRPEF, addizionale regionale e INPS, ma non è stato comunicato il sostituto di imposta che ha corrisposto le somme. Come va compilata la CU?

Risposta

In primo luogo, superata la soglia di esenzione fiscale dei 15.000 euro annui, di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021, subentra l’obbligo di imposizione fiscale per la parte eccedente.

Nel caso prospettato in quesito, tale obbligo è da assolversi in capo a tutte le società in cui viene svolta l’attività sportiva poiché, dal momento del superamento di esenzione, ogni committente dovrà assoggettare a imposizione fiscale i compensi corrisposti (salvo che uno dei datori di lavoro non intrattenga più alcuna prestazione con il lavoratore e che i compensi siano stati corrisposti prima del superamento della soglia di esenzione fiscale).

Si fa ulteriormente presente che ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. n. 36/2021, ai fini del controllo del superamento della soglia di esenzione fiscale, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Quesito 17 – Collaboratore sportivo di una Asd

Domanda

Collaboratore sportivo di una Asd: la somma erogata di 400 euro in quale quadro va indicata?

Risposta

Si presume che la somma sia stata corrisposta quale compenso per attività sportivo dilettantistica o per attività amministrativo gestionale. Pertanto, andrà compilata la sezione “redditi lavoro sportivo” e la “Sezione 3-bis” per la gestione previdenziale.

Quesito 18 – Trattamento fiscale dei compensi sportivi

Domanda

La franchigia di 15.000 euro per compensi di lavoro sportivo è solo per i contratti di collaborazione sportiva o si può applicare anche ai contratti di lavoro dipendente? L’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito chiarimenti sull’argomento.

Risposta

L’Agenzia delle Entrate, con propria risposta di consulenza giuridica del 25 settembre 2025, n. 14, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi sportivi. In particolare, vengono definiti i criteri di esenzione e le modalità di applicazione della ritenuta sui premi sportivi nel settore dilettantistico.

Uno dei temi principali riguarda il regime di esclusione dalla base imponibile per i compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui, introdotto dalla recente riforma. Il lavoro sportivo può oggi essere svolto in forma subordinata, autonoma o come collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini fiscali, i compensi derivanti da prestazioni sportive sono inquadrati in base alla natura del rapporto e tassati come redditi di lavoro autonomo, subordinato o assimilato.

L’Agenzia chiarisce che la soglia di esenzione di 15.000 euro si applica a tutti i compensi sportivi dilettantistici, qualunque sia la categoria reddituale di appartenenza. Una volta superato tale limite, il reddito è soggetto a imposizione esclusivamente sulla parte eccedente, secondo il regime fiscale pertinente.

Quesito 19 – Premi in denaro ad atleti sportivi dilettanti

Domanda

Una Srl riconosce premi in denaro ad atleti sportivi dilettanti in base ai risultati ottenuti in gare ufficiali, in quanto utilizzatori dei propri prodotti. Le somme erogate devono essere considerate redditi di lavoro autonomo con obbligo di CU? Se sì con quali modalità va compilata la CU? In alternativa è corretto considerarli premi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e quindi senza CU?

Risposta

Laddove le somme siano corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali ad atleti e tecnici professionisti a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni di preparazione, le attività, considerate svolte nell’ambito del dilettantismo, richiedono l’applicazione della disciplina speciale dell’articolo 36, comma 6-quater del decreto di riforma del lavoro sportivo. In altri termini, si applica la ritenuta a titolo di imposta di cui al sopra richiamato articolo 30 D.P.R. n. 600/1973.

Nella diversa ipotesi in cui le somme siano compensi previsti da un contratto del professionista direttamente con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo (cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 14/2025 ).

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