CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti, dipendenti e collaboratori
DI ARMANDO URBANO | 10 MARZO 2026
Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione del percorso “Contabilità Base: dalle scritture di esercizio agli adempimenti di Studio”.
Il precorso contabilità base è destinato ai titolari di studio, a dipendenti e collaboratori che non hanno ancora una conoscenza approfondita della contabilità generale. L’obiettivo è fornire una formazione di base completa sulle principali operazioni di gestione contabile aziendale. Durante il ciclo di incontri sono stati trattati argomenti come la costituzione di ditte individuali, di società di persone e di società di capitali, le variazioni del patrimonio netto, la gestione di acquisti, vendite, pagamenti e riscossioni, operazioni con le banche, le scritture di assestamento, di chiusura e di epilogo. Ampio spazio è dedicato alle scritture contabili e al loro utilizzo per soddisfare le esigenze di bilancio e adempiere agli obblighi fiscali. Tutti gli argomenti sono affrontati con un approccio pratico, attraverso esercitazioni e analisi di casi concreti.
Quesito n. 1 – Acquisto beni inferiori a 516 euro vanno indicati nello stato patrimoniale
Domanda
In caso di acquisto di beni inferiori a 516 euro, devono essere iscritti a conto economico o in stato patrimoniale sotto la voce beni inferiori a 516 euro ed ammortizzati al 100% con conseguente iscrizione anche del fondo?
Risposta
Se si applica l’art. 102, comma 5, del TUIR bisogna iscrivere i beni di modico valore nell’attivo di stato patrimoniale ammortizzandoli con aliquota del 100 per cento. In questo modo i beni, oltre a mantenere la natura di beni strumentali, verrebbero iscritti nel libro cespiti concorrendo al conteggio del plafond per la deduzione fiscale delle spese di manutenzione (art. 102, comma 6, TUIR).
Quesito n. 2 – Acquisto di beni strumentali da parte di un medico
Domanda
In caso di acquisto di un bene strumentale da parte di un medico con pro-rata di detraibilità del 10% il bene deve essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili al netto di tutta l’IVA o deve essere inserito l’importo comprensivo dell’IVA non detratta per effetto del pro-rata?
Risposta
In caso di pro-rata di detraibilità IVA (es. 10%), il bene strumentale deve essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili al costo storico comprensivo dell’IVA non detratta. L’IVA indetraibile, essendo un costo indeducibile ai fini IVA, diventa parte integrante del costo del bene e concorre alla formazione della base ammortizzabile, secondo il principio della capitalizzazione dei costi accessori.
Quesito n. 3 – Costi accessori a incremento del cespite e coefficienti di ammortamento
Domanda
Secondo i coefficienti di ammortamento stabiliti dal Decreto del 31 dicembre 1988, i costi accessori ad incremento del valore del bene vengono ammortizzati con le stesse quote stabilite per il bene stesso, o seguono altri coefficienti?
Risposta
I costi accessori capitalizzati (come spese di installazione, montaggio, trasporto, collaudo, perizie, ecc.) che incrementano il valore del cespitevengono ammortizzati insieme al bene principale. Di conseguenza, l’intero valore (bene + accessori) viene ammortizzato applicando lo stesso coefficiente percentuale stabilito dal Decreto del 31 dicembre 1988 per quella specifica categoria di bene strumentale.
Quesito n. 4 – Registrazione degli imballaggi a perdere
Domanda
Solitamente ricevo fatture acquisto merci con al suo interno imballaggi a perdere. Ho creato un sottoconto imballaggi a perdere e registro merci c/acquisti e imballaggi. Tale operazione è corretta?
Risposta
Il comportamento adottato appare corretto.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 76/E del 20 marzo 2025 è intervenuta per commentare una disciplina, comunque prevista nel nostro ordinamento, che riguarda le modalità di fatturazione degli imballaggi non restituiti.
In questa fattispecie la cessione dell’imballaggio costituisce operazione accessoria alla cessione della merce e quindi non sono previsti specifici obblighi di fatturazione.
Se l’operazione accessoria è effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, si applica alla cessione accessoria la stessa aliquota IVA della cessione principale.
Quesito n. 5 – Beni usati e abbonamenti: regime IVA
Domanda
Beni usati e abbonamenti, in questi casi si può parlare di fuori campo IVA nelle registrazioni?
Risposta
Ai beni usati, nonché agli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, si applica un regime IVA speciale, disciplinato dagli artt. 36 e ss., D.L. n. 41/1995. Queste operazioni si considerano escluse da IVA e il codice per la fatturazione elettronica è N5.
Gli abbonamenti sono soggetti ad IVA, ciò che invece è escluso da IVA art. 74, D.P.R. n. 633/1972 sono gli acquisti di giornali e periodici, servizi telefonici e documenti di viaggio con codice fatturazione elettronica N2.2. Sono esenti da IVA gli abbonamenti alla pratica dello sport (ad esempio abbonamento palestra) poiché trattasi di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, esenti in base all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. n. 75/2023 con codice fatturazione elettronica N4.
Quesito n. 6 – Enasarco: contabilizzazione
Domanda
La contabilizzazione dell’Enasarco presente in fattura come viene gestita?
Risposta
- Si registra la fattura dell’agente contabilizzando in dare le provvigioni passive, in dare l’IVA a credito e in avere il Debito v/fornitore.
- Con altra scrittura si rileva la quota Enasarco a carico della ditta mandante (Costo in dare a Debiti v/Enasarco in avere).
- Nei Debiti v/Enasarco, quindi, avremo sia la quota a carico agente presente in fattura sia quella a carico dell’azienda mandante.
- Entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre, la ditta mandante provvede a versare all’Enasarco le due quote di cui sopra (Debiti v/Enasarco in dare a Banca c/c in avere)
Quesito n. 7 – Registrazione acconti nella contabilità semplificata
Domanda
Nella contabilità semplificata, come devo registrare gli acconti? Sia nel caso di fattura emessa che di fattura di acquisto.
Risposta
Nella contabilità semplificata non si ragiona per competenza come la ordinaria, ma per cassa, ossia in base a quando viene pagata o incassata una fattura, salvo che non si opti per l’opzione art. 18, D.P.R. n. 600/1973, il cui regime prevede che si considerano incassati e pagati i documenti a seconda della loro data di emissione.
Fattura di acconto su vendita o acquisto bene
Cosa succede fiscalmente?
L’IVA è esigibile subito, nel momento di emissione/incasso.
Il ricavo/costo, in contabilità semplificata per cassa, si considera quando viene incassata o pagata la fattura; mentre nelle contabilità semplificata art. 18, se si considera incassata o pagata alla stessa data della fattura stessa.
Fattura di saldo su vendita o acquisto bene
Fiscalmente valgono le stesse regole della fattura di acconto.
Se i due documenti sono stati compilati correttamente, nella fattura di saldo si vedrà (nel corpo) lo storno della fattura di acconto e nella sezione imponibile e IVA, solo la parte relativa al saldo.
Quesito n. 8 – Bene strumentale di un medico e indicazione nei registri dei cespiti
Domanda
Un medico ha pro-rata di deducibilità del 4% e acquista un’attrezzatura per il valore di 800,00 euro + IVA. Nella voce attrezzatura deve indicare solo 800 euro e l’IVA che non detrae nel conto IVA indeducibile?
Risposta
L’attrezzatura deve essere iscritta nel registro dei beni ammortizzabili al costo storico comprensivo dell’IVA non detratta.
Quesito n. 9 – Dismissione e distruzione di un bene strumentale
Domanda
Nel caso in cui un bene strumentale venga dismesso e conferito in discarica, e la discarica non rilasci alcun documento attestante l’operazione, quali documenti è necessario conservare a fini fiscali e contabili?
Risposta
Se il valore dei beni è superiore a 10.000 euro (inteso come costo di acquisto iscritto nel libro cespiti) l’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997 prevede che debba essere inviata all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all’evento di smaltimento/distruzione.
Nella comunicazione dovranno essere indicati:
- luogo, data e ora delle operazioni di distruzione o rottamazione;
- modalità di distruzione o rottamazione;
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni distrutti o rottamati, nonché il valore riferito alla data di acquisto.
La distruzione dovrà risultare da verbale redatto dall’Amministrazione finanziaria o in sua assenza da un Notaio.
Inoltre, i beni da distruggere o rottamare dovranno essere affidati a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, i quali dovranno dimostrare la distruzione dei beni mediante il rilascio del formulario di identificazione dei rifiuti. Si consiglia di emettere anche un DDT con l’indicazione dettagliata dei beni da distruggere o rottamare da consegnare al soggetto che effettuerà il trasporto.
Tale procedura deve essere utilizzata anche per la distruzione delle merci.
Il D.L.13 maggio 2011, n. 70 – Art. 7, comma 1, lett. p), ha introdotto una procedura semplificata per le distruzioni di beni obsoleti con un valore inferiore a 10.000 euro (inteso come costo di acquisto iscritto nel libro cespiti). In tale fattispecie bisognerà predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da tenere agli atti e da esibire in caso di verifica/controllo.
Bisognerà, inoltre, inviare alla sola Agenzia delle Entrate, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all’evento di smaltimento/distruzione.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati:
- luogo, data e ora delle operazioni di distruzione o rottamazione;
- modalità di distruzione o rottamazione;
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni distrutti o rottamati, nonché il valore riferito alla data di acquisto.
In alternativa alla procedura di smaltimento si potrà procedere con l’autofatturazione dei beni obsoleti e non funzionanti al titolare dell’impresa o al socio della società, il quale a sua volta potrà portarli in discarica come privato cittadino e non necessiterà del rilascio di alcuna documentazione relativa al conferimento.
Quesito n. 10 – Valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono: corretto ammortamento
Domanda
In merito all’esempio di ammortamento del fabbricato, qual è la percentuale da applicare per ricavare dal costo storico il valore del terreno?
Risposta
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato per determinarne il corretto ammortamento.
Nel caso di acquisto di un fabbricato già edificato il primo passaggio da effettuare è relativo all’individuazione del corretto valore da attribuire al terreno. Per fare ciò i Principi contabili richiedono l’utilizzo di stime, che dovrebbero essere predisposte da tecnici del settore (ingegneri, geometri, architetti), mentre il Fisco ricorre a metodi di natura forfetaria; infatti, in base a quanto stabilito dal D.L. n. 223/2006, si tende ad isolare il valore fiscalmente riconosciuto delle:
- aree occupate dalla costruzione;
- aree pertinenziali della medesima.
Il D.L. n. 223/2006 individua il valore del terreno in una quota pari al 20% del costo del fabbricato, ovvero 30% nel caso si tratti di fabbricato industriale.
Per la precisione, il Fisco richiede che il valore da attribuire al terreno sia pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello ricavabile dalle percentuali di cui sopra.
Si considerano fabbricati industriali quelli destinati alla produzione e trasformazione dei beni, avendo riguardo alla specifica destinazione e prescindendo dalla classificazione catastale o contabile. Così, non rientrano nella categoria dei fabbricati industriali quelli destinati ad una attività commerciale, come un negozio o un deposito per le merci.
Nel caso in cui i fabbricati siano destinati ad attività miste (industriali e non), lo scorporo deve essere effettuato utilizzando la percentuale (del 20 o 30%) relativa all’attività prevalente in termini di metri quadri occupati.
Nel caso in cui, poi, parti del fabbricato siano contemporaneamente destinate ad attività promiscue, si deve ricorrere a criteri oggettivi, tra cui quello del numero di addetti occupati dall’una e dall’altra attività.
Quesito n. 11 – Nuovo forfetario con aliquota al 5%
Domanda
Un elettricista che per ottenere requisiti è stato dipendente artigiano può aprire la partita IVA forfetario agevolato al 5% per i primi 5 anni?
Risposta
Un elettricista dipendente può aprire una partita IVA in regime forfetario.
Questo è possibile se rassegna le dimissioni quale dipendente, dopo aver conseguito il requisito per iscriversi come artigiano all’Albo artigiani, se il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non supera i 35.000 euro lordi.
Inoltre, l’attività autonoma non deve essere in concorrenza diretta, violare il patto di fedeltà (art. 2105 c.c.) o avere come mono committente l’azienda per la quale precedentemente era stato dipendente.
Quesito n. 12 – Limite ricavi/compenso per principio di cassa
Il limite 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi, quindi sull’incassato, alla luce del principio di cassa? Oppure si riferisce (secondo la Direttiva UE) al volume d’affari annuo?
Risposta
Il limite di 85.000 euro nel regime forfetario si riferisce all’ammontare massimo dei ricavi o compensi incassati nell’anno solare (principio di cassa) per accedere o permanere nel regime agevolato.
Quesito n. 13 – Forfetario: coefficienti di redditività
Domanda
La percentuale di redditività dipende dal codice ATECO?
Risposta
I coefficienti di redditività per il regime forfetario determinano la quota di ricavi su cui verranno calcolate le imposte (5% o 15%) e i contributi previdenziali.
Tali valori variano in base al settore di attività identificato dal codice ATECO.
La tabella dei coefficienti di redditività per il regime forfetario nel 2026 varia in base al gruppo di attività e codice ATECO, con percentuali diverse come il 40% per le industrie alimentari e il commercio (all’ingrosso, dettaglio e ambulante per alimenti), il 54% per il commercio ambulante di altri prodotti, l’86% per costruzioni e attività immobiliari, il 62% per intermediari del commercio, il 40% per servizi di alloggio e ristorazione, il 78% per attività professionali, scientifiche e sanitarie, e il 67% per altre attività economiche.
Quesito n. 14 – Pagamento bolli su libro giornale
Domanda
Qual è la differenza nel pagamento dei bolli sul libro giornale per chi paga il codice tributo 7085?
Risposta
Per società di capitali che versano la tassa di concessione governativa annuale (codice tributo 7085), pari a 309,87 euro (capitale sociale minore o uguale ad 516.456,90 euro) o 516,46 euro (capitale > di 516.456,90 euro), l’imposta di bollo per la vidimazione di libri contabili e sociali è di 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione, da applicare al momento della bollatura iniziale o successiva.
Quesito n. 15 – Psicologo forfetario e codice natura
Domanda
Uno psicologo forfetario emette fattura non soggetta N2.2 o esente art. 10?
Risposta
Lo psicologo in regime forfetario non applica l’IVA in fattura e utilizza il codice natura N2.2 (Operazioni non soggette – altri casi) nella fatturazione elettronica.
È necessario indicare la specifica dicitura di riferimento al regime agevolato (“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014”) e, se la prestazione supera 77,47 euro, indicare una marca da bollo di 2 euro.
Quesito n. 16 – Forfetario: uscita dal regime per superamento dei 100 mila euro
Domanda
Nel caso di una ditta in regime forfetario che supera i 100.000 euro di fatturato devo elaborare tutta la contabilità dall’inizio dell’anno per la dichiarazione dei redditi? Inoltre, per quanto riguarda i contributi perde il diritto di versarli con una riduzione del 35% dall’anno successivo oppure da subito?
Risposta
La fuoriuscita dal regime forfetario si verifica se il contribuente percepisce ricavi o compensi annui superiori ad 85.000 euro. Se i ricavi e i compensi incassati sono superiori a 85.000 euro ma inferiori ad 100.000 euro l’uscita dal regime decorre dall’anno successivo.
Qualora venga superato il limite di 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata sia ai fini IRPEF sia ai fini delle relative addizionali regionali e comunali all’IRPEF e il contribuente dovrà determinare il reddito con i criteri ordinari con effetto retroattivo dall’inizio dell’anno.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dovrà essere esposta in fattura l’IVA a partire dall’operazione che ha comportato il superamento del limite.
Ai fini della riduzione INPS del 35% non vi sono istruzioni in merito. Sicuramente entro il 28 febbraio il contribuente dovrà inoltrare tramite il Cassetto previdenziale la comunicazione inerente la fuoriuscita dal regime forfetario, affinché l’emissione dei contributi fissi avvenga in misura piena e senza la riduzione. Il contribuente, in sede di compilazione del modello Redditi dovrà determinare l’ammontare dei contributi sull’eventuale reddito eccedente il minimale senza alcuna riduzione.
Quesito n. 17 – Forfetario e co.co.co sportivo
Domanda
Un cliente vorrebbe aprire partita IVA in regime forfetario dal 1° gennaio 2026. Fino al 31 dicembre 2025 svolgerà attività di lavoro come co.co.co. sportivo: può comunque accedere al regime forfetario anche se continuerà a collaborare (in P. IVA) anche con le stesse associazioni con cui collabora ora? Ci sono dei limiti? In questo caso rientrerebbe nel 15%?
Risposta
Con la Risposta all’Interpello n. 901-137/2025 la Direzione Regionale del Piemonte si è occupata della compatibilità o dell’incompatibilità dell’opzione per il regime forfetario dall’art. 1, commi 57–89, Legge n. 190/2014, nel caso di un soggetto che in precedenza aveva sottoscritto un contratto di co.co.co. sportiva, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, con il medesimo datore di lavoro operante nel settore sportivo dilettantistico.
L’istanza di interpello in esame riguarda la possibilità di poter disapplicare la causa ostativa di cui alla lett. d-bis, dell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 prevista per chi adotta il regime forfetario nel caso di rapporti (prevalenti) con l’ex datore di lavoro operante nel settore sportivo dilettantistico con precedente contratto di collaborazione sportiva (come da riforma dello sport D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36).
Tra le cause di esclusione previste per il regime forfetario, rientra a pieno titolo la causa ostativa, di cui alla lett. d-bis, dell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014. In base a tale disposizione, il regime forfetario è inibito a colui che opera prevalentemente (i ricavi o compensi rivolti al datore (o ex) di lavoro superano il 50% dei ricavi o compensi totali del contribuente) nei confronti di chi è stato suo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, effettuando però la verifica solo al termine del periodo d’imposta come affermato dalla circolare n. 9/E/2019.
Nel caso in cui il soggetto che apre la partita IVA optando per il regime forfetario, al termine del primo esercizio, verifichi di aver violato il requisito della prevalenza dei ricavi, avendo esercitato la propria attività professionale nei confronti di un datore di lavoro nei termini sopra indicati, dovrà fuoriuscire dal regime e non potrà beneficiarne.
Inoltre, relativamente alla possibilità di applicare l’aliquota agevolate del 5% per i primi 5 anni dall’apertura della Partita IVA come previsto dall’art. 1, comma 65, Legge n. 190/2014, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente non possieda i requisiti richiesti ed in particolare non risulti rispettato il requisito che l’attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Quesito n. 18 – Passaggio tra “regimi minori” e gestione degli acconti
Domanda
In caso di passaggio di regime da un anno all’altro (da forfetario a semplificata o viceversa) come si gestiscono gli acconti? Se passa da forfetario a semplificato, verso acconto dell’imposta sostitutiva o direttamente acconto IRPEF su base imposta sostitutiva? Viceversa, in caso di passaggio da forfetario a semplificato?
Risposta
In caso di passaggio da regime forfetario a regime semplificato, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare AdE 5 dicembre 2023, n. 32, si può versare l’acconto, assumendo come base storica di calcolo l’importo dell’imposta sostitutiva dichiarata nell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario, e tale importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato dall’IRPEF, dovuta a saldo per l’anno successivo, indicandola nel rigo RG38, colonna 4.
In alternativa il contribuente, sapendo della fuoriuscita dal regime, potrà decidere di non versare gli acconti e in tal caso dovrà versare l’intero saldo relativo al primo anno di applicazione del regime semplificato nonché gli acconti dell’anno successivo.
Nel caso in cui il contribuente ha adottato il regime IRPEF (ordinario/semplificato) e passa l’anno successivo al regime forfetario non è tenuto a versare alcun acconto a titolo di imposta sostitutiva per il regime forfetario.
Quesito n. 19 – Professionista in ordinaria solo per opzione
Domanda
Quando diventa obbligatoria la contabilità ordinaria dei professionisti, registro cronologico?
Risposta
Il regime contabile naturale per un professionista singolo è quello della contabilità semplificata, a meno che il professionista non decida di applicare il regime forfetario. Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solamente su opzione.
Quesito n. 20 – La contabilizzazione del leasing
Domanda
In merito al maxi-canone leasing posso imputare l’importo del maxi-canone a beni ammortizzabili immateriali e quindi ammortizzarlo?
Risposta
La contabilizzazione del leasing può avvenire mediante due metodi.
Il primo è il metodo patrimoniale che prevede l’iscrizione nel bilancio dell’utilizzatore sia del maxi-canone iniziale sia dei canoni periodici del leasing nella voce B.8 (costi per godimento di beni di terzi) del conto economico.
In virtù del principio di competenza il maxi-canone iniziale deve essere ripartito nel corso di tutta la durata del contratto registrando un risconto attivo al 31/12 per stornare la quota non di competenza da rinviare agli successivi esercizi.
Il secondo metodo è quello finanziario che prevede che il bene acquisito in leasing, anche se di proprietà della società di leasing, venga iscritto per intero in dare nell’attivo dello stato patrimoniale dell’utilizzatore, nella voce riferita alla specifica immobilizzazione, per essere assoggettato ad ammortamento e in contropartita in avere verrà iscritto l’intero debito relativo alla sorte capitale nei confronti del concedente.
Il maxi-canone e i singoli canoni fatturati dal concedente andranno nel tempo a diminuire il debito nei confronti del concedente per la sola quota capitale, mentre la quota degli interessi andrà a confluire tra gli oneri finanziari (voce C.17) del conto economico.
Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l’aspetto sostanziale dell’operazione di leasing che quello formale.
Quesito n. 21 – Maxi-canone per contabilità semplificata
Domanda
Vorrei sapere se per un soggetto in contabilità semplificata che opta per l’art. 18 il maxi-canone leasing se lo detrae tutto nell’anno visto che non ha ratei e risconti?
Risposta
Il soggetto in contabilità semplificata che opta per l’art. 18 deduce i canoni di leasing a norma del comma 7 dell’art. 102 del TUIR e il maxi-canone di leasing, nonostante il pagamento in un’unica soluzione, deve essere dedotto per competenza (in base alla durata del contratto), essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento. Il costo fiscalmente si suddivide per i mesi di durata, evitando la deduzione integrale immediata.
Quesito n. 22 – Contratto di leasing di durata inferiore al periodo minimo di ammortamento
Domanda
Come trattare contabilmente la corretta detrazione di un contratto di leasing di durata inferiore al periodo minimo di ammortamento?
Risposta
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 valgono le seguenti regole:
- Beni immobili: durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni.
- Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli): durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (come previsto dai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988).
- Autoveicoli a deducibilità limitata: durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento (come previsto dai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988) rispetto al settore di attività proprio dell’impresa locataria/utilizzatrice del bene (circolare n. 10/E/2006).
Quesito n. 23 – Errata determinazione delle imposte
Domanda
Nell’esercizio X, redigendo un bilancio di una società, determino erroneamente le imposte (nel senso che ho determinato minori imposte) e mi accorgo di ciò dopo l’approvazione del bilancio. Per sistemare questo errore devo rilevare le imposte nell’esercizio X+1 (cioè quando mi rendo conto dell’errore) mettendo in contropartita “Imposte per esercizio precedenti” e spiegando l’errore in nota integrativa?
Risposta
La correzione di imposte errate in un bilancio già depositato presso il Registro delle imprese richiede una procedura che coinvolge sia la rettifica del documento contabile (bilancio) sia, solitamente, la dichiarazione dei redditi (integrativa). Poiché l’errore è sostanziale (influenza le decisioni degli utilizzatori), è necessario procedere con un deposito a rettifica redigendo un nuovo verbale di assemblea che approvi il bilancio rettificato e revochi il precedente, motivando la rettifica.
Deve essere inviato un nuovo bilancio al Registro delle imprese, completo di nota integrativa che illustri l’errore commesso e l’effetto della rettifica.
Inoltre, le imposte errate nel bilancio solitamente implicano un errore anche nella dichiarazione dei redditi. Bisogna distinguere:
- Errore a sfavore del contribuente (maggiori imposte pagate): si presenta una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
- Errore a sfavore dell’Erario (minori imposte pagate): si presenta una dichiarazione integrativa (dichiarazione dei redditi o IVA) per correggere l’errore, versando la maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte (ravvedimento operoso).
Secondo la normativa e la circolare n. 31/E/2013, la correzione degli errori contabili rileva fiscalmente nell’esercizio in cui la rettifica è effettuata (competenza).
Quesito n. 24 – Determinazione del reddito dopo la fuoriuscita in corso d’anno dal forfetario
Domanda
Se un forfetario a novembre supera 100.000 euro e applica IVA sulle future fatture come si comporta ai fini della dichiarazione dei redditi cioè tutto l’anno imposta sostitutiva o fine ottobre e ultimi due mesi determinazione normale del reddito?
Risposta
Il superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi incassati nel 2025 comporta l’uscita immediata dal regime forfetario. L’IVA diventa applicabilesulle operazioni effettuate a partire dal momento in cui il limite viene superato. La fatturazione passa al regime ordinario con obbligo di registrazione, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA.
Nel caso in cui nel mese di ottobre sono già stati incassati 90.000 euro e nel mese di novembre si riceve un pagamento di 20.000 euro totalizzando 110.000 euro a novembre.
In questo caso vi sarà la fuoriuscita immediata dal regime forfetario dal mese di novembre e l’IVA deve essere applicata a partire dalla fattura che fa scattare il superamento.
Le fatture già emesse senza IVA relative all’operazione di sforamento vanno integrate con nota di variazione.
È necessario rettificare l’IVA non detratta sugli acquisti di beni e servizi non ancora utilizzati al momento del passaggio al regime ordinario.
A partire dal superamento, si passa alla contabilità ordinaria o semplificata, con la necessità di dichiarazione IVA annuale.
Il reddito viene tassato con IRPEF ordinaria.
Quesito n. 25 – Scrittura di costituzione di ditta individuale
Domanda
Perché all’interno della scrittura di costituzione della ditta individuale viene utilizzato il conto patrimonio netto e non il conto capitale sociale?
Risposta
Nella scrittura di costituzione di una ditta individuale si utilizza il conto “Patrimonio netto” (o meglio, conti che confluiscono in esso come “Patrimonio netto iniziale” o “Capitale proprio”) e non “Capitale sociale” perché quest’ultimo è un termine tecnico-giuridico esclusivo delle società (di capitali o di persone). Nella ditta individuale non c’è distinzione giuridica tra il patrimonio dell’imprenditore e quello dell’impresa. Non essendoci “soci” che conferiscono capitale per formare un ente terzo, non esiste un capitale “sociale”.
Quesito n. 26 – Inventario di costituzione
Domanda
L’inventario di costituzione va materialmente stampato all’atto della costituzione?
Risposta
L’inventario di costituzione va redatto obbligatoriamente (per le società di capitali e per le società di persone e gli imprenditori commerciali in contabilità ordinaria) e deve essere inserito nel libro degli inventari.
Quesito n. 27 – Registrazione movimento contabile non inerente all’attività
Domanda
Un titolare d’azienda ha effettuato un bonifico come regalo di matrimonio a una cliente (quasi tutta l’azienda è andata al matrimonio), io ho registrato il movimento in spese, feste, ricevimenti solo dipendenti.
Risposta
Il costo non è inerente e di conseguenza deve essere rilevato tra i costi indeducibili.
Quesito n. 28 – Registrazione RIBA
Domanda
È ammissibile una scrittura contabile in cui all’atto della presentazione delle RIBA in banca si chiude il cliente e si apre un conto banca XY c/RIBA (in dare)?
Risposta
La scrittura contabile illustrata può essere effettuata.
Quesito n. 29 – Contributi in conto esercizio
Domanda
Ma se imputo i contributi in conto capitale in diminuzione del valore dei beni per i quali mi sono stati concessi come devo operare per la tassazione?
Risposta
I contributi in conto capitale sono interamente di competenza economica dell’esercizio, a seguito di delibera o decreto di liquidazione da parte dell’ente concedente.
Fiscalmente, rileva il momento di incasso, che coincide con quello di accredito del contributo, oppure di avveramento della condizione sospensiva eventualmente apposta alla riscossione provvisoria o di compensazione se l’erogazione è effettuata nella forma di riconoscimento di un credito d’imposta.
Conseguentemente, se l’incasso del contributo è previsto in anni diversi, ogni singolo accredito viene tassato in base al principio di cassa, e dunque in periodi d’imposta diversi, mentre il contributo è integralmente imputato nel conto economico dell’esercizio di competenza. In tale periodo d’imposta, è, quindi, necessario operare una variazione fiscale in diminuzione, rilevando le corrispondenti imposte differite.
Quando i contributi in conto capitale vengono richiesti per effettuare l’acquisto di beni strumentali vengono denominati contributi in conto impianti.
Il trattamento contabile deve avvenire mediante un criterio sistematico, da utilizzare per tutta la durata dell’ammortamento dei beni acquisiti con il contributo, utilizzando alternativamente il metodo diretto o il metodo indiretto.
Con il metodo diretto il contributo è portato in riduzione diretta del costo del bene cui si riferisce e l’ammortamento annuale del bene verrà calcolato su un importo inferiore, rispetto al costo storico.
Di conseguenza l’azienda calcolerà degli ammortamenti su di un importo ridotto portando in deduzione minori costi e di conseguenza vi sarà un maggior utile da tassare in ogni esercizio.
Mentre con il metodo indiretto il contributo è visto come un ricavo pluriennale e rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Quesito n. 30 – Prelievi effettuati dall’amministratore
Domanda
Se l’amministratore unico effettua un prelievo dal c/c di una s.r.l. e questi contanti non vengono utilizzati per fini aziendali, come devono essere correttamente considerati e contabilizzati?
Risposta
I prelievi dell’amministratore che non possono essere imputati a costi inerenti all’attività aziendale devono essere registrati come “Crediti verso amministratore” che dovranno essere restituiti dallo stesso.
Quesito n. 31 – Riduzione capitale sociale sotto al minimo ma inferiore al 1/3
Domanda
S.r.l. che ha una perdita che porta il capitale al di sotto del minimo di 10.000 euro ma la perdita è inferiore ad 1/3. Seppur tempestivamente, basta verbale di approvazione bilancio con delibera ordinaria (no notaio) per versamento soci a copertura perdita?
Risposta
Quando una perdita d’esercizio riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), indipendentemente se la perdita è inferiore ad 1/3 del capitale sociale, la situazione è considerata fase pre-liquidatoria. Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea straordinaria per deliberare:
- la riduzione del capitale e contemporaneamente l’aumento a pagamento a una cifra non inferiore al minimo;
- la trasformazione della società;
- la messa in liquidazione.
Se i soci prima della chiusura dell’esercizio hanno sentore che la società potrebbe chiudere in perdita possono deliberare in assemblea ordinaria la costituzione di una apposita Riserva in conto copertura perdite, mediante apposito versamento effettuato dagli stessi.
L’assemblea che approverà il bilancio dovrà deliberare la copertura della perdita mediante utilizzo della Riserva in conto copertura perdite e così facendo il capitale sociale non verrà intaccato.
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