4° Contenuto riservato: Legge annuale PMI: le misure per il lavoro

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 9 MARZO 2026

In data 4 marzo 2026 il Senato della repubblica ha licenziato in via definitiva la legge annuale sulle piccole e medie imprese (Atto n.  1484-B)

Con tale provvedimento il Legislatore delega il Governo a riordinare entro 12 mesi la normativa su start-up innovative, PMI innovative, incubatori e acceleratori, con l’obiettivo di semplificare il quadro normativo, favorire la nascita di nuove imprese e rafforzare il trasferimento tecnologico tra ricerca e sistema produttivo.

In attesa della definitiva pubblicazione della legge delega in Gazzetta Ufficiale, alcune delle misure previste riguardano anche il mondo del lavoro con particolare interesse al ricambio generazionale e alle agevolazioni contributive.

Atto Senato n. 1484-B – Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Art. 2. Modifica all’art. 43 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresaIl Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale:
iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale;
aventi un numero di dipendenti superiore a 20;
e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250;
che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria;
ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale;
b) all’acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui sopra purché operanti in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente.
Art. 6. Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionaleIn via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero complessivo di 1.000 lavoratori:
dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima;
nonché alla Gestione separata INPS;
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti;
con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata;
possono accederefino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione. 
Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall’INPS, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
I soggetti interessati, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all’INPS secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo.
 
I lavoratori possono richiedere:
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale;
con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50%.
A tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
 
Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto:
è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore;
in relazione alla retribuzione effettivamente percepita;
nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;
con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
 
Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto è riconosciuta altresì:
fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro;
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
I benefìci sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente:
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
Le agevolazioni sono riconosciute dall’INPS nel rispetto del limite numerico di 1.000 lavoratori e dei limiti di spesa previsti.
Art. 10. Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricoleAl D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente 5-ter:
l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo;
b) all’articolo 37, al comma 4 , dopo la lettera b) è inserita la seguente b-bis), stabilendo chela formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione anche dei periodi di Cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Inoltre, con la sostituzione del comma 5 dell’art. 37:
l’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
Aziende agricole
→ L’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all’INPS.
→ L’INPS predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all’attuazione.
→ La procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.
Art. 11. Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agileAl D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente 7-bis:
Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Per tale violazione è prevista una sanzione punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008).
Art. 12. Verifiche di attrezzatureAll’allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato-Verifica annuale
è inseritala seguente:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto-Verifica triennale.

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