L’OPINIONE
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 10 MARZO 2026
Il comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs. 117/2017 dispone l’abrogazione dell’art. 150 del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997 che hanno introdotto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’Agenzia delle Entrate, con il più recente documento di prassi (circolare n. 1/E/2026, § 5), ha fornito puntuali chiarimenti sul tema confermando che se la ex ONLUS non presenta, qualificandosi ente del Terzo settore (ETS), l’iscrizione al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) entro il prossimo 31 marzo, per l’ente scatta l’obbligo di devoluzione del proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta al dicastero competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
Il regime ONLUS e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come indicato, la lett. a), comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone l’abrogazione degli artt. da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997 (provvedimento che ha introdotto la figura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e a quello in cui l’autorizzazione europea è stata rilasciata.
Posto che il RUNTS è già operativo da tempo e che nel corso del 2025 la Commissione Europea ha dato il via libera definitivo all’applicazione del regime tributario degli enti del Terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, conseguenzialmente, i primi necessari chiarimenti sullo specifico tema con un recente documento di prassi (circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E, § 5).
Si ricorda, innanzitutto, che nell’anagrafe delle ONLUS risultano ancora iscritti enti e organizzazioni di diversa natura che vanno dalle associazioni, riconosciute e non, alle fondazioni, ai comitati, alle organizzazioni non governative, alle società di mutuo soccorso, alle associazioni sportive dilettantistiche, ai trust, agli enti ecclesiastici e quant’altro.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha predisposto e pubblicato, a suo tempo, sul proprio sito un elenco delle ONLUS iscritte e comunicato al RUNTS i relativi dati.
Le ONLUS non iscrivibili al RUNTS e le modifiche della Legge n. 104/2024
Si evidenzia, inoltre, che non tutte le organizzazioni iscritte all’anagrafe sono nelle condizioni oggettive di iscriversi al RUNTS e tra queste si segnalano i trust, cui manca la natura soggettiva di ente, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, e le ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo art. 4, non possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore.
Nei casi di impossibilità oggettiva, qualora le ONLUS non fossero risultate iscritte al RUNTS nei termini statuiti, le stesse avrebbero rischiato l’integrale devoluzione del proprio patrimonio o almeno del patrimonio costituito successivamente alla iscrizione all’anagrafe delle ONLUS qualora avessero voluto proseguire la loro attività quali enti del “Libro I” del Codice civile.
Come indicato anche nel Documento di prassi richiamato dell’Agenzia delle Entrate, la criticità, però, è stata superata per le ONLUS oggettivamente non iscrivibili, ma non per quelle che decidano di non iscriversi, con le nuove disposizioni della Legge 4 luglio 2024, n. 104, che hanno emendato il comma 8 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, prevedendo che, per le dette situazioni, la perdita della qualifica ONLUS non integrerà ipotesi né di scioglimento dell’ente né di devoluzione del patrimonio.
La perdita della qualifica di ONLUS, ai sensi del comma 8 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di impresa sociale, di cui al D.Lgs. n. 112/2017, non integra una ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla lett. f), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e della lett. b), comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
La scelta della qualifica di ente del Terzo settore
L’ente, qualificatosi ONLUS, dovrà valutare, quindi, se iscriversi al RUNTS e, in tale caso, in quale sezione iscriversi, che potrà essere quella degli enti del Terzo settore generici, degli enti filantropici, delle associazioni di promozione sociale (APS) o delle organizzazioni di volontariato (ODV) o delle imprese sociali, rispettando le disposizioni contenute, in tale ultimo caso, nel D.Lgs. n. 112/2017.
In ogni caso, l’ente dovrà dotarsi di uno statuto aggiornato che rispetti le regole dettate dalle disposizioni di riferimento, di cui al D.Lgs. n. 112/2017(imprese sociali) o al D.Lgs. n. 117/2017 (enti del Terzo settore – ETS), applicare le regole gestionali degli ETS, redigere il bilancio secondo gli schemi propri di tale tipologia di enti e depositarlo al RUNTS, nominare l’organo di controllo o di revisione, ai sensi degli artt. 30 e 31, del D.Lgs. n. 117/2017 e, per essere considerato “non commerciale”, superare il test di non commercialità, di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS).
Qualora l’ente non scelga di far parte degli enti del Terzo settore generici, l’ente dovrà aggiornare il proprio statuto conformandosi alle disposizioni specifiche per la tipologia scelta.
La scelta necessita, in primo luogo, di una ricognizione complessiva concernente le attività esercitate e/o da esercitare, le modalità utilizzate per la produzione e l’offerta di beni e servizi e la struttura dell’ente, la sua governance e i soggetti che vi partecipano.
In questi casi, infatti, l’ente potrà liberamente esercitare una o più (non tutte però) delle ventisei attività previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (attività di interesse generale) o, se opta per la sezione delle imprese sociali, per una delle ventidue attività di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017.
Quindi, l’iscrizione dell’ente nella sezione delle organizzazioni di volontariato (ODV) dovrà ovviamente avvenire nel rispetto delle disposizioni degli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgs. n. 117/2017 mentre, per l’assunzione della veste di associazione di promozione sociale (APS), l’ente dovrà applicare le disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del medesimo CTS.
Si segnala, inoltre, che le ONLUS qualificate organizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS), iscritte alla relativa anagrafe, sono già transitate automaticamente nel RUNTS nel corso degli anni 2021 e 2022 in cui si è verificato il primo popolamento del RUNTS.
Ne consegue che, attualmente, fra le ONLUS non si registrano presenze di queste particolari tipologie associative ma anche che detta circostanza non preclude che altre tipologie di enti, attualmente iscritti all’anagrafe in altre vesti giuridiche, non possano optare, adeguando i propri statuti, per la forma di ODV e APS, richiedendo di essere iscritti al RUNTS nelle sezioni specifiche.
Si evidenzia, inoltre, che sia le ODV che le APS dovranno operare ricorrendo in maniera prevalente ai volontari e che, per quelle di minori dimensioni, potrà essere applicato il regime forfetario, di cui all’art. 86 del D.Lgs. 117/2017, pur essendo limitato nell’applicazione agli enti con ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta precedente, non superiori a 85.000 euro.
Termine del 31 marzo 2026 e effetti dell’iscrizione al RUNTS
Come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nel più recente documento di prassi (circolare n. 1/E/2026, § 5), gli enti ancora iscritti che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare entro il 31 marzo 2026 all’Ufficio del RUNTS, territorialmente competente, una specifica domanda di iscrizione, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 117/2017, nonché degli ultimi due bilanci approvati; il detto termine resta fermo anche per le ONLUS con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Nel caso in cui la ONLUS richieda l’iscrizione nel RUNTS entro tale termine e questa venga accolta, l’ente acquisirà la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2026), se l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS.
Nella considerazione che l’accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS produce effetti retroattivi, purché la stessa sia presentata entro il 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 1/E/2026, § 5) precisa che le vecchie ONLUS potranno applicare, sin dal 1° gennaio 2026 e nelle more della presentazione dell’istanza, il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27‑ter) del D.P.R. n. 633/1972, nei limiti della qualifica giuridica prevista dalle disposizioni vigenti.
L’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente e, pertanto, tali enti non devono devolvere il proprio patrimonio.
Infine, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, sempre sul tema della devoluzione del patrimonio, formato grazie alle disposizioni agevolative delle ONLUS, ha precisato che nell’ipotesi in cui una ex ONLUS non si iscriva nei termini indicati al RUNTS, ma, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non si sciolga e continui a operare (senza acquisire la qualifica di ETS), la stessa è tenuta a devolvere il patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto nell’anagrafe delle ONLUS; in tal caso, precisa l’Agenzia, viene fatto salvo il patrimonio acquisito prima dell’acquisizione della qualifica di ONLUS.
Riferimenti normativi:
- Legge 4 luglio 2024, n. 104;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4, 5, 79, 101 e 102.
- D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10–29;
- Agenzia delle Entrate, circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E.
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